20° pacchetto di sanzioni UE contro la Russia — cosa cambia per la tua impresa (aprile 2026)
Il 20° pacchetto di sanzioni UE, adottato il 23 aprile 2026, introduce nuove designazioni nel settore energetico e attiva lo strumento anti-elusione. Verifica se la tua impresa deve agire.

Il 23 aprile 2026 il Consiglio dell’UE ha adottato il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia — l’ultimo di una serie iniziata il 23 febbraio 2022.12 Se gestisci un’agenzia di viaggi, un negozio online, un’agenzia immobiliare, una società di leasing, un’attività assicurativa o un operatore di telecomunicazioni, questo articolo dice le cose come stanno: cosa contiene il nuovo pacchetto, chi riguarda concretamente e cosa dovresti fare nelle prossime settimane.
Tre elementi distinguono il 20° pacchetto dai precedenti: per la prima volta è stato attivato un meccanismo formale di “anti-circumvention” (anti-elusione), è stato ampliato l’elenco dei soggetti del settore energetico e sono state aggiunte ulteriori navi alla crescente lista della flotta ombra — in totale già 632 unità.13 Se una delle tue controparti fornisce servizi di trasporto marittimo, assicurazioni o intermediazione commerciale con soggetti russi, c’è un’elevata probabilità che il nuovo pacchetto debba attirare la tua attenzione già oggi.
Stato del diritto al: 2026-05-20.
TL;DR — l’essenziale in 5 punti
- Data: il 20° pacchetto di sanzioni UE contro la Russia è stato pubblicato il 23 aprile 2026.12
- Anti-elusione: per la prima volta è stato attivato formalmente lo strumento che consente di imporre sanzioni a soggetti di Paesi terzi che aiutano attivamente ad aggirare i divieti dell’UE.1
- Energia: 36 nuove designazioni di soggetti del settore energetico — sia upstream (estrazione) sia downstream (distribuzione).1
- Flotta ombra: 46 navi aggiuntive e un importante assicuratore marittimo — in totale 632 navi nell’elenco dell’UE.13
- Sanzione in Italia: la violazione degli obblighi di congelamento dei fondi (reg. 269/2014) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro (art. 13 del D.Lgs. 109/2007); dal 24 gennaio 2026 le violazioni più gravi sono anche reato (art. 275-bis c.p.).45
Cos’è il 20° pacchetto e quando è entrato in vigore
L’Unione europea ha già adottato 20 pacchetti di sanzioni contro la Russia a partire dall’inizio dell’invasione su vasta scala nel 2022.2 Nessuno di essi è un singolo atto giuridico: si tratta ogni volta di un insieme di modifiche a due regolamenti di base — il Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014 (elenchi di persone fisiche ed entità soggette al congelamento dei beni)6 e il Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 (divieti settoriali e merceologici).7 A ciascun pacchetto possono aggiungersi regolamenti di esecuzione, decisioni del Consiglio nell’ambito della Politica estera e di sicurezza comune e comunicazioni della DG FISMA (la Direzione generale della Commissione europea per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali).8
Il 20° pacchetto di sanzioni è stato adottato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 23 aprile 2026.1 La Commissione lo ha descritto come un pacchetto a forte connotazione anti-elusione e con “robuste misure in materia di energia”.1 Entra in vigore secondo la procedura standard — di norma il giorno successivo alla pubblicazione, salvo che singole disposizioni contengano date proprie o periodi transitori. Il numero esatto del regolamento modificativo si trova, dopo la data di pubblicazione, su EUR-Lex o sul sito della DG FISMA.
Se vuoi capire cosa sono i pacchetti di sanzioni e come funzionano i due regolamenti di base, leggi prima la panoramica di tutti i 20 pacchetti di sanzioni UE contro la Russia — l’articolo spiega il meccanismo dalle fondamenta, con la cronologia in un’unica tabella.
Cosa cambia concretamente il 20° pacchetto
1. Prima attivazione dello strumento anti-elusione
È la novità sistemica più rilevante del 20° pacchetto. L’UE disponeva del meccanismo anti-elusione (la clausola “No re-export to Russia” dell’art. 12g del Regolamento n. 833/2014) già dall'11° pacchetto del giugno 2023.910 Tuttavia, lo strumento che consente di imporre formalmente sanzioni direttamente ai soggetti di Paesi terzi che aiutano attivamente la Russia ad aggirare i divieti dell’UE è stato attivato per la prima volta proprio con il 20° pacchetto.1
Cosa significa in pratica: finora l’UE poteva esigere dagli esportatori degli Stati membri l’inserimento di una clausola di divieto di riesportazione verso la Russia nei contratti con partner del Kazakhstan, della Turchia o dell’Armenia. Ora può aggiungere questi intermediari direttamente all’elenco dei soggetti sanzionati — con la possibilità di congelarne i beni nell’UE e di vietare le transazioni. Per la tua impresa ciò significa che l’elenco dei soggetti da verificare prima di ogni transazione può crescere più rapidamente di prima, perché ora comprende non solo le società russe, ma anche i loro intermediari esteri.
2. 36 designazioni nel settore energetico
Il 20° pacchetto ha aggiunto 36 nuove designazioni di soggetti del settore energetico russo — sia del segmento upstream (estrazione delle materie prime) sia downstream (raffinazione, distribuzione, vendita).1 Ciò significa che le imprese con un qualsiasi punto di contatto con il settore energetico russo — ad esempio tramite intermediari commerciali, servizi logistici o contratti di riassicurazione — devono effettuare un nuovo screening del proprio portafoglio di controparti.
Per settori come il leasing di attrezzature industriali, le assicurazioni o il commercio all’ingrosso, dove una controparte può rivelarsi una controllata o un agente di un’impresa energetica russa, questo elemento del 20° pacchetto è particolarmente rilevante. L’obbligo di verifica riguarda chiunque concluda transazioni con soggetti che possono essere collegati a quelli appena inseriti negli elenchi.
3. Flotta ombra — in totale 632 navi
Il 20° pacchetto ha aggiunto 46 ulteriori navi appartenenti alla cosiddetta flotta ombra (shadow fleet) e ha colpito con sanzioni un importante assicuratore marittimo.3 Dopo questo ampliamento, nell’elenco dell’UE figurano in totale 632 navi.13 La flotta ombra è composta da petroliere che operano al di fuori dell’infrastruttura assicurativa e finanziaria occidentale, utilizzate per aggirare il tetto al prezzo del petrolio (oil price cap).
Il divieto vale per tutti: non si possono assicurare, finanziare, rifornire né far attraccare queste navi nei porti dell’UE. Per i broker assicurativi italiani, gli agenti P&I e le imprese logistiche, la verifica di ogni unità marittima prima dell’emissione di una polizza o dell’accettazione di un carico è un obbligo che deriva direttamente dall’effetto cumulato dei pacchetti 15–20.11121314151
Quali imprese italiane riguarda il 20° pacchetto
Agenzie di viaggi e OTA
Il 20° pacchetto non introduce divieti diretti sulla vendita turistica in sé, ma amplia l’elenco dei soggetti del settore energetico — tra i quali possono figurare proprietari di alberghi, compagnie aeree o imprese di trasporto collegate al settore energetico russo. La tua agenzia di viaggi o piattaforma OTA ha l’obbligo di verificare controparti e partner rispetto alle liste di sanzioni, inclusa la lista del reg. 269/2014 e la lista consolidata dell’UE, in occasione di ogni nuovo contratto commerciale.61617 Le nuove designazioni del 20° pacchetto comportano l’obbligo di rieffettuare lo screening dei rapporti commerciali attivi.
Intermediazione immobiliare
Se gestisci un’agenzia immobiliare, hai l’obbligo di verificare acquirenti, venditori e — aspetto importante — i titolari effettivi (UBO) delle società che sono parte della transazione. Il 20° pacchetto, ampliando l’elenco delle persone e dei soggetti del settore energetico, può ricomprendere nuovi titolari effettivi di holding operanti nel comparto immobiliare. L’intermediario che conclude una transazione a favore di una persona presente nell’elenco risponde in via amministrativa e potenzialmente penale — indipendentemente dal fatto di non averne conosciuto l’identità, se non ha effettuato l’adeguata verifica.
Assicurazioni (broker, agenti, riassicurazione)
Il settore assicurativo è attualmente sotto una duplice pressione: la lista della flotta ombra ha superato le 600 navi13 e il 20° pacchetto ha colpito per la prima volta con sanzioni un importante assicuratore marittimo.3 Per assicuratori e broker ciò comporta un obbligo concreto: la verifica di ogni nave (IMO, bandiera, proprietario, operatore, noleggiatore) prima di assicurare o riassicurare un carico. Le sanctions exclusion clauses sono oggi uno standard di mercato, ma non basta averle — occorre documentare che si verifica effettivamente ogni singola unità.
Leasing
Per le società di leasing sono cruciali due elementi: il divieto di finanziare e fornire attrezzature soggette al divieto di esportazione (dual use, beni di lusso, codici NC degli allegati al reg. 833/201418) e le nuove designazioni di soggetti che potrebbero essere utilizzatori in leasing o garanti collegati al settore energetico russo. Prima di ogni nuovo contratto di leasing occorre verificare il titolare effettivo.
E-commerce
I negozi online e i marketplace devono prestare attenzione a due obblighi: il divieto di spedizione delle merci vietate (cerca il tuo codice NC negli allegati al reg. 833/201418) e la clausola “No re-export to Russia” dell’art. 12g del reg. 833/201410. Se vendi a una controparte in Kazakhstan, in Turchia o in un altro Paese terzo, e la merce rientra in quelle soggette a tale obbligo, devi avere una clausola scritta nel contratto. L’assenza della clausola costituisce una violazione delle sanzioni — anche se la tua impresa non ha spedito direttamente nulla in Russia.
Telecomunicazioni e ISP
Gli operatori di telecomunicazioni e i fornitori di accesso a Internet hanno l’obbligo, tra l’altro, di bloccare la trasmissione nell’UE di determinati media statali russi (art. 2f del reg. 833/2014)19 e di verificare controparti e fornitori di apparecchiature rispetto alle liste di sanzioni. Il 20° pacchetto, ampliando l’elenco dei soggetti, impone di rivedere i contratti di assistenza attivi e la catena di fornitura.
Cosa fare dopo l’entrata in vigore del 20° pacchetto — checklist in 4 passi
I passi seguenti puoi compierli autonomamente. Non sono complicati — richiedono soprattutto sistematicità e documentazione.
Passo 1. Scarica il testo aggiornato del pacchetto dal sito della DG FISMA
Accedi alla pagina della Commissione europea dedicata alle sanzioni contro la Russia (DG FISMA)2 oppure cerca su EUR-Lex per la data del 23 aprile 2026. Scarica il testo del regolamento modificativo. Concentrati sull’elenco dei nuovi soggetti (allegato al reg. 269/2014) e sui nuovi codici NC e sulle disposizioni settoriali (reg. 833/2014).
Passo 2. Verifica le nuove designazioni rispetto alle tue controparti
Confronta l’elenco delle 36 nuove designazioni energetiche e delle 46 nuove navi con la tua base di controparti, fornitori e partner commerciali. Le liste da verificare sono, come minimo: il reg. 269/20146, eventualmente il reg. 765/2006 (Bielorussia)20 e la lista consolidata dell’UE.1617 Se operi con partner negli USA o nel Regno Unito, verifica anche OFAC e OFSI.2122
Passo 3. Aggiorna il registro interno delle corrispondenze
Annota la data del controllo, il numero del pacchetto (20° pacchetto, 23.04.2026), l’elenco delle controparti verificate e l’esito (CLEAR / POSSIBLE / MATCH). Il registro delle corrispondenze è un documento che devi essere in grado di esibire in caso di controllo — della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) o di altro organo.23 Se non hai ancora un registro, inizia da un semplice foglio con queste colonne.
Passo 4. Se trovi una corrispondenza — blocca la transazione e chiedi consulenza legale
Non proseguire la transazione da solo se la controparte o un soggetto collegato figura in una lista di sanzioni. Le opzioni sono: sospensione del pagamento, richiesta di una deroga (autorizzazione individuale), wind-down nell’eventuale periodo transitorio o segnalazione del congelamento dei beni all’autorità competente (in Italia, il Comitato di Sicurezza Finanziaria presso il MEF).16 Documenta la decisione — e-mail, verbale, delibera del consiglio di amministrazione. L’assenza di documentazione è altrettanto rischiosa quanto l’assenza di verifica.
Sanzioni per chi ignora il nuovo pacchetto
L’obbligo di rispettare le sanzioni dell’UE grava su ogni impresa e persona fisica in Italia — indipendentemente dal settore e dalle dimensioni. Non importa se sei una banca, un’agenzia di viaggi o una ditta individuale.
In Italia la violazione dell’obbligo di congelamento dei fondi e delle risorse economiche, o del divieto di metterli a disposizione dei soggetti designati (reg. 269/2014 e 765/2006), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro. La applica il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su istruttoria del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), salvo che il fatto costituisca reato (art. 13 del Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109).4
Esistono inoltre sanzioni penali per altre violazioni:
- reclusione fino a 6 anni e multa da 25.000 a 250.000 euro — per l’esportazione, il transito o il trasferimento intra-UE di prodotti a duplice uso (dual use) senza autorizzazione o in violazione degli embarghi commerciali (art. 18 del Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221).24
- reclusione da 2 a 6 anni e multa da 25.000 a 250.000 euro — per la violazione, sopra la soglia di rilevanza di 10.000 euro, di un divieto, obbligo o restrizione imposto da una misura restrittiva dell’UE (art. 275-bis del codice penale, introdotto dal Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, in vigore dal 24 gennaio 2026).5
Oltre alle sanzioni a carico delle persone fisiche — dal 24 gennaio 2026 è prevista anche la responsabilità amministrativa degli enti (art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. 211/2025) per i reati di violazione delle misure restrittive UE: sanzioni pecuniarie parametrate al fatturato (fino al 5% del fatturato annuo mondiale, ovvero fino a 40 milioni di euro quando il fatturato non è determinabile) e sanzioni interdittive.25 Il D.Lgs. 211/2025 ha recepito in Italia la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2024/1226 del 24 aprile 2024 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione. Un esame dettagliato di cosa cambia la direttiva per il consiglio di amministrazione e i titolari d’impresa lo trovi nell’articolo Direttiva 2024/1226 — penalizzazione delle violazioni delle sanzioni UE.
Per saperne di più sulle sanzioni per violazione delle misure restrittive: Quali sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive.
FAQ
In cosa si distingue il 20° pacchetto dai precedenti?
Il 20° pacchetto si distingue soprattutto per l’attivazione di uno strumento formale anti-elusione — per la prima volta l’UE può colpire direttamente con sanzioni soggetti di Paesi terzi che aiutano la Russia ad aggirare i divieti.1 In precedenza (dall'11° pacchetto del 2023) esisteva la clausola “No re-export to Russia”9, ma essa non consentiva di inserire un intermediario del Kazakhstan o della Turchia nell’elenco dei soggetti sanzionati. Ora l’UE dispone di questo strumento e lo ha utilizzato per la prima volta.
Il 20° pacchetto riguarda la mia impresa anche se non commercio con la Russia?
Sì, se hai controparti o partner che possono essere collegati ai soggetti appena designati. Le sanzioni operano lungo la catena — se il tuo fornitore di servizi logistici opera tramite una società collegata a un soggetto della lista 269/2014, puoi violare le sanzioni anche se non hai alcun rapporto diretto con la Russia. L’obbligo di verifica è posto a tuo carico, non a carico della tua controparte.64
Cos’è l’anti-elusione e perché è importante per me?
L’anti-elusione (divieto di aggiramento delle sanzioni) è un meccanismo rivolto agli intermediari che aiutano la Russia ad aggirare i divieti occidentali — società registrate in Kazakhstan, Turchia, Emirati Arabi Uniti o Armenia che trasformano o riesportano merci vietate. In precedenza la clausola “No re-export to Russia” dell’art. 12g del reg. 833/201410 imponeva di inserire il divieto di riesportazione nei contratti — ora questi soggetti intermedi possono finire direttamente nell’elenco. Per te ciò significa un ampliamento della platea di soggetti che devi verificare.
Quante navi ci sono ora nella lista della flotta ombra?
Dopo il 20° pacchetto (23 aprile 2026) nell’elenco dell’UE figurano in totale 632 navi della flotta ombra.13 Per confronto: nel 15° pacchetto (dicembre 2024) erano 7911, dopo il 16° — 15312, dopo il 17° — 34213, dopo il 18° — 44414, dopo il 19° — 557.15 È la lista in più rapida crescita nell’intera storia delle sanzioni UE contro la Russia.
Un’agenzia di viaggi deve reagire a ogni nuovo pacchetto di sanzioni?
Sì — e immediatamente dopo la pubblicazione, senza periodo transitorio per l’elenco dei soggetti. Ogni nuova designazione nella lista 269/2014 comporta l’obbligo di verificare se le tue controparti attive, i tour operator o i partner commerciali figurino tra i nuovi designati.6 Il divieto entra in vigore al momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE — non c’è alcun trattamento di favore per le PMI. Maggiori dettagli sugli obblighi nel turismo: sanction screening per agenzie di viaggi e OTA.
Dove trovare il testo integrale del 20° pacchetto?
Il testo integrale dei regolamenti che compongono il 20° pacchetto si trova sul sito della DG FISMA2 (con il link alla Gazzetta ufficiale dell’UE del 23 aprile 2026) oppure direttamente su EUR-Lex, cercando per data di pubblicazione. La DG FISMA gestisce anche una pagina con la cronologia di tutti i 20 pacchetti e i link diretti a ciascuno di essi.
Come può aiutarti Sanqto
Sanqto è un software di sanction screening installato on-premise — nella rete della tua impresa, in modo che i dati delle tue controparti non lascino la tua infrastruttura. Il sistema fornisce un esito in tre stati: MATCH, POSSIBLE o CLEAR — invece di un binario semaforo verde e rosso, disponi di un terzo stato (POSSIBLE) che offre al responsabile compliance uno spazio decisionale per le corrispondenze ambigue. Il tempo di risposta dichiarato è sub-30ms in condizioni tipiche, così la verifica della controparte non blocca il processo di vendita né la prenotazione. Il sistema scarica automaticamente le liste aggiornate dalla DG FISMA, dalla lista consolidata dell’UE e da altri elenchi — non devi seguire la Gazzetta ufficiale dell’UE dopo ogni nuovo pacchetto. Al software alleghiamo un pacchetto di documenti di implementazione (politica sulle sanzioni, istruzione operativa, registro delle corrispondenze, valutazione del rischio) pronto per un’eventuale verifica. Controlla se la tua impresa ha l’obbligo di effettuare il sanction screening.
Base giuridica
- Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina — EUR-Lex CELEX:32014R0269
- Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — EUR-Lex CELEX:32014R0833
- Decisione 2014/512/PESC del Consiglio — atto che accompagna il reg. 833/2014; DG FISMA
- Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia — EUR-Lex CELEX:32006R0765
- Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 (penalizzazione delle violazioni delle misure restrittive UE) — EUR-Lex CELEX:32024L1226
- Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 — misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (art. 13: sanzione amministrativa per violazione del congelamento) — normattiva
- Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 — disciplina sanzionatoria in materia di prodotti a duplice uso ed embarghi commerciali (art. 18: sanzioni penali) — Gazzetta Ufficiale
- Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 — attuazione della direttiva (UE) 2024/1226; introduce gli artt. 275-bis ss. c.p. e l’art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001 (in vigore dal 24 gennaio 2026) — normattiva
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 — normativa antiriciclaggio (AML); destinatari degli obblighi e UIF presso la Banca d’Italia — contesto
- 20° pacchetto di sanzioni — cronologia e link: DG FISMA
- 20° pacchetto di sanzioni — comunicato DG FISMA del 23 aprile 2026: DG FISMA news
- Lista consolidata UE delle sanzioni finanziarie (FSD): webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf
- EU Sanctions Map — mappa interattiva dei regimi sanzionatori dell’UE: sanctionsmap.eu
- OFAC — Ukraine-/Russia-related Sanctions: ofac.treasury.gov
- OFSI — Office of Financial Sanctions Implementation (UK): gov.uk/ofsi
Note
Informazione, non consulenza legale. Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale. La valutazione giuridica del singolo caso va effettuata con un avvocato esperto in diritto delle sanzioni internazionali e del commercio estero. Stato del diritto: 20 maggio 2026.
Pacchetto 20 — pubblicazione il 23 aprile 2026; prima attivazione dello strumento “anti-circumvention”; 36 designazioni nel settore energetico; 46 navi aggiuntive + un importante assicuratore marittimo; in totale 632 navi della flotta ombra — DG FISMA news. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
Numero complessivo di 20 pacchetti contro la Russia, situazione al 23 aprile 2026 — DG FISMA — cronologia delle sanzioni. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
In totale 632 navi nell’elenco UE della flotta ombra dopo il 20° pacchetto; 46 navi aggiuntive e un importante assicuratore marittimo — DG FISMA — pacchetto 20. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
Art. 13 del Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 — la violazione degli obblighi di congelamento di cui all’art. 5 (commi 1, 2, 4 e 5) è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro — normattiva art. 13, MEF/DT — testo consolidato. ↩︎ ↩︎ ↩︎
Art. 275-bis del codice penale (introdotto dal Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211) — la violazione di un divieto, obbligo o restrizione imposto da una misura restrittiva dell’UE è punita con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 25.000 a 250.000 euro; soglia di rilevanza pari a 10.000 euro (al di sotto, illecito amministrativo); in vigore dal 24 gennaio 2026 — normattiva — D.Lgs. 211/2025. ↩︎ ↩︎
Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina — EUR-Lex CELEX:32014R0269. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — EUR-Lex CELEX:32014R0833; cit. da DG FISMA. ↩︎
DG FISMA — Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union — pagina ufficiale. ↩︎
Pacchetto 11 — pubblicazione il 23 giugno 2023; introduzione della clausola “No re-export” (art. 12g) — DG FISMA news. ↩︎ ↩︎
Art. 12g del reg. 833/2014 — clausola “No re-export to Russia” — DG FISMA FAQ. ↩︎ ↩︎ ↩︎
Pacchetto 15 — pubblicazione il 16 dicembre 2024; Reg. (UE) 2024/3192 del Consiglio; 52 nuove navi della flotta ombra (in totale 79) — DG FISMA news. ↩︎ ↩︎
Pacchetto 16 — pubblicazione il 24 febbraio 2025; 74 nuove navi (in totale 153); 83 nuove designazioni; divieto di importazione dell’alluminio russo — DG FISMA news. ↩︎ ↩︎
Pacchetto 17 — pubblicazione il 20 maggio 2025; 189 nuove navi (in totale 342); la più ampia singola azione del G7 contro la shadow fleet — DG FISMA news. ↩︎ ↩︎
Pacchetto 18 — pubblicazione il 18 luglio 2025; oil price cap da 60 a 47,6 USD con meccanismo dinamico; Nord Stream 1 e 2; divieto di importazione dei prodotti raffinati; 444 navi della flotta ombra — DG FISMA news. ↩︎ ↩︎
Pacchetto 19 — pubblicazione il 23 ottobre 2025; divieto totale di importazione di GNL (long-term dal 1.01.2027; short-term dopo 6 mesi); transaction ban completo per Rosneft e Gazprom Neft; 557 navi della flotta ombra; prime sanzioni sulle cripto-attività — DG FISMA news. ↩︎ ↩︎
In Italia non esiste una lista sanzionatoria nazionale autonoma: si applicano la lista consolidata UE (reg. 269/2014, 833/2014, 765/2006) e la lista ONU; il CSF presso il MEF coordina l’attuazione delle misure di congelamento — MEF/DT — CSF, Commissione UE — lista consolidata. ↩︎ ↩︎ ↩︎
Lista consolidata UE delle sanzioni finanziarie — Financial Sanctions Database (FSD), gestita dalla Commissione europea (DG FISMA) — webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf. ↩︎ ↩︎
Sanzioni commerciali — dual use, ferro e acciaio, cemento, gomma, legno, alluminio, oro, diamanti, alcolici; clausola “No re-export to Russia” — DG FISMA — Commerce-related measures. ↩︎ ↩︎
Divieto di trasmissione nell’UE di determinati media statali russi (art. 2f del reg. 833/2014) — DG FISMA — Media. ↩︎
Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia — EUR-Lex CELEX:32006R0765. ↩︎
OFAC — Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury — Ukraine-/Russia-related Sanctions. ↩︎
OFSI — Office of Financial Sanctions Implementation, HM Treasury (UK) — gov.uk OFSI. ↩︎
In Italia il coordinamento dell’attuazione delle misure di congelamento è affidato al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) presso il MEF (art. 3 del Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109); l’enforcement operativo coinvolge Guardia di Finanza, ADM e UIF — normattiva — D.Lgs. 109/2007. ↩︎
Art. 18 del Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 — esportazione, transito o trasferimento intra-UE di prodotti a duplice uso senza autorizzazione o in violazione degli embarghi commerciali: reclusione fino a 6 anni e multa da 25.000 a 250.000 euro — Gazzetta Ufficiale. ↩︎
Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio — penalizzazione delle violazioni delle misure restrittive UE — EUR-Lex CELEX:32024L1226; recepita in Italia con il Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 (introduce l’art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità degli enti) — normattiva. ↩︎