AMLA — cos'è, chi riguarda e cosa significa per un'impresa al di fuori del settore finanziario
AMLA è la nuova autorità UE antiriciclaggio con sede a Francoforte. Scopri chi riguarda, quale calendario segue e perché non esonera la tua impresa dal sanction screening.

Stato del diritto al: 2026-05-23.
AMLA — Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism — è la nuova autorità UE con sede a Francoforte sul Meno, operativa dal 1° luglio 2025 e che dal 1° gennaio 2028 assumerà la vigilanza diretta su alcuni soggetti finanziari dell’UE. È stata istituita dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2024/1620 del 31 maggio 2024 (AMLAR), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 19 giugno 2024. Questo articolo spiega cos’è AMLA, chi riguarda e — ciò che per te conta di più — cosa AMLA non cambia nell’obbligo di sanction screening delle imprese al di fuori del settore finanziario.
In breve — cinque cose da sapere su AMLA
- AMLA è un organo AML, non sanzionatorio. Coordina la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell’UE; non ha competenze in materia di sanzioni UE (regolamenti del Consiglio 269/2014 e 833/2014), che fanno parte della Politica estera e di sicurezza comune.
- Sede: Francoforte sul Meno, scelta nel febbraio 2024 tra nove città candidate (Vienna, Madrid, Roma, Francoforte, Bruxelles, Dublino, Parigi, Riga, Vilnius).
- Avvio operativo: 1° luglio 2025. Vigilanza diretta su soggetti selezionati: dal 1° gennaio 2028.
- Il pacchetto AML 2024 è composto da quattro atti: il regolamento AMLAR (2024/1620), il regolamento AMLR (2024/1624 — il cosiddetto single rulebook), la direttiva AMLD6 (2024/1640) con termine di recepimento al 10 luglio 2027 e il regolamento TFR (2023/1113), già in vigore oggi.
- Per un’impresa al di fuori del settore finanziario AMLA non introduce un nuovo obbligo — ma l’AMLR (2024/1624) introduce il limite UE ai pagamenti in contanti di 10 000 EUR e amplia il catalogo dei „soggetti obbligati" ad alcuni settori (commercio di beni di lusso oltre determinate soglie, prestatori di servizi per le cripto-attività e, nel 2029, anche club e agenti di calcio).
Se gestisci un’agenzia di viaggi, un’agenzia immobiliare, uno studio legale, uno studio contabile o un’impresa che commercia beni di lusso — continua a leggere. Più sotto separiamo il regime AML (dove AMLA è il coordinatore UE) dal regime delle sanzioni (dove AMLA non ha alcuna voce in capitolo).
Da dove nasce AMLA — una breve genesi
L’idea di un’autorità AML europea è maturata in diversi anni. L’impulso diretto sono stati gli scandali che hanno messo a nudo una falla nella vigilanza transfrontaliera sulle banche nell’UE. Il caso Danske Bank del 2018 — attraverso la filiale estone di questa banca danese sono transitati circa 200 miliardi di EUR di operazioni sospette tra il 2007 e il 2015. Poi ING nei Paesi Bassi, poi Rabobank. Ogni vigilanza nazionale vedeva solo il proprio frammento del puzzle; nessuno guardava al quadro complessivo.
La Commissione europea ha proposto il pacchetto AML nel luglio 2021. Tre anni di negoziati — e a maggio 2024 i regolamenti e la direttiva sono stati adottati. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE è avvenuta il 19 giugno 2024. È la più grande modifica del sistema AML europeo dalla prima direttiva del 1991.
L’idea è semplice: un unico insieme di regole UE (single rulebook), un unico coordinatore UE della vigilanza (AMLA), la vigilanza diretta sui soggetti che operano in più Paesi contemporaneamente. È il primo tentativo di costruire un’architettura AML a livello UE in modo analogo a quanto la BCE fa per la vigilanza bancaria.
Di cosa si occupa esattamente AMLA
AMLA ha cinque funzioni principali. Vale la pena elencarle una a una, perché dal punto di vista di una PMI hanno un significato pratico molto diverso.
1. Vigilanza diretta su soggetti finanziari selezionati ad alto rischio transfrontaliero. Dal 1° gennaio 2028 AMLA assumerà sotto la propria vigilanza diretta fino a 40 soggetti — soprattutto grandi banche e istituti di pagamento attivi in più Stati membri dell’UE. L’elenco dei soggetti specifici non esiste ancora pubblicamente; sarà definito nel periodo preparatorio 2025–2027. Non è il caso di azzardare nomi — i criteri di selezione riguardano la dimensione dell’attività transfrontaliera e il profilo di rischio.
2. Vigilanza indiretta sugli altri soggetti attraverso il coordinamento delle autorità AML nazionali (in Italia l’UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, istituita presso la Banca d’Italia sulla base del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia di antiriciclaggio). AMLA emanerà orientamenti, norme tecniche, pareri e — in caso di gravi carenze di coordinamento — potrà assumere la vigilanza su un singolo soggetto sottraendola all’autorità nazionale.
3. Coordinamento di FIU.net — la rete di scambio di informazioni tra le unità nazionali di analisi finanziaria. In Italia tale unità è l’UIF. AMLA assume dalla Commissione europea l’hosting e l’amministrazione di questa piattaforma, con l’obiettivo di velocizzare lo scambio di informazioni sulle operazioni sospette tra gli Stati membri.
4. Elaborazione e aggiornamento di standard AML dell’UE. AMLA emana norme tecniche di regolamentazione (RTS), norme tecniche di attuazione (ITS) e orientamenti — analogamente a EBA, ESMA o EIOPA nei rispettivi ambiti. Da questi documenti deriverà il modo concreto di applicare l’AMLR (regolamento 2024/1624) nella pratica.
5. Cooperazione internazionale. AMLA rappresenta l’UE in seno al GAFI (Financial Action Task Force) e scambia informazioni con organi analoghi nei Paesi terzi (FinCEN negli USA, OFAC in un altro ambito, ecc.).
In sintesi: AMLA è per l’AML ciò che la BCE è per le banche. Non sostituisce le autorità nazionali — costruisce sopra di esse uno strato di coordinamento.
Il pacchetto AML 2024 — quattro atti da conoscere
AMLA è solo un tassello di un cambiamento ben più ampio. L’intero pacchetto si presenta così:
| Atto | Tipo | Cosa fa | Date chiave |
|---|---|---|---|
| AMLAR — regolamento (UE) 2024/1620 | Regolamento UE | Istituisce AMLA, ne definisce competenze, struttura e finanziamento | Pubblicazione: 19.06.2024. Avvio operativo di AMLA: 1.07.2025. Vigilanza diretta: dal 1.01.2028 |
| AMLR — regolamento (UE) 2024/1624 (single rulebook) | Regolamento UE | Armonizza gli obblighi AML nell’UE: catalogo dei soggetti obbligati, misure di adeguata verifica, titolare effettivo, limite ai contanti di 10 000 EUR | Direttamente applicabile senza recepimento; date di applicazione delle singole disposizioni differenziate |
| AMLD6 — direttiva (UE) 2024/1640 | Direttiva UE | Disciplina la vigilanza AML nazionale, le FIU, l’accesso ai registri dei titolari effettivi, le sanzioni per le violazioni | Termine di recepimento: 10 luglio 2027 |
| TFR — regolamento (UE) 2023/1113 | Regolamento UE | Obbligo di trasmettere le informazioni sull’ordinante e sul beneficiario nei trasferimenti di fondi e cripto-attività (travel rule) | In vigore dal 30.12.2024 |
Per una PMI le differenze pratiche più importanti:
- L’AMLR è direttamente applicabile. Un regolamento UE non richiede recepimento — ti vincola allo stesso modo di una legge italiana, a partire dalle date di applicazione previste nell’atto.
- L’AMLD6 deve essere recepita. L’Italia ha tempo fino al 10 luglio 2027 per adottare le modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia di antiriciclaggio. Fino ad allora resta in vigore la normativa attuale, ma i lavori legislativi prenderanno avvio e vale la pena seguirli.
- Il TFR è già operativo. Se effettui trasferimenti di fondi o cripto-attività — hai l’obbligo di trasmettere i dati dell’ordinante e del beneficiario. Non è „futuro", è presente.
L’AMLR e l’ampliamento del catalogo dei soggetti obbligati
Qui c’è un punto da leggere con attenzione. L’AMLR (regolamento 2024/1624) modifica il catalogo dei soggetti destinatari degli obblighi AML. Alcune estensioni possono riguardare imprese che oggi non si considerano un „soggetto obbligato".
Le categorie nuove o precisate comprendono, tra l’altro:
- Prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) — piena inclusione nel regime AML, indipendentemente dai precedenti status nazionali.
- Operatori del commercio di beni di lusso oltre determinate soglie di valore delle operazioni — gioielli, orologi, veicoli di lusso, opere d’arte, yacht, aerei privati. Le soglie e l’ambito precisi sono indicati nell’AMLR — prima di pianificare un’attività in questo settore è opportuno consultare un avvocato.
- Club di calcio professionistici e agenti di calcio — con entrata in vigore differita al 2029, caso unico nell’ambito del pacchetto AML.
- Intermediari immobiliari — con precisazioni relative alle locazioni con canone elevato.
- Operatori del commercio di opere d’arte e di oggetti realizzati con metalli preziosi e pietre preziose — con soglie di valore delle operazioni.
Se gestisci un’impresa in uno di questi settori — leggi l’AMLR e verifica se sei diventato (o diventerai nei prossimi anni) un soggetto obbligato nella nuova accezione UE. È rilevante, perché incide sull’ambito delle procedure AML che devi adottare: valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela (KYC), monitoraggio delle operazioni, segnalazioni all’UIF.
Il secondo elemento pratico dell’AMLR — il limite UE ai pagamenti in contanti di 10 000 EUR nell’attività d’impresa. Riguarda ogni impresa che opera nell’UE, non solo i soggetti obbligati. L’Italia ha già oggi una propria soglia all’uso del contante più bassa — l’AMLR introduce un tetto unico a livello UE. Se ricevi o effettui pagamenti in contanti oltre 10 000 EUR come imprenditore, questa disposizione ti riguarda direttamente.
E ora la parte più importante — AMLA e le sanzioni UE
Questa è la sezione per cui è nato l’articolo. È molto facile confondere AMLA con un’autorità di vigilanza sanzionatoria, perché entrambi i temi usano un lessico simile („liste", „verifica", „compliance"). È un errore costoso.
AMLA vigila sul regime AML. Il regime AML è il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo — deriva dalle direttive e dai regolamenti UE dedicati a questa materia (AMLR, AMLD6) e dalle leggi nazionali di recepimento (in Italia: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
AMLA NON vigila sul regime delle sanzioni UE. Le sanzioni UE — anzitutto i regolamenti del Consiglio (UE) 269/2014 e 833/2014 — fanno parte della Politica estera e di sicurezza comune (PESC), si fondano su una diversa base nei trattati (art. 215 TFUE) e hanno un sistema di applicazione del tutto distinto. In Italia il rispetto delle misure di congelamento è coordinato dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (istituito dall’art. 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109), mentre l’enforcement operativo è ripartito tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Guardia di Finanza e — per le autorizzazioni in materia di dual use ed embarghi — l’UAMA del Ministero degli Affari Esteri. L’Italia non tiene una propria lista sanzionatoria nazionale autonoma: applica la lista consolidata dell’UE.
I due regimi sono come due autostrade diverse — corrono in una direzione simile (prevenire gli abusi finanziari e la criminalità), ma conducono a luoghi differenti, hanno operatori diversi e regole di circolazione diverse. La distinzione tra i due regimi l’abbiamo descritta nell’articolo Antiriciclaggio e sanzioni — in cosa si differenziano, complementare a quanto stai leggendo ora.
La tabella di confronto più semplice:
| Dimensione | Regime AML (con AMLA) | Regime delle sanzioni UE |
|---|---|---|
| Base giuridica | AMLR (2024/1624), AMLD6 (2024/1640), AMLAR (2024/1620); in IT: d.lgs. 231/2007 | Regolamenti del Consiglio (UE) 269/2014 e 833/2014; in IT: d.lgs. 109/2007 e d.lgs. 221/2017 |
| Base nei trattati | Art. 114 TFUE (mercato interno) | Art. 215 TFUE (PESC) |
| Organo UE | AMLA (Francoforte) | Nessun organo di vigilanza UE; applicazione nazionale |
| Organo italiano | UIF (presso Banca d’Italia) | CSF (coordinamento, presso il MEF); ADM, Guardia di Finanza, UAMA (enforcement) |
| Ambito soggettivo | Catalogo chiuso di soggetti obbligati | Ogni persona fisica e giuridica nell’UE |
| Finalità | Prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo | Applicare misure restrittive nei confronti di persone, entità e Paesi specifici |
Conseguenza pratica: l’istituzione di AMLA non esonera la tua impresa dall’obbligo di sanction screening. Se gestisci un’agenzia di viaggi, un’agenzia immobiliare, uno studio legale, un hotel, una società di leasing o un negozio e-commerce — hai l’obbligo di verificare le controparti rispetto alle liste di sanzioni dell’UE, a prescindere dal fatto che tu sia o meno un soggetto obbligato ai fini AML. Questo obbligo esiste dal 2014 e AMLA non lo modifica.
Cosa significa AMLA per una PMI italiana
Vediamolo per settori.
Se sei una banca, un istituto di pagamento, un’impresa di assicurazione, uno studio contabile, uno studio legale o un altro soggetto già oggi obbligato ai fini AML — nei prossimi anni arriveranno nuovi standard tecnici UE e orientamenti AMLA da attuare. L’UIF resta la tua autorità diretta, ma la sua prassi si armonizzerà con gli orientamenti AMLA. In concreto: aspettati nuove valutazioni del rischio, nuovi modelli di segnalazione, nuovi standard di adeguata verifica nel periodo 2025–2028. La procedura AML devi comunque averla — ora richiede un aggiornamento.
Se gestisci uno studio contabile o un’attività di consulenza fiscale — la situazione è come sopra. Sei un soggetto obbligato già oggi (art. 3 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231); l’AMLR conferma questo status e precisa gli obblighi. Indipendentemente dall’AML, hai l’obbligo di sanction screening derivante dai regolamenti UE.
Se commerci beni di lusso — gioielli, orologi, auto premium, yacht, opere d’arte — leggi attentamente l’AMLR. Potresti rientrare nel nuovo catalogo dei soggetti obbligati oltre determinate soglie di valore delle operazioni. Significa obblighi di adeguata verifica, valutazione del rischio e segnalazione all’UIF che prima formalmente non avevi. Più, ovviamente — indipendentemente dall’AML — l’obbligo di sanction screening.
Se gestisci un’agenzia di viaggi, un hotel, un’agenzia di marketing, un negozio e-commerce, una società di trasporti — AMLA e il pacchetto AML 2024 probabilmente non introducono per te nuovi obblighi AML diretti (fatta eccezione per il limite ai contanti di 10 000 EUR, che riguarda tutti). Ma il tuo obbligo di sanction screening resta in vigore. Il regolamento 269/2014 ti vincola direttamente e senza eccezioni settoriali — dal momento in cui è stato adottato, nel 2014.
L’errore più frequente che incontriamo nelle conversazioni con i titolari d’impresa: „Ah, noi non rientriamo nell’AML, quindi non ci riguarda". Riguarda. Le sanzioni sono un regime diverso, descritto nel nostro articolo sulla direttiva 2024/1226 e la penalizzazione delle violazioni. Se verifichi il titolare effettivo di una controparte, vale la pena leggere anche il testo sulla regola di proprietà del 50% — è lo standard che si applica per stabilire se una controparte sia „controllata" da un soggetto presente in lista.
Calendario — cosa e quando
Se vuoi una timeline d’insieme, eccola:
- 31 maggio 2024 — adozione del regolamento AMLAR (2024/1620), dell’AMLR (2024/1624) e della direttiva AMLD6 (2024/1640).
- 19 giugno 2024 — pubblicazione del pacchetto nella Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L.
- Febbraio 2024 — scelta di Francoforte come sede di AMLA tra nove candidature.
- 30 dicembre 2024 — piena applicazione del regolamento TFR (2023/1113) nei confronti dei prestatori di servizi per le cripto-attività.
- 1° luglio 2025 — avvio operativo di AMLA.
- 2025–2027 — periodo preparatorio: costruzione della struttura di AMLA, reclutamento, emanazione dei primi RTS/ITS, individuazione dei soggetti sottoposti a vigilanza diretta.
- 10 luglio 2027 — termine di recepimento dell’AMLD6 (2024/1640) nel diritto italiano.
- 1° gennaio 2028 — inizio della vigilanza diretta di AMLA su soggetti finanziari selezionati (fino a 40 soggetti).
- 2029 — entrata in vigore degli obblighi AML per i club di calcio professionistici e gli agenti di calcio.
Le date di applicazione delle singole disposizioni dell’AMLR sono differenziate all’interno dell’atto — prima di pianificare modifiche alle procedure AML della tua impresa è opportuno consultare direttamente EUR-Lex o un avvocato.
FAQ — le domande più frequenti su AMLA
AMLA controllerà la mia impresa?
Con ogni probabilità, no. Sotto la vigilanza diretta AMLA avrà fino a 40 soggetti: i maggiori soggetti finanziari ad alto rischio transfrontaliero. Gli altri soggetti restano sotto la vigilanza delle autorità nazionali — in Italia è l’UIF. Una PMI italiana non finirà sotto la vigilanza diretta di AMLA. L’impatto pratico di AMLA sulla tua impresa sarà indiretto: attraverso l’armonizzazione degli standard AML applicati dall’UIF.
AMLA sostituisce l’UIF?
No. L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, presso la Banca d’Italia) resta l’organo AML italiano — riceve le segnalazioni di operazioni sospette dai soggetti obbligati ai sensi del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e svolge l’analisi finanziaria in Italia. AMLA costruisce sopra l’UIF uno strato di coordinamento UE: emana orientamenti, coordina lo scambio di informazioni in FIU.net e, nei casi estremi, può assumere la vigilanza su un singolo soggetto.
L’istituzione di AMLA mi esonera dal sanction screening?
No. AMLA è un organo AML. Il sanction screening deriva dal regime delle sanzioni UE (regolamenti 269/2014 e 833/2014) e, in Italia, dal d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 — un sistema giuridico del tutto distinto. L’obbligo di verificare le controparti rispetto alle liste di sanzioni resta in vigore a prescindere dal pacchetto AML 2024 e dalla nascita di AMLA.
Cosa cambia l’AMLR per la mia impresa, se non sono un soggetto finanziario?
Molto probabilmente due cose. La prima — il limite UE ai pagamenti in contanti di 10 000 EUR nell’attività d’impresa, che riguarda tutte le imprese. La seconda — se commerci beni di lusso, opere d’arte, cripto-attività o svolgi un’attività nel settore calcistico (dal 2029), puoi rientrare nel nuovo catalogo ampliato dei soggetti obbligati con i relativi nuovi obblighi AML. Per la maggior parte degli altri settori l’AMLR di per sé non introduce nuovi obblighi AML — ma l’obbligo di sanction screening resta invariato.
Quando AMLA emanerà i primi orientamenti concreti che mi riguardano?
I primi standard tecnici di regolamentazione e di attuazione (RTS, ITS) AMLA li emana dal 2025, e il processo è distribuito sugli anni 2025–2028. Gli orientamenti concreti relativi al tuo settore arriveranno strada facendo. La fonte più affidabile di informazioni aggiornate è il sito di AMLA (una volta avviato) e le comunicazioni dell’UIF.
Cosa fare in concreto — checklist per il titolare di una PMI
- Verifica se la tua impresa è un soggetto obbligato AML ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 — e se il nuovo catalogo dell’AMLR cambia qualcosa in proposito (commercio di beni di lusso, cripto-attività, alcuni tipi di intermediazione immobiliare).
- Verifica se applichi il limite di 10 000 EUR per i pagamenti in contanti nell’attività d’impresa. Se effettui pagamenti in contanti elevati — passa al bonifico o a uno strumento non in contanti.
- Indipendentemente dal punto 1 — adotta o aggiorna la procedura di sanction screening. Questo obbligo deriva dai regolamenti UE 269/2014 e 833/2014 e, in Italia, dal d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109, non dal pacchetto AML. Il pacchetto AML 2024 non lo modifica.
- Nomina un responsabile della compliance AML (se sei un soggetto obbligato) e, separatamente, della compliance sanzionatoria. Possono essere le stesse persone, ma la documentazione dovrebbe distinguere i due regimi.
- Monitora gli atti attuativi di AMLA — i primi RTS/ITS incideranno sulla prassi dell’UIF e potranno richiedere un aggiornamento delle procedure AML nei prossimi anni.
- Pianifica una revisione delle procedure nel 2027 — il recepimento dell’AMLD6 nel diritto italiano ha termine il 10 luglio 2027, il che comporterà modifiche al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
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Sanqto è un software di sanction screening progettato per le imprese al di fuori del settore finanziario — agenzie di viaggi, agenzie immobiliari, studi legali, studi contabili, commercio di beni di lusso e altri soggetti che hanno un obbligo sanzionatorio derivante dai regolamenti UE. AMLA e il pacchetto AML 2024 rafforzano il regime AML, che è adiacente, ma il tuo obbligo di verifica rispetto alle liste di sanzioni resta in vigore, immutato, dal 2014. Sanqto si installa nella rete del cliente (on-premise) — i dati delle controparti non lasciano la tua infrastruttura. Il risultato della verifica in uno di tre stati (MATCH, POSSIBLE, CLEAR), la documentazione automatica dei controlli come pista di audit, un pacchetto pronto di documenti di implementazione (politica sulle sanzioni, istruzione operativa, registro delle corrispondenze). Se vuoi vedere come funziona nella pratica — prenota una demo di Sanqto.
Base giuridica
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2024/1620 del 31 maggio 2024 che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLAR) — CELEX 32024R1620
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024 relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (AMLR / single rulebook) — CELEX 32024R1624
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2024/1640 del 31 maggio 2024 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono attuare per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (AMLD6) — CELEX 32024L1640
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2023/1113 del 31 maggio 2023 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e di determinate cripto-attività (TFR) — CELEX 32023R1113
Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina — CELEX 32014R0269
Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — CELEX 32014R0833
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 — attuazione delle direttive europee in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (antiriciclaggio); istituisce/disciplina l’UIF presso la Banca d’Italia — Banca d’Italia
Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 — misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; disciplina il regime nazionale di congelamento di fondi e risorse economiche e istituisce il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) presso il MEF (art. 3) — normattiva
Informazione, non consulenza legale. Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale. La valutazione giuridica del singolo caso va effettuata con un avvocato esperto in diritto delle sanzioni internazionali e del commercio estero. Stato del diritto: 2026-05-23.