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Elusione delle sanzioni contro la Russia tramite paesi terzi — come non farsi coinvolgere

La riesportazione tramite paesi terzi è una trappola sanzionatoria per le imprese italiane. Scopri come riconoscere il rischio e proteggere la tua impresa da un'elusione inconsapevole delle sanzioni UE.

Pubblicato: · Sanqto Team · 20 min di lettura
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Schema del flusso di merci tramite paesi intermediari — illustrazione del rischio di elusione delle sanzioni UE contro la Russia per le PMI italiane
Flusso di merci tramite paesi intermediari — il rischio di elusione delle sanzioni UE contro la Russia per le imprese italiane

La tua impresa non commercia direttamente con la Russia — ed è proprio per questo che potresti non renderti conto del rischio. Il meccanismo dell’elusione delle sanzioni (in inglese circumvention) consiste nel fatto che una merce soggetta all’embargo UE arriva in Russia non in via diretta, ma attraverso una catena di intermediari in paesi terzi. Se la tua impresa è uno degli anelli di questa catena — anche inconsapevolmente — violi le sanzioni unionali con tutte le relative conseguenze giuridiche.

Questo articolo spiega come funziona questo meccanismo, come riconoscerlo e cosa fare affinché la tua impresa non diventi un partecipante involontario all’elusione delle sanzioni contro la Russia.

Stato del diritto al: 20 maggio 2026.


TL;DR — l’essenziale in 60 secondi

  • L’Unione europea ha adottato finora 20 pacchetti di sanzioni contro la Russia, l’ultimo il 23 aprile 20261 — il divieto di esportazione delle merci soggette a embargo vincola tutte le imprese dell’UE, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni. La cronologia completa è trattata nella panoramica dei pacchetti di sanzioni UE contro la Russia.
  • L’elusione delle sanzioni (circumvention) consiste nel trasferimento di una merce vietata in Russia attraverso un paese terzo — un intermediario in Kazakhstan, Armenia, EAU o in un altro Stato riesporta la merce. La tua impresa può far parte di una catena di questo tipo senza saperlo.
  • Il diritto dell’UE vieta non soltanto la violazione diretta delle sanzioni, ma anche la partecipazione consapevole e intenzionale ad attività dirette a eluderle.23
  • Dall'11° pacchetto (23 giugno 2023) è in vigore la clausola “No re-export to Russia” — devi ottenere dall’acquirente nel paese terzo un impegno scritto che la merce non arriverà in Russia.45
  • I segnali d’allarme (red flag) sono, tra l’altro: un intermediario nuovo e senza storia, merci a duplice uso (dual-use), una rotta logistica non standard, una discrepanza tra il destinatario dichiarato e l’effettivo utilizzatore finale.
  • La violazione — anche colposa — espone a una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500.000 euro ai sensi del d.lgs. 109/20076 e, dal 2026, alla responsabilità penale in forza del d.lgs. 211/2025, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/1226.3

In cosa consiste l’elusione delle sanzioni tramite paesi terzi

Le sanzioni UE contro la Russia vietano l’esportazione di molte categorie di merci direttamente verso la Russia — il catalogo dettagliato è contenuto nel Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014.2 I divieti riguardano sia la vendita diretta sia quella indiretta. È proprio questa seconda precisazione — “indiretta” — a essere decisiva.

In pratica l’elusione delle sanzioni si presenta così: un esportatore dell’UE vende la merce a un’impresa registrata in un paese terzo (che a sua volta non applica sanzioni contro la Russia). Tale impresa effettua la riesportazione della merce in Russia, spesso con una minima trasformazione o nell’ambito di una struttura doganale di transito. Dal punto di vista dell’esportatore dell’UE la transazione appare come una normale vendita all’estero — la merce è ufficialmente destinata a un’impresa fuori dall’UE e la fattura è intestata a un destinatario nel paese terzo.

Il problema è che il Regolamento 833/2014 vieta l’esportazione delle merci interessate “direttamente o indirettamente” verso la Russia o a favore di entità in Russia.2 Ciò significa che un’impresa dell’UE che ha venduto la merce a un intermediario sapendo, o avendo motivo di sapere, che essa sarebbe finita in Russia, viola le sanzioni — a prescindere dal fatto di averla formalmente consegnata a un’impresa di un paese terzo. La mera interposizione di un intermediario tra l’esportatore e la Russia non esclude il divieto.

La Commissione europea e il Consiglio UE definiscono tali paesi intermediari come luoghi “con un rischio di elusione delle sanzioni costante e particolarmente elevato” (third countries with continued and particularly high risk of circumvention)7 — sebbene le fonti primarie non consentano di indicarne i nomi specifici. In pratica si tratta di Stati confinanti con la Russia o tradizionalmente legati ad essa sul piano economico.


Perché è un rischio per la tua impresa — anche la partecipazione inconsapevole è una violazione

Molte PMI italiane ritengono che le sanzioni riguardino esclusivamente le grandi imprese che esportano tecnologie militari o quelle che regolano i pagamenti in rubli. È un presupposto errato. Il Regolamento 833/2014 si applica direttamente a tutti i soggetti nel territorio dell’UE — e non prevede né una soglia minima né un’eccezione per le piccole imprese.28

Soprattutto, la Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 20243 obbliga gli Stati membri a punire non solo le violazioni dolose delle sanzioni, ma anche la loro agevolazione. Ciò significa che se la tua impresa — anche in assenza di malafede — ha consegnato una merce soggetta a embargo a un intermediario che l’ha poi spedita in Russia, puoi esserne chiamato a rispondere. Il termine di recepimento di questa direttiva da parte degli Stati UE è scaduto il 20 maggio 20259 — l’Italia l’ha recepita con il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, in vigore dal 24 gennaio 2026.

La domanda chiave che si pone l’autorità di controllo è: l’impresa ha agito con la dovuta diligenza? Se hai ignorato evidenti segnali d’allarme (un intermediario nuovo, una rotta logistica anomala, merci dual-use), l’argomento “non lo sapevo” è difficile da sostenere. Le autorità di controllo — in Italia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e la Guardia di Finanza per i controlli, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su impulso del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), per l’irrogazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 109/2007610 — esaminano lo svolgimento della transazione e la documentazione di verifica.

L’esportatore dell’UE è di fatto il primo filtro di sicurezza dell’intera catena di approvvigionamento. Se questo filtro non funziona, la responsabilità ricade sull’impresa che l’ha aggirato.


I meccanismi anti-circumvention dell’UE — la clausola “No re-export to Russia”

L’Unione europea ha risposto alla crescente diffusione dell’elusione delle sanzioni con uno strumento giuridico specifico. Nell’ambito dell'11° pacchetto di sanzioni, adottato il 23 giugno 2023, nel Regolamento (UE) n. 833/2014 sono state introdotte le disposizioni relative alla clausola “No re-export to Russia” — formalizzate nell’art. 12g del regolamento.45

Cosa impone la clausola “No re-export to Russia”

La clausola obbliga gli esportatori dell’UE che vendono determinate merci verso paesi terzi a ottenere dall’acquirente un impegno scritto che la merce non sarà riesportata in Russia né a favore di entità in Russia. Si tratta anzitutto delle merci indicate negli allegati al Regolamento 833/2014 — in particolare i beni a duplice uso (dual-use) e le voci della cosiddetta Common High Priority list (CHP), ovvero un insieme di componenti elettronici e industriali particolarmente ricercati dall’industria della difesa russa.5

La clausola deve essere inserita nel contratto commerciale o costituire una dichiarazione separata firmata dal destinatario. Il semplice invio di un’e-mail che informa del divieto di riesportazione non basta — è richiesto un impegno contrattuale formale e scritto. Se l’acquirente rifiuta di firmarla, considera questo fatto come un segnale d’allarme e sospendi la transazione.

Quali merci sono “dual-use” — una spiegazione senza tecnicismi

L’espressione dual-use (in italiano: duplice uso) indica le merci e le tecnologie che hanno applicazione sia civile sia militare, o che possono servire alla fabbricazione di armi. Non si tratta solo di materiale militare — rientrano anche componenti elettronici, circuiti integrati, motori, strumenti ottici, software di cifratura, prodotti chimici speciali e molto altro. L’elenco completo di tali merci è contenuto negli allegati al Regolamento 833/2014 ed è regolarmente ampliato dai successivi pacchetti di sanzioni.11 Se la tua impresa produce o distribuisce qualcosa che rientra in questa categoria, il rischio di elusione delle sanzioni attraverso la tua rete di vendita è particolarmente elevato.

Per verificare se il tuo prodotto specifico è soggetto al divieto, utilizza la banca dati TARIC della Commissione europea — il motore di ricerca funziona in base al codice NC della merce e tiene conto in tempo reale delle sanzioni.12


Segnali d’allarme — come riconoscere una transazione ad alto rischio

Non esiste un unico segnale che indichi in modo univoco un tentativo di elusione delle sanzioni — di norma si tratta di una combinazione di più fattori. Di seguito un elenco di circostanze che dovrebbero attivare una procedura di verifica rafforzata, prima di firmare il contratto o spedire la merce.

Un intermediario nuovo, senza storia commerciale. Un’impresa che compare all’improvviso come acquirente di merci dual-use, priva di sito internet, la cui sede è l’indirizzo di un ufficio virtuale e il cui capitale sociale è simbolico — è una combinazione di caratteristiche tipiche di una società-schermo creata esclusivamente per la riesportazione.

Una merce la cui destinazione non corrisponde al profilo dell’acquirente. Un’impresa che importa in un paese terzo componenti elettronici avanzati o macchinari speciali, senza essere né produttore né rivenditore in quel settore, non ha un’evidente ragione commerciale per acquistarli. Se non sai rispondere alla domanda “perché questa impresa compra questa merce”, dovresti porla direttamente all’acquirente.

Una rotta logistica non standard o a più tappe. Una merce che parte dall’Italia diretta a un’impresa nel paese A e che, secondo la documentazione, dovrebbe poi essere “trasferita” nel paese B prima della consegna finale — soprattutto se il paese B confina con la Russia — è un segnale che richiede una spiegazione.

Una discrepanza tra il destinatario dichiarato e l’utilizzatore finale indicato. Se l’acquirente fornisce dati diversi da quelli dell’effettivo destinatario, oppure i documenti di trasporto indicano un luogo che non coincide con l’indirizzo di consegna riportato nel contratto, sorge il dubbio sull’effettiva destinazione della merce.

Un pagamento tramite un terzo o in una valuta inattesa. Quando il soggetto A ordina la merce, ma a pagarla è il soggetto B — e non c’è una chiara spiegazione di questa struttura — vale la pena chiedersi il perché.

L’assenza di interesse per le condizioni di garanzia o assistenza. Un acquirente di apparecchiature che non chiede informazioni sulle condizioni di garanzia, sulla riparazione o sull’assistenza post-vendita, probabilmente non prevede un utilizzo a lungo termine della merce nel luogo di consegna.

La Commissione europea identifica ufficialmente i paesi terzi a maggior rischio di elusione delle sanzioni come luoghi attraverso i quali transitano con particolare frequenza transazioni di questo tipo.7 Se la tua controparte è registrata in uno di questi Stati, ciascuno dei segnali d’allarme sopra indicati dovrebbe comportare la sospensione della transazione fino al chiarimento dei dubbi.


Come proteggere la tua impresa — due diligence e clausole contrattuali

Cos’è la due diligence — senza tecnicismi

La due diligence (in italiano: dovuta diligenza) è semplicemente la verifica sistematica della controparte prima di concludere una transazione. Così come prima di acquistare un’auto usata ne controlli lo storico delle manutenzioni e il numero di telaio, allo stesso modo prima di vendere una merce dual-use dovresti verificare chi è l’acquirente, di cosa si occupa e a cosa gli serve il tuo prodotto. Nel contesto delle sanzioni, la dovuta diligenza non è un’opzione — è la tua linea di difesa, se qualcosa va storto.

Passo dopo passo — come effettuare la verifica

1. Stabilisci se la tua merce è soggetta a embargo. Verifica il codice NC della merce nella banca dati TARIC della Commissione europea12 e confrontalo con gli allegati al Regolamento 833/2014.11 Se il codice corrisponde all’elenco — hai a che fare con una merce ad alto rischio e ogni vendita verso un paese terzo richiede una diligenza rafforzata.

2. Verifica l’identità dell’acquirente. Controlla se l’impresa dell’acquirente figura nella lista consolidata delle sanzioni dell’UE13 e nella lista delle Nazioni Unite. In Italia non esiste una lista sanzionatoria nazionale autonoma: si applica la lista consolidata dell’UE, coordinata a livello nazionale dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) presso il MEF.10 Verifica anche se l’acquirente è controllato da un soggetto sanzionato — secondo la regola della proprietà, un’entità è trattata come soggetta a sanzioni se una persona sanzionata ne detiene oltre il 50% delle quote.14

3. Identifica l’effettivo utilizzatore finale. Chiedi esplicitamente: chi userà effettivamente la merce e a quale scopo? Se l’acquirente rifiuta di fornire questa informazione o indica dati incoerenti con il profilo della transazione, sospendi la vendita. Verifica anche la struttura proprietaria della controparte — i dettagli sono trattati nell’articolo sulla regola di proprietà del 50% nelle sanzioni UE.

4. Inserisci la clausola “No re-export to Russia” nel contratto. È un obbligo giuridico derivante dall’art. 12g del Regolamento 833/2014 per determinate merci.45 La clausola va formulata in modo chiaro: l’acquirente si impegna affinché la merce non arrivi in Russia né a favore di entità russe, e la violazione di tale impegno legittima la tua impresa a risolvere immediatamente il contratto.

5. Ottieni una dichiarazione scritta sull’utilizzatore finale (EUC — End-User Certificate). Per le merci ad alto rischio è prassi standard richiedere un documento in cui l’acquirente conferma l’identità e la localizzazione dell’utilizzatore finale. Se l’acquirente dichiara che la merce è destinata al proprio stabilimento produttivo — chiedi conferma dell’indirizzo dello stabilimento e verifica che sia attendibile.

6. Documenta l’intera procedura di verifica. Conserva le copie delle ricerche nelle liste delle sanzioni con la data, la corrispondenza con la controparte, le clausole firmate e le dichiarazioni sull’utilizzatore finale. In caso di controllo, è la documentazione, non le dichiarazioni, a decidere l’esito del procedimento. Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio) prevede per i soggetti obbligati un termine di conservazione della documentazione di 10 anni15 — una regola analoga è opportuno applicarla a titolo prudenziale anche alla documentazione di verifica sanzionatoria.

7. Adotta una procedura interna di red-flag review. Prima che una qualsiasi transazione ad alto rischio venga accettata, dovrebbe passare per la verifica di almeno una persona responsabile della compliance — anche se si tratta del titolare dell’impresa. Una traccia documentale di tale decisione è indispensabile.


Le sanzioni per la partecipazione all’elusione

La partecipazione all’elusione delle sanzioni — anche colposa — è soggetta alle stesse sanzioni della violazione diretta dell’embargo. Di seguito un riepilogo delle principali conseguenze.

Tipo di responsabilitàBase giuridicaSanzione massima
Sanzione pecuniaria (amministrativa)Art. 13 d.lgs. 109/20076Da 5.000 a 500.000 euro
Responsabilità penale (violazione dolosa, dual-use)Art. 18 d.lgs. 221/201716Reclusione fino a 6 anni e multa da 25.000 a 250.000 euro
Responsabilità penale (violazione dolosa, valore ≥ 100.000 EUR)Direttiva (UE) 2024/1226, art. 5, par. 3, lett. b17Pena detentiva nella misura massima di almeno 5 anni
Autorità che irroga le sanzioni amministrative in ItaliaArt. 13 d.lgs. 109/200710Ministero dell’Economia e delle Finanze (CSF)

La pena detentiva fino a 5 anni prevista dalla Direttiva (UE) 2024/1226 riguarda le violazioni che interessano fondi o risorse economiche di valore pari ad almeno 100.000 EUR.17 Il termine di recepimento di questa direttiva da parte degli Stati UE è scaduto il 20 maggio 20259 — in Italia è stata recepita con il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, in vigore dal 24 gennaio 2026, che ha introdotto nel codice penale gli artt. 275-bis e seguenti.3

Vale anche la pena ricordare che le imprese italiane che effettuano transazioni in dollari o hanno collegamenti con soggetti statunitensi possono essere soggette alle sanzioni dell’OFAC (Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury).18 La giurisdizione dell’OFAC è ampia e comprende, tra l’altro, le transazioni regolate in USD — anche se l’impresa è registrata fuori dagli Stati Uniti.


FAQ — domande frequenti

Se l’acquirente in un paese terzo mi assicura che la merce non arriverà in Russia, sono protetto?

Né un’assicurazione orale né una semplice e-mail bastano. La clausola “No re-export to Russia” deve essere un impegno contrattuale formalizzato — inserito nel contratto di vendita o costituente un documento separato e firmato. È un obbligo derivante dall’art. 12g del Regolamento 833/2014.45 Inoltre, il solo possesso della clausola non ti esonera dall’obbligo di verifica — se avevi motivo di sospettare una riesportazione in Russia, la clausola non funge da scudo protettivo.

Le mie merci possono essere soggette al divieto anche se non produco nulla di militare?

Sì. La categoria delle merci dual-use è molto ampia e comprende numerosi prodotti apparentemente civili — dai componenti elettronici al software specializzato fino a determinati prodotti chimici e materiali. Per verificare il tuo prodotto, controlla il suo codice NC nella banca dati TARIC12 e confrontalo con gli allegati al Regolamento 833/2014.11

Cosa rischio per una partecipazione colposa alla catena di elusione delle sanzioni?

La responsabilità amministrativa (sanzione pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 109/20076) può sorgere anche in assenza di dolo — decisivo è se hai agito con la dovuta diligenza. La responsabilità penale in forza della Direttiva (UE) 2024/1226, recepita in Italia con il d.lgs. 211/2025, richiede di norma il dolo (per il dual-use, l’art. 18 del d.lgs. 221/2017 prevede la reclusione fino a 6 anni).316 La documentazione di verifica (chi, quando, cosa ha controllato e quali decisioni ha preso) è il principale strumento di difesa.

Devo verificare la controparte prima di ogni transazione, o basta una volta sola?

La lista delle sanzioni dell’UE viene aggiornata a ogni nuovo pacchetto. I primi passi — la verifica dell’identità e della struttura proprietaria dell’impresa acquirente — puoi effettuarli una sola volta all’avvio del rapporto, ma la verifica nelle liste delle sanzioni dovresti ripeterla a ogni transazione rilevante, nonché in caso di modifiche nella struttura proprietaria della controparte o di qualsiasi dubbio. Le iscrizioni nella lista consolidata dell’UE hanno superato le 2.500 entità individuali dopo il 18° pacchetto di sanzioni19 — un numero ancora in crescita.

Quali documenti devo conservare come prova di due diligence?

L’insieme minimo è: stampa o screenshot della ricerca nella lista consolidata dell’UE con data e ora della ricerca, clausola “No re-export” firmata o dichiarazione sull’utilizzatore finale, copia dei documenti di registrazione dell’impresa acquirente, corrispondenza relativa alle domande sullo scopo dell’acquisto. È opportuno conservare la documentazione per almeno 10 anni — in analogia al termine previsto dall’art. 31 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio).15

L’impresa di un paese terzo che mi ha acquistato la merce è iscritta nella lista delle sanzioni dell’UE?

La lista consolidata dell’UE (CELEX 32014R026920) comprende le persone fisiche e giuridiche iscritte dal Consiglio UE — indipendentemente dalla loro sede. Un’entità registrata in un paese terzo può figurare in questa lista. Se l’entità è controllata per oltre il 50% da una persona o un’impresa soggetta a sanzioni, anch’essa è soggetta ai divieti — anche senza un’iscrizione autonoma.14


Come Sanqto aiuta le imprese a ridurre il rischio di elusione delle sanzioni

La verifica della controparte in più liste delle sanzioni contemporaneamente — UE, ONU — è un’attività che, con un approccio manuale, richiede tempo e genera il rischio di tralasciare qualche iscrizione. Sanqto automatizza questo processo: il software, installato nell’infrastruttura della tua impresa (on-premise, i dati non escono dalla tua rete), verifica le controparti in tempo reale e restituisce l’esito in uno di tre stati — MATCH, POSSIBLE o CLEAR. Aiuta a ridurre il rischio di trascurare inconsapevolmente le iscrizioni nelle liste delle sanzioni e documenta ogni verifica con data e timestamp.

Se la tua impresa opera nel settore immobiliare, turistico o in qualsiasi altro settore soggetto a obblighi sanzionatori, scopri come funziona in pratica la verifica della controparte in chiave sanzionatoria.

Per approfondire quali imprese siano soggette all’obbligo di sanction screening, leggi l’articolo La mia impresa deve effettuare il sanction screening?


Base giuridica

Stato del diritto al: 20 maggio 2026.

  • Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — CELEX 32014R0833
  • Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina — CELEX 32014R0269
  • Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione — CELEX 32024L1226
  • Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 — misure di congelamento di fondi e risorse economiche; Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) — normattiva
  • Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 — disciplina sanzionatoria in materia di prodotti a duplice uso (dual use) ed embarghi commerciali — Gazzetta Ufficiale
  • Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 — attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226 (in vigore dal 24 gennaio 2026) — normattiva
  • Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 — normativa antiriciclaggio (AML); UIF presso la Banca d’Italia — Banca d’Italia
  • FAQ DG FISMA — clausola “No re-export to Russia” (art. 12g reg. 833/2014) — finance.ec.europa.eu
  • Lista consolidata UE delle sanzioni finanziarie — webgate.ec.europa.eu/fsd
  • Banca dati TARIC — ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric
  • Sanzioni UE contro la Russia — panoramica dei pacchetti, DG FISMA — finance.ec.europa.eu

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Informazione, non consulenza legale. Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale. La valutazione giuridica del singolo caso va effettuata con un avvocato esperto in diritto delle sanzioni internazionali e del commercio estero. Stato del diritto: 20 maggio 2026.


  1. Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine — DG FISMA, pagina aggiornata al 23 aprile 2026, finance.ec.europa.eu ↩︎

  2. Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014, art. 2, par. 1 — divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni e tecnologie a duplice uso, direttamente o indirettamente — CELEX 32014R0833 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  3. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2024/1226 del 24 aprile 2024 — recepita in Italia con il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 (in vigore dal 24 gennaio 2026), che introduce nel codice penale un autonomo Capo I-bis (artt. 275-bis – 275-decies c.p.) — CELEX 32024L1226; d.lgs. 211/2025: normattiva ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  4. FAQ DG FISMA — clausola “No re-export to Russia”, relativa all’art. 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014, del 18 dicembre 2024 — finance.ec.europa.eu; clausola introdotta dall'11° pacchetto di sanzioni, 23 giugno 2023 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  5. Art. 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014 — base giuridica della clausola “No re-export to Russia” — CELEX 32014R0833 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  6. Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, art. 13 — “Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro” — normattiva (art. 13) ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  7. La Commissione europea e il Consiglio UE identificano i “third countries with continued and particularly high risk of circumvention” come priorità degli strumenti anti-circumvention — finance.ec.europa.eu ↩︎ ↩︎

  8. Un regolamento dell’UE è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 288 TFUE) — eur-lex.europa.eu ↩︎

  9. Direttiva (UE) 2024/1226, art. 20, par. 1 — termine di recepimento: 20 maggio 2025 — CELEX 32024L1226 ↩︎ ↩︎

  10. Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, art. 13 — sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro; il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze coordina l’attuazione delle misure di congelamento, mentre i controlli alla frontiera competono all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e alla Guardia di Finanza — normattiva ↩︎ ↩︎ ↩︎

  11. Regolamento (UE) n. 833/2014, Allegato II — elenco delle tecnologie e delle merci soggette al divieto, contenente i codici NC — CELEX 32014R0833 ↩︎ ↩︎ ↩︎

  12. TARIC Consultation — Commissione europea, DG TAXUD, ultimo aggiornamento TARIC: 19 maggio 2026 — ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric ↩︎ ↩︎ ↩︎

  13. Lista consolidata delle sanzioni finanziarie dell’UE — webgate.ec.europa.eu/fsd; pagina DG FISMA con i link alle liste — finance.ec.europa.eu ↩︎

  14. DG FISMA (Commissione europea), FAQ — regola della proprietà: un’entità è considerata “di proprietà” di una persona sanzionata se quest’ultima ne detiene oltre il 50% dei diritti di proprietà — finance.ec.europa.eu ↩︎ ↩︎

  15. Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, art. 31 — termine di conservazione decennale della documentazione per i soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio — Banca d’Italia ↩︎ ↩︎

  16. Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, art. 18 — sanzioni penali: esportazione, transito o trasferimento intra-UE di prodotti a duplice uso senza autorizzazione o con autorizzazione ottenuta mediante false dichiarazioni o documentazioni — reclusione fino a sei anni e multa da 25.000 a 250.000 euro — Gazzetta Ufficiale ↩︎ ↩︎

  17. Direttiva (UE) 2024/1226, art. 5, par. 3, lett. b — pena detentiva nella misura massima di almeno 5 anni quando la violazione interessa fondi o risorse economiche di valore pari ad almeno 100.000 EUR — CELEX 32024L1226 ↩︎ ↩︎

  18. Office of Foreign Assets Control (OFAC), U.S. Department of the Treasury — programma di sanzioni Ukraine-/Russia-related — ofac.treasury.gov ↩︎

  19. EU adopts 18th package of sanctions against Russia — DG FISMA, luglio 2025 — “the number of individual listings exceeds 2500” — finance.ec.europa.eu ↩︎

  20. Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014, art. 2, parr. 1–2 — CELEX 32014R0269 ↩︎