18° pacchetto di sanzioni UE contro la Russia — cosa cambia per la tua impresa
Il 18° pacchetto di sanzioni UE (luglio 2025) ha abbassato l'oil price cap, vietato le transazioni con Nord Stream ed esteso la lista della flotta ombra. Scopri cosa deve fare la tua impresa.

Stato del diritto al: 2026-05-20.
Il 18° pacchetto di sanzioni UE contro la Russia è stato pubblicato il 18 luglio 2025.1 Colpisce in primo luogo le entrate di bilancio della Russia derivanti dal petrolio: ha abbassato l’oil price cap, vietato le transazioni con Nord Stream e bloccato l’importazione di prodotti raffinati dal greggio russo. Per il settore delle assicurazioni marittime e della logistica marittima: conseguenze dirette nell’assicurazione dei carichi e nella riassicurazione. Per agenzie di viaggio, e-commerce e imprese di servizi: conseguenze indirette — le nuove designazioni nelle liste comportano l’obbligo di rieffettuare lo screening delle controparti.
Di seguito trovi una sintesi in 30 secondi, l’analisi delle quattro modifiche chiave, una valutazione dell’impatto settoriale e una checklist concreta di azioni.
In breve — l’essenziale in 30 secondi
- Il 18° pacchetto di sanzioni è stato pubblicato il 18 luglio 2025.1
- Oil price cap per il greggio russo abbassato da 60 a 47,6 USD al barile; introdotto un meccanismo dinamico che mantiene il prezzo sempre il 15% al di sotto della media di mercato dell’Urals dei sei mesi precedenti.1
- Introdotto un divieto di transazioni con Nord Stream 1 e Nord Stream 2 — che riguarda anche le entità che gestiscono i gasdotti.1
- Nuovo divieto di importazione di prodotti raffinati dal greggio russo, anche se la raffinazione è avvenuta in un Paese terzo.1
- La lista della “flotta ombra” è salita a 444 navi; il numero complessivo di designazioni individuali ha superato le 2500.12
- Per gli assicuratori marittimi e le imprese di logistica — impatto diretto sulla verifica di navi e armatori.
- Per ogni impresa in Italia — necessità di rieffettuare lo screening delle controparti dopo il 18 luglio 2025.
Che cos’è il 18° pacchetto di sanzioni e quando è entrato in vigore
“Pacchetto di sanzioni” è il nome corrente di un insieme di modifiche legislative adottate dal Consiglio dell’UE in risposta all’aggressione russa. Non si tratta di un unico atto giuridico: ogni pacchetto è una serie di modifiche a due regolamenti di base: il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014 (liste di persone fisiche ed entità soggette al congelamento dei beni)3 e il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 (divieti settoriali e commerciali).4 A questi regolamenti possono aggiungersi ulteriori regolamenti di esecuzione e decisioni nell’ambito della Politica estera e di sicurezza comune.
Il 18° pacchetto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il 18 luglio 2025.1 Di regola i regolamenti dell’UE entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, salvo che l’atto preveda esplicitamente un termine diverso o un periodo transitorio. I numeri dei singoli regolamenti modificativi sono reperibili nella GUUE successiva a tale data o sul sito della DG FISMA — la Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali della Commissione europea.5
Il 18° pacchetto è un ulteriore passo in una serie di azioni mirate alle entrate della Russia dall’esportazione di petrolio. Il 15° pacchetto (dicembre 2024) e il 16° (febbraio 2025) si erano concentrati sull’anti-circumvention e sull’ampliamento della lista della flotta ombra.67 Il 17° pacchetto (maggio 2025) è stata la più ampia azione singola del G7 mai adottata contro la shadow fleet — ha aggiunto 189 navi.8 Il 18° pacchetto ha colpito il meccanismo di prezzo del petrolio e le infrastrutture dei gasdotti.
La cronologia completa di tutti i 20 pacchetti di sanzioni UE contro la Russia è illustrata nell’articolo Quanti pacchetti di sanzioni UE contro la Russia ci sono e cosa cambiano per le imprese.
Cosa cambia il 18° pacchetto — gli ambiti principali
1. Oil price cap abbassato da 60 a 47,6 USD — con meccanismo dinamico
Il meccanismo dell’oil price cap opera sulla base dell’art. 3 nonies del regolamento (UE) n. 833/2014.9 Prima del 18° pacchetto il limite era di 60 USD al barile di greggio russo. Il 18° pacchetto ha abbassato tale importo a 47,6 USD e ha introdotto una modifica strutturale chiave: un meccanismo di revisione automatico e dinamico, che garantisce che il cap sia sempre almeno il 15% al di sotto del prezzo medio di mercato del greggio Urals dei sei mesi precedenti.1
Cosa significa in pratica? Il cap precedente era statico — la Russia poteva adeguare la propria politica di prezzo e avvicinarsi al limite. Il nuovo meccanismo dinamico elimina questa scappatoia: quando il prezzo di mercato dell’Urals scende, il cap scende automaticamente. Per la tua impresa è rilevante che ogni servizio connesso al trasporto o all’assicurazione del greggio russo debba essere verificato rispetto al livello attuale del cap — non è sufficiente una verifica di qualche mese prima.
Il meccanismo riguarda le imprese che prestano servizi di trasporto, assicurazione e finanziamento delle petroliere che trasportano greggio russo. L’operatore che presta tali servizi al di sopra del cap viola le sanzioni — indipendentemente dal fatto che non sia un’impresa petrolifera.
2. Divieto di transazioni con Nord Stream 1 e Nord Stream 2
Il 18° pacchetto introduce un divieto di transazioni con Nord Stream 1 e Nord Stream 2, comprese le entità che gestiscono tali gasdotti.1 Entrambi i gasdotti sono stati fisicamente danneggiati nel 2022, ma l’infrastruttura — incluse le società operatrici e gli attivi connessi ai gasdotti — rimaneva in parte al di fuori della portata diretta delle sanzioni. Il 18° pacchetto ha chiuso questa falla.
Per la maggior parte delle imprese al di fuori del settore energetico questo divieto ha rilievo indiretto: le società collegate a Nord Stream potevano essere controparti o partner commerciali in varie transazioni non direttamente legate ai gasdotti. Conviene verificare che l’elenco delle controparti della tua impresa non includa entità collegate a queste strutture.
3. Divieto di importazione di prodotti raffinati dal greggio russo
Il 18° pacchetto estende i divieti commerciali all’importazione di prodotti raffinati dal greggio russo — anche se la raffinazione è avvenuta in un Paese terzo.1 Questo principio del “traceback to Russian crude” ha chiuso la pratica dell’importazione indiretta: acquisti carburante in India, Cina o Turchia, ma se è stato prodotto a partire da greggio russo, il divieto si applica.
Per le imprese del settore dei carburanti, della logistica, dei trasporti e delle spedizioni: necessità di rivedere la catena di approvvigionamento sotto il profilo dell’origine dei prodotti petroliferi. Ciò riguarda anche le imprese che gestiscono flotte di veicoli o depositi di carburante e che acquistano prodotti petroliferi da intermediari — la due diligence riguarda ora non solo il fornitore diretto, ma anche la materia prima.
4. Ampliamento della lista della flotta ombra — 444 navi, oltre 2500 designazioni individuali
Il 18° pacchetto ha aggiunto altre navi alla lista della “shadow fleet” (flotta ombra) — il numero complessivo è salito a 444 unità.1 Allo stesso tempo, il numero complessivo di designazioni individuali di persone ed entità nelle liste delle sanzioni UE ha superato le 2500.2
La flotta ombra è composta da petroliere utilizzate per trasportare greggio russo aggirando l’oil price cap: registrate in giurisdizioni terze (Panama, Liberia, Isole Marshall, Comore), spesso con documentazione assicurativa falsificata o con il sistema AIS (Automatic Identification System) disattivato. Il divieto di assicurare, noleggiare e gestire queste unità da parte di imprese europee è un divieto diretto di attività — non una semplice raccomandazione.
Per la tua impresa — anche se non operi nel settore marittimo — l’aumento di 55 designazioni individuali in un solo pacchetto1 significa che la lista del mese precedente non è aggiornata. Ogni successivo screening delle controparti deve basarsi sulla versione aggiornata della lista.
I settori più colpiti — e il rilievo indiretto per gli altri
Assicurazioni marittime e riassicurazione — impatto diretto
Il settore delle assicurazioni marittime (P&I clubs, broker marittimi, riassicuratori) subisce gli effetti del 18° pacchetto in modo diretto e immediato. Assicurare navi presenti nella lista della flotta ombra è vietato — dopo il 18° pacchetto la lista comprende 444 unità.1 La riassicurazione di polizze che coprono tali navi è altrettanto problematica: un riassicuratore europeo che assume il rischio di una polizza emessa su una nave in lista può violare le sanzioni.
I broker assicurativi e gli agenti italiani attivi nel segmento marittimo o merci dovrebbero disporre di una procedura di verifica di ogni armatore e noleggiatore prima di emettere o rinnovare una polizza. Non è sufficiente una verifica una tantum — la lista cambia a ogni pacchetto, e i pacchetti compaiono ogni pochi mesi.
Maggiori dettagli sugli obblighi nel segmento assicurativo nell’articolo sul sanction screening nel settore assicurativo.
Logistica marittima e spedizioni — impatto diretto
Le imprese di spedizione e logistica che organizzano il trasporto marittimo hanno l’obbligo di verificare ogni natante rispetto alla lista della flotta ombra. Organizzare il nolo su una nave in lista, noleggiare tale unità o prestare servizi di bunkeraggio è vietato. Il 18° pacchetto ha esteso i divieti commerciali ai prodotti raffinati dal greggio russo — il che può riguardare i carichi trasportati dall’impresa.
Agenzie di viaggio e OTA — impatto indiretto
Le agenzie di viaggio e gli operatori OTA non si occupano di petrolio né di petroliere, ma hanno l’obbligo di verificare clienti e controparti rispetto alle liste delle sanzioni derivanti dal regolamento 269/2014.3 Ogni nuovo pacchetto che aggiunge designazioni individuali modifica la lista che devi verificare. Dopo il 18° pacchetto — con oltre 2500 designazioni — la lista è ampia e richiede uno screening regolare della base clienti e dei tour operator.
I dettagli degli obblighi nel settore turistico sono illustrati nella pagina di settore per agenzie di viaggio e OTA.
E-commerce e commercio — impatto indiretto
Un negozio online che vende a clienti di Paesi diversi ha l’obbligo di verificare ogni acquirente rispetto alle liste delle sanzioni. Il 18° pacchetto ha esteso i divieti commerciali — se vendi prodotti petroliferi o chimici, devi verificare che le tue merci non siano soggette al divieto di importazione dalla Russia (o di prodotti raffinati dal greggio russo); e se esporti tramite intermediari verso Paesi terzi — che i tuoi contratti contengano la clausola “No re-export to Russia” richiesta dall’art. 12 octies del regolamento 833/2014.10
Una trattazione completa degli obblighi e dei rischi per le imprese, indipendentemente dal settore, è nell’articolo Chi deve effettuare il sanction screening.
Cosa fare dopo l’entrata in vigore del 18° pacchetto — checklist
Di seguito quattro passi concreti che la tua impresa dovrebbe compiere dopo la pubblicazione del 18° pacchetto (e di ogni pacchetto successivo).
Aggiorna le liste per lo screening. Scarica gli elenchi aggiornati da EUR-Lex (CELEX 32014R0269)3 o dal sito della DG FISMA.5 Tieni presente che la lista della flotta ombra è cresciuta fino a 444 navi — se operi nella logistica marittima o nelle assicurazioni, aggiorna anche il registro interno delle unità da verificare.
Effettua lo screening delle controparti sulle liste aggiornate. Disporre di una procedura non è di per sé sufficiente — devi poter dimostrare che lo screening è stato eseguito dopo la data di entrata in vigore del pacchetto. Annota la data dello screening, il numero del pacchetto e l’esito (CLEAR / POSSIBLE / MATCH) nel registro interno delle corrispondenze. L’obbligo di documentazione, in Italia, discende dal d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109, che disciplina il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di metterli a disposizione dei soggetti designati.11
Se operi nell’energia, nella logistica o nelle assicurazioni marittime — verifica i codici NC e la catena di approvvigionamento. Il 18° pacchetto ha esteso i divieti ai prodotti raffinati dal greggio russo. Verifica se le tue merci o i materiali forniti hanno un collegamento con la materia prima russa — anche tramite intermediari di Paesi terzi. Se esporti merci soggette a divieto attraverso Paesi terzi, assicurati che i contratti contengano la clausola “No re-export to Russia” (art. 12 octies del reg. 833/2014).10
Aggiorna la documentazione interna di compliance. Ogni nuovo screening e il relativo esito dovrebbero confluire nel registro. Se un contratto richiede una verifica legale (ad es. un fornitore della catena di approvvigionamento risulta collegato a un’entità in lista) — documenta la decisione e consulta un avvocato. La decisione di sospendere la transazione o di richiedere una deroga deve essere registrata con la data.
Verifica se le modifiche all’oil price cap incidono sui servizi che presti o acquisti. Se la tua impresa si avvale di servizi di nolo marittimo o di assicurazioni marittime, chiedi al fornitore se ha aggiornato le proprie procedure dopo il 18° pacchetto. La mancanza di tale aggiornamento da parte del fornitore può trasferire il rischio sulla tua impresa.
Sanzioni per chi ignora il pacchetto
Le sanzioni UE si applicano direttamente — non richiedono il recepimento mediante una legge nazionale per avere efficacia giuridica. Un regolamento dell’UE è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 288 TFUE).12 Il diritto italiano stabilisce invece l’apparato sanzionatorio che gli organi nazionali fanno valere.
La violazione degli obblighi di congelamento dei fondi e del divieto di metterli a disposizione dei soggetti designati (derivanti dal regolamento 269/20143 e dal regolamento 765/200613) è punita, in Italia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 (“salvo che il fatto costituisca reato”).14 Le misure di congelamento adottate da ONU, UE e a livello nazionale sono coordinate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 3 del d.lgs. 109/2007) e presieduto dal Direttore generale del Tesoro.11
Per le violazioni in materia di embarghi commerciali e prodotti a duplice uso (dual use) opera invece il binario penale: l’art. 18 del d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221 punisce l’esportazione, il transito o il trasferimento intra-UE di prodotti a duplice uso senza autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta mediante false dichiarazioni, con la reclusione fino a sei anni e la multa da 25.000 a 250.000 euro.15
A livello dell’Unione, la direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 ha introdotto la criminalizzazione delle violazioni delle misure restrittive UE.16 L’Italia l’ha recepita con il d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 (in vigore dal 24 gennaio 2026), che ha introdotto nel codice penale un autonomo Capo I-bis “Dei delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”: l’art. 275-bis c.p. punisce la violazione di un divieto, obbligo o restrizione imposto da una misura restrittiva dell’UE con la reclusione da due a sei anni e la multa da 25.000 a 250.000 euro (con una soglia di rilevanza di 10.000 euro al di sotto della quale la condotta resta illecito amministrativo).17 Per le imprese, lo stesso decreto ha introdotto l’art. 25-octies.2 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti di violazione delle misure restrittive UE, con sanzioni pecuniarie parametrate al fatturato e sanzioni interdittive.18
Una trattazione completa delle sanzioni e della responsabilità per la violazione delle misure restrittive UE in Italia è nell’articolo Quali sanzioni si rischiano per la violazione delle misure restrittive.
FAQ
Quando è entrato in vigore il 18° pacchetto di sanzioni UE?
Il 18° pacchetto di sanzioni UE contro la Russia è stato pubblicato il 18 luglio 2025 nella Gazzetta Ufficiale dell’UE.1 I regolamenti dell’UE entrano in vigore, di regola, il giorno successivo alla pubblicazione, salvo che l’atto preveda un termine diverso o un periodo transitorio per determinate disposizioni.
Cosa cambia esattamente il 18° pacchetto per il settore assicurativo?
Due modifiche dirette: (1) la lista della flotta ombra è salita a 444 navi — assicurare o riassicurare tali unità è vietato; (2) il numero complessivo di designazioni individuali di persone ed entità ha superato le 2500.12 Un broker marittimo o un assicuratore deve aggiornare le procedure di verifica di armatori, noleggiatori e natanti dopo ogni nuovo pacchetto.
L’oil price cap riguarda la mia impresa se non commercio petrolio?
Il meccanismo dell’oil price cap (art. 3 nonies del reg. 833/2014)9 riguarda i soggetti che prestano servizi di trasporto marittimo, assicurazione e finanziamento delle petroliere che trasportano greggio russo. Se la tua impresa non è in alcun modo coinvolta in queste catene di servizi, il cap non la riguarda direttamente. Se invece sei un’impresa di spedizioni, una società di leasing di navi, un broker marittimo o un assicuratore di carichi — il meccanismo è per te fondamentale.
Dove scaricare le liste delle sanzioni aggiornate dopo il 18° pacchetto?
Tre fonti principali: la cronologia dei pacchetti sul sito della DG FISMA5, la banca dati EUR-Lex (CELEX 32014R0269 per la lista delle persone)3 e la lista consolidata UE delle sanzioni finanziarie gestita dalla Commissione europea.19 Le liste aggiornate delle entità soggette a sanzioni sono inoltre disponibili tramite la EU Sanctions Map (sanctionsmap.eu).20
Quanti pacchetti di sanzioni UE contro la Russia ci sono in totale?
A maggio 2026 l’UE ha adottato 20 pacchetti di sanzioni contro la Russia.21 Il 18° pacchetto (luglio 2025) è stato il penultimo prima del 19° (ottobre 2025) e del 20° (aprile 2026). La cronologia completa e una panoramica di ciascun pacchetto è nell’articolo Quanti pacchetti di sanzioni UE contro la Russia ci sono e cosa cambiano per le imprese.
Il 18° pacchetto riguarda le sanzioni contro la Bielorussia?
No, non direttamente. Le sanzioni contro la Bielorussia si basano su un atto distinto — il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 200613 — e hanno pacchetti e numerazione propri. La lista consolidata UE comprende persone ed entità di entrambi i regimi — quello russo e quello bielorusso. Effettua sempre lo screening rispetto a entrambe le liste.
Come può aiutarti Sanqto
Sanqto è un software di sanction screening installato on-premise — nell’infrastruttura della tua impresa, senza trasferire i dati delle controparti al cloud di un fornitore esterno. Il sistema lavora con un modello a tre stati MATCH / POSSIBLE / CLEAR: invece di un segnale binario, offre al responsabile compliance uno spazio decisionale per le corrispondenze ambigue — come un cognome simile, un refuso o un cambio di forma giuridica dell’entità. Il tempo di risposta a un’interrogazione è inferiore ai 30 ms, il che consente di verificare le controparti senza bloccare i processi di vendita, prenotazione o gestione delle polizze. Dopo ogni nuovo pacchetto le liste nel sistema vengono aggiornate automaticamente — non devi seguire la Gazzetta Ufficiale dell’UE ogni lunedì. Al software alleghiamo un pacchetto di documenti di implementazione: politica sulle sanzioni, istruzione operativa, registro delle corrispondenze e valutazione del rischio — pronti da esibire in caso di controllo della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I dettagli dell’offerta per il settore assicurativo sono illustrati nella pagina Sanqto per le assicurazioni.
Base giuridica
Atti UE di base (sanzioni contro la Russia):
- Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina — EUR-Lex CELEX:32014R0269
- Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — EUR-Lex CELEX:32014R0833
- Decisione 2014/512/PESC del Consiglio — atto di accompagnamento del regolamento 833/201422
Atto UE di base (Bielorussia):
- Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 concernente misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia13
Direttiva UE:
- Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione — EUR-Lex CELEX:32024L122616
Atti normativi italiani:
- Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 — Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale — normattiva11
- Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 — Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 (criminalizzazione delle violazioni delle misure restrittive UE; in vigore dal 24 gennaio 2026) — normattiva17
Istituzioni e materiali di riferimento:
- DG FISMA — cronologia delle sanzioni contro la Russia — cronologia + link a tutti i pacchetti5
- DG FISMA — 18° pacchetto (18 luglio 2025)1
- Lista consolidata UE delle sanzioni finanziarie (FSD)19
- DG FISMA — clausola No re-export to Russia (art. 12 octies)10
- DG FISMA — Provision of services FAQ (art. 5 quinquies)23
Informazione, non consulenza legale. Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale. La valutazione giuridica del singolo caso va effettuata con un avvocato esperto in diritto delle sanzioni internazionali e del commercio estero. Stato del diritto: 20 maggio 2026.
18° pacchetto — pubblicazione 18 luglio 2025; oil price cap da 60 a 47,6 USD con meccanismo dinamico; divieto di transazioni con Nord Stream 1 e 2; divieto di importazione di prodotti raffinati dal greggio russo; 444 navi della flotta ombra; oltre 2500 designazioni individuali; 55 nuove designazioni; DG FISMA news. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
Il numero complessivo di designazioni individuali dopo il 18° pacchetto ha superato le 2500; DG FISMA — 18° pacchetto. ↩︎ ↩︎ ↩︎
Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina — EUR-Lex CELEX:32014R0269; congelamento di fondi e risorse economiche, divieto di metterli a disposizione (art. 2), elenco in Allegato I. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — EUR-Lex CELEX:32014R0833; cfr. DG FISMA. ↩︎
DG FISMA — Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali; sito ufficiale. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
15° pacchetto — pubblicazione 16 dicembre 2024; reg. (UE) 2024/3192; 52 nuove navi della flotta ombra (totale 79); DG FISMA news. ↩︎
16° pacchetto — pubblicazione 24 febbraio 2025; 74 nuove navi (totale 153); 83 nuove designazioni (48 persone + 35 entità); divieto di importazione di alluminio primario russo; DG FISMA news. ↩︎
17° pacchetto — pubblicazione 20 maggio 2025; 189 nuove navi (totale 342) — la più ampia azione singola del G7 contro la shadow fleet; 75 nuove designazioni (17 persone + 58 entità); DG FISMA news. ↩︎
Art. 3 nonies del reg. 833/2014 — meccanismo dell’oil price cap per il greggio russo; cfr. DG FISMA. ↩︎ ↩︎
Art. 12 octies del reg. 833/2014 — clausola “No re-export to Russia”; DG FISMA — No re-export to Russia clause FAQ. ↩︎ ↩︎ ↩︎
Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 — Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; atto cardine del congelamento di fondi e risorse economiche in Italia; art. 3 istituisce presso il MEF il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF). — normattiva, MEF/DT — CSF. ↩︎ ↩︎ ↩︎
Un regolamento dell’UE è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 288 TFUE), senza necessità di recepimento nel diritto nazionale. — EUR-Lex — regolamento. ↩︎
Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia — EUR-Lex CELEX:32006R0765. ↩︎ ↩︎ ↩︎
Art. 13 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 — “Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro.” — normattiva art. 13, MEF/DT — testo consolidato (PDF). ↩︎
Art. 18 del d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221 — sanzioni penali: esportazione, transito o trasferimento intra-UE di prodotti a duplice uso senza autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta mediante false dichiarazioni o documentazioni: reclusione fino a sei anni e multa da 25.000 a 250.000 euro. — Gazzetta Ufficiale. ↩︎
Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 — criminalizzazione delle violazioni delle misure restrittive UE; EUR-Lex CELEX:32024L1226. Termine di recepimento: 20 maggio 2025 (art. 20). ↩︎ ↩︎
Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 — Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226; introduce nel codice penale il Capo I-bis (artt. 275-bis ss.). Art. 275-bis c.p.: reclusione da due a sei anni e multa da 25.000 a 250.000 euro per la violazione di una misura restrittiva UE; soglia di rilevanza di 10.000 euro. GU Serie generale n. 6 del 9 gennaio 2026; in vigore dal 24 gennaio 2026. — normattiva. ↩︎ ↩︎
Art. 25-octies.2 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (introdotto dal d.lgs. 211/2025) — responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di violazione delle misure restrittive UE; sanzioni pecuniarie parametrate al fatturato (fino al 5% del fatturato annuo mondiale, ovvero fino a 40 milioni di euro quando il fatturato non è determinabile) e sanzioni interdittive. — normattiva — d.lgs. 231/2001. Entità precise delle sanzioni da confermare sul testo della GU del d.lgs. 211/2025. ↩︎
Lista consolidata UE delle sanzioni finanziarie — gestita dalla Commissione europea (DG FISMA); Financial Sanctions Database (FSD). — webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf. ↩︎ ↩︎
EU Sanctions Map (sanctionsmap.eu) — mappa interattiva dei regimi sanzionatori dell’UE, curata dal Segretariato generale del Consiglio dell’UE / SEAE. ↩︎
Numero complessivo di 20 pacchetti contro la Russia, dato al 23 aprile 2026; DG FISMA — cronologia delle sanzioni. ↩︎
Decisione 2014/512/PESC del Consiglio — atto di accompagnamento del reg. 833/2014; cfr. DG FISMA. ↩︎
Art. 5 quinquies del reg. 833/2014 — divieto di prestazione di determinati servizi a favore del Governo della Russia e di persone giuridiche stabilite in Russia; DG FISMA — Provision of services FAQ. ↩︎