Liste di sanzioni UE, ONU e OFAC — guida per le imprese italiane
Liste di sanzioni UE, ONU e OFAC — quali deve verificare un'impresa italiana fuori dal settore finanziario, come leggerle e dove scaricare gli aggiornamenti. In Italia non esiste una lista nazionale autonoma: si applica la lista consolidata UE.

Se gestisci in Italia una normale impresa — non una banca, non un cambiavalute, non uno studio legale — hai comunque l’obbligo di verificare i tuoi clienti e le tue controparti sulle liste di sanzioni dell’UE. Questo obbligo discende direttamente dai regolamenti dell’Unione, che si applicano in modo immediato, senza alcun atto di recepimento del Parlamento.1 L’obbligo di congelamento dei fondi e il divieto di metterli a disposizione gravano su ogni persona fisica e giuridica, non solo sugli intermediari finanziari.2 La maggior parte delle PMI ancora non lo sa.
Questo articolo risponde a una domanda semplice: quali liste, esattamente, vincolano la tua impresa e in che cosa si distinguono tra loro.
Stato del diritto al: 2026-05-17.
TL;DR
- Lista UE (regolamenti 269/2014 e 833/2014 + allegati dei pacchetti successivi) — vincola ogni soggetto nell’UE. È la tua base.23
- Lista ONU (Security Council Consolidated List) — in modo indiretto, perché l’UE attua le sanzioni ONU attraverso propri regolamenti. In pratica, la lista UE è sufficiente.4
- Lista OFAC SDN (USA) — formalmente non vincola un’impresa italiana, ma la tocca nei regolamenti in USD, nei rapporti con banche statunitensi e nei contratti con clausola sulle sanzioni.5
- L’Italia non tiene una lista nazionale autonoma. A differenza di alcuni Paesi (ad es. la Polonia), l’Italia applica la lista consolidata UE; il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) presso il MEF coordina l’attuazione delle misure di congelamento.4
- Lista UK (OFSI/HMT) — rilevante se hai una filiale, clienti o pagamenti nel Regno Unito.
Da dove nasce questo obbligo
Le sanzioni economiche dell’UE operano nell’ordinamento italiano diversamente dalla maggior parte delle regolamentazioni. I regolamenti dell’Unione (269/2014, 833/2014, 765/2006 e i pacchetti successivi) non richiedono una legge di recepimento. Si applicano in modo diretto dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.1 Riguardano ogni persona fisica e giuridica nell’Unione — a prescindere dal settore, dalle dimensioni e dal fatto che qualcuno ne abbia mai sentito parlare.
Due articoli chiave del regolamento 269/2014:2
- Divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche alle persone e alle entità dell’Allegato I (non si può vendere, locare, prestare, trasferire — nulla).
- Obbligo di congelamento dei fondi, se queste persone sono già tuoi clienti o detengono presso di te denaro, merci, depositi, fatture insolute.
Questi due obblighi richiedono già di per sé che tu sappia chi è in lista. E per saperlo, devi verificare. Da qui nasce l’intero sanction screening.
In Italia il quadro nazionale ruota intorno al Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 — la norma cardine sul congelamento di fondi e risorse economiche.6 Questo decreto istituisce presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), che coordina l’attuazione in Italia delle misure di congelamento adottate da ONU, Unione europea e a livello nazionale.4 A differenza di alcuni Stati membri, l’Italia non istituisce una propria lista di designazioni: applica la lista consolidata UE e quella ONU.
Lista UE — la tua base, che non si può aggirare
La lista UE non è un unico file. È un insieme di allegati a diversi regolamenti, più un’unica banca dati consolidata che la Commissione europea mette a disposizione in formato CSV/XML.7
I due regolamenti principali da conoscere
Il Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, riguarda le misure restrittive nei confronti delle persone e delle entità responsabili di azioni che compromettono l’integrità dell’Ucraina. È il regolamento «personale» — l’Allegato I contiene l’elenco dei nomi e delle imprese i cui beni sono congelati.2
Il Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, riguarda le sanzioni settoriali nei confronti della Russia — esportazione, importazione, servizi, finanziamento. Qui non si tratta di elenchi di persone, ma di settori e prodotti. Le sanzioni settoriali sono spesso più difficili da gestire sul piano della compliance rispetto agli elenchi personali, perché richiedono di verificare che cosa vendi, e non soltanto a chi.3
Per la Bielorussia il regolamento analogo è il 765/2006.8 Per l’Iran — 267/2012. Per la Corea del Nord — 2017/1509. E così via. L’elenco dei Paesi soggetti a un qualche regime di sanzioni UE conta nel 2026 oltre 30 voci.
La lista consolidata UE — dove scaricarla
La Commissione europea gestisce gli EU Financial Sanctions Files (FSF) — un unico file che unisce tutti i regimi sanzionatori e tutti gli allegati. È la fonte unica per l’intera UE.7
Indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf
Formato: XML (completo) e CSV (semplificato). Frequenza di aggiornamento: a ogni pubblicazione di un nuovo pacchetto o di un aggiornamento delle designazioni nella Gazzetta ufficiale dell’UE. In pratica — più volte al mese.
Una seconda buona fonte è la EU Sanctions Map (https://www.sanctionsmap.eu/) — una mappa interattiva in cui clicchi un Paese e vedi quali regimi lo riguardano.9 Ottima per imparare, scarsa per l’automazione.
Cosa trovi nel file consolidato
Ogni voce contiene:
- il nome (e gli alias, le traslitterazioni, i nomi precedenti),
- la data di nascita, il luogo di nascita, la cittadinanza (per le persone),
- il numero di registrazione, l’indirizzo (per le entità),
- il numero di passaporto (se noto),
- la base giuridica — quale allegato, quale pacchetto, quale regime,
- la data di inserimento.
Avere un nome non basta per una corrispondenza. Il sanction screening non è un ctrl+F sul nome di battesimo. Devi tenere conto degli alias, delle traslitterazioni (Putin / Putyn / Putine), delle varianti di grafia, delle date di nascita. Da qui gli strumenti con fuzzy matching ed esito in tre stati invece di un semplice SÌ/NO — ne parliamo a parte in occasione della procedura di implementazione.
Lista ONU — formalmente rilevante, in pratica già dentro l’UE
La UN Security Council Consolidated List è l’elenco delle persone e delle entità soggette alle sanzioni imposte con risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Regimi: ISIL/Al-Qaeda, Talebani, Iran (pre-JCPOA), Corea del Nord, Libia, Sudan, Somalia e altri.4
Indirizzo: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
Nell’UE vale un principio: ogni sanzione ONU, una volta adottata dal Consiglio di Sicurezza, viene trasposta nel diritto dell’Unione con un regolamento autonomo. Cioè, se l’ONU aggiunge qualcuno all’elenco dei Talebani, l’UE nel giro di poche settimane emana un regolamento di attuazione. Da quel momento quella persona è anche sulla lista UE.
Conclusione pratica: se verifichi la lista consolidata UE, la lista ONU è già lì dentro. Verificare l’ONU a parte serve solo se operi nell’intervallo tra la risoluzione ONU e la trasposizione UE — situazione molto rara, che riguarda soprattutto le banche e gli operatori logistici sul mercato in tempo reale. La maggior parte delle PMI può trattare la lista ONU come parte della lista UE.
Lista OFAC SDN — statunitense, ma attenzione all’extraterritorialità
L’OFAC è l’Office of Foreign Assets Control presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Gestisce la lista SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), che conta decine di migliaia di voci ed è aggiornata quasi quotidianamente.5
Indirizzo: https://ofac.treasury.gov/sanctions-list-search-tool. File grezzo e motore di ricerca: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/.
Quando vincola un’impresa italiana
Formalmente? Un’impresa italiana non è tenuta a conformarsi alla lista SDN statunitense, perché è diritto USA. In pratica? Deve conformarsi in quattro situazioni:
- Regoli i pagamenti in dollari. Ogni operazione in USD passa attraverso una banca corrispondente negli Stati Uniti. Se l’altra parte dell’operazione è sulla lista SDN, la banca blocca il bonifico a prescindere da quello che tu ne pensi.
- Hai clienti o fornitori statunitensi. Il partner americano pretenderà che tu lo «ripulisca» sul piano sanzionatorio rispetto ai propri standard — cioè rispetto all’OFAC.
- Hai un contratto con clausola sulle sanzioni. Nei contratti internazionali è ormai standard una clausola «compliance with applicable sanctions, including OFAC». Violare questa clausola = inadempimento contrattuale, non solo del diritto.
- La tua attività ha un «US nexus» — ad es. usi software statunitense, hai clienti con green card, fornisci qualcosa sul territorio USA. In questi casi l’OFAC può ritenere che tu rientri nella giurisdizione statunitense.
Per un’impresa che opera esclusivamente in Italia, senza USD, senza clienti USA, senza software statunitense — formalmente l’OFAC non si applica. Ma di imprese così ce ne sono meno di quanto pensi. Analizza sempre la tua catena di fornitura e di pagamento prima di dire «a noi non riguarda».
Sanzioni secondarie OFAC
Categoria a parte: le secondary sanctions. È lo strumento con cui gli USA possono punire un’impresa non statunitense per la collaborazione con un soggetto della lista SDN — anche se quell’impresa non ha alcun punto di aggancio negli Stati Uniti. La sanzione: il taglio dal sistema del dollaro e l’iscrizione della stessa impresa sulla lista SDN. È la fine del business internazionale. Applicata soprattutto verso l’Iran e verso soggetti russi selezionati.
L’Italia non ha una lista nazionale — ma il quadro nazionale conta
A differenza di alcuni Stati membri, l’Italia non tiene una lista sanzionatoria nazionale autonoma. Non esiste un equivalente italiano della lista che, ad esempio, in Polonia tiene il Ministero dell’Interno o nel Regno Unito l’OFSI. In Italia le liste vincolanti sono la lista consolidata UE (reg. 269/2014, 833/2014, 765/2006), la lista ONU e — per i punti di contatto con gli USA — la lista OFAC SDN.4
Questo non significa che il diritto italiano sia silente. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), istituito presso il MEF dall’art. 3 del D.Lgs. 109/2007 e presieduto dal Direttore generale del Tesoro, coordina l’attuazione in Italia delle misure di congelamento adottate da ONU, UE e a livello nazionale.4 Il CSF può proporre designazioni a livello UE/ONU, ma non pubblica un proprio elenco «italiano» sostitutivo della lista UE.
Chi attua e controlla
L’attuazione operativa è distribuita su più organi:
- MEF — Dipartimento del Tesoro (DT): politica delle sanzioni finanziarie, segreteria del CSF, autorizzazioni e deroghe in materia di congelamento.
- UIF — Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, presso la Banca d’Italia: riceve le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio.10
- MAECI / UAMA (Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento): autorità competente per il dual use e per le autorizzazioni connesse alle misure restrittive UE.11
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e Guardia di Finanza: controlli alla frontiera ed enforcement degli embarghi e delle violazioni delle misure restrittive.11
Chi è soggetto all’obbligo
Attenzione a un punto che spesso sfugge: l’obbligo di rispettare il congelamento e il divieto di mettere a disposizione fondi grava su tutti, non solo sui destinatari degli obblighi antiriciclaggio.2 Il D.Lgs. 231/2007 individua un catalogo di destinatari AML (banche, assicuratori, agenti immobiliari, professionisti, distributori di beni di valore) con obblighi di adeguata verifica e di segnalazione all’UIF,10 ma l’obbligo di non operare con un soggetto designato non conosce eccezioni di settore.
Lista UK (OFSI / HMT) — quando ha rilievo
La Brexit ha separato il regime sanzionatorio britannico da quello dell’Unione. Il Regno Unito tiene la propria lista tramite l’OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) presso l’HM Treasury. È ampia e spesso diverge dalla lista UE — il Regno Unito iscrive oligarchi russi che l’UE non ha colpito, e viceversa.
Indirizzo: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Per un’impresa italiana la lista UK ha rilievo se:
- hai una filiale, una società o clienti nel Regno Unito,
- regoli i pagamenti in GBP,
- hai contratti con una clausola sulle sanzioni di diritto britannico.
Se non hai nulla a che fare con il Regno Unito — saltala. Non ha senso verificare ogni lista del mondo quando non hai alcun punto di contatto.
Tabella comparativa
| Lista | Chi vincola | Ambito | Aggiornamento | Fonte dei dati |
|---|---|---|---|---|
| UE (269/2014, 833/2014, 765/2006 e derivati) | Ogni impresa nell’UE — senza eccezioni | Globale, molti regimi (Russia, Bielorussia, Iran, Corea del Nord, ecc.) | Più volte al mese, dopo ogni pacchetto | EU Financial Sanctions Files (CSV/XML) |
| ONU | Indirettamente — tramite trasposizione UE | Globale, più ristretto dell’UE | Dopo ogni risoluzione del CdS ONU | un.org/securitycouncil |
| OFAC SDN (USA) | Formalmente solo imprese con US nexus; in pratica chiunque operi in USD | Globale, molto ampio | Quasi quotidiano | ofac.treasury.gov |
| Italia (lista nazionale) | — nessuna lista autonoma: si applica la lista consolidata UE; il CSF coordina | Regime UE/ONU; congelamento (D.Lgs. 109/2007) | Segue la lista UE | webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf |
| OFSI / HMT (UK) | Imprese con UK nexus, clienti/filiali UK | Globale, regime proprio | Settimanale | gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list |
In pratica, per la maggior parte delle PMI italiane la configurazione minima è la lista UE (che incorpora già l’ONU). Se regoli i pagamenti in USD o hai un partner statunitense — aggiungi l’OFAC. Se hai qualcosa a che fare con il Regno Unito — aggiungi l’OFSI. L’ONU è dentro l’UE, non devi verificarlo a parte.
Cosa fare concretamente nella tua impresa
- Designa una persona responsabile. Non deve essere un avvocato. Nelle PMI il compito ricade di solito sul responsabile compliance, sul direttore finanziario o sul titolare. L’importante è che sia chiaro chi se ne occupa.
- Definisci il tuo perimetro di liste. Lista UE — sempre (e con essa l’ONU). OFAC — se USD o US nexus. OFSI — se UK nexus. Altre — solo dopo un’analisi.
- Scegli la fonte dei dati. O scarichi manualmente dalle fonti ufficiali (laborioso, esposto all’errore umano), oppure usi uno strumento che lo fa in automatico. Sconsigliamo Excel come banca dati — ne abbiamo parlato a parte.
- Definisci la frequenza di verifica. Minimo: a ogni nuovo cliente e a ogni nuova operazione rilevante. In via ordinaria: una revisione completa del database clienti una volta al mese. L’aggiornamento delle liste in sé — minimo una volta a settimana.
- Registra ogni verifica. Assenza di documentazione = assenza di prova della dovuta diligenza. Un controllo ti chiederà «quando avete verificato per l’ultima volta il signor Ivanov» — devi avere data, ora ed esito.
- Definisci la procedura per la corrispondenza. Cosa fai quando ottieni un POSSIBLE / MATCH? Chi avvisi? Quando congeli? Scrivi la procedura una volta, usala molte volte.
- Tieniti aggiornato sul piano giuridico. L’UE emana pacchetti. Il diritto penale è cambiato: con il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1226 la violazione delle misure restrittive è ora reato. Qualcuno in azienda deve leggere la Gazzetta ufficiale dell’UE — oppure abbonarsi a una newsletter che lo faccia al suo posto.
In un articolo a parte affrontiamo la procedura di verifica della controparte rispetto alle sanzioni, passo dopo passo — compreso il modello di politica sulle sanzioni e il modello di registro delle corrispondenze.
Cosa rischi se non lo fai
Tre livelli di rischio, in ordine crescente.
Primo, la sanzione amministrativa. Il D.Lgs. 109/2007 prevede, all’art. 13, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro per la violazione degli obblighi di congelamento dei fondi e delle risorse economiche dei soggetti designati («salvo che il fatto costituisca reato»).6 È la conseguenza più immediata e diretta della mancata osservanza delle misure UE.
Secondo, la responsabilità penale. Con il Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 — che recepisce la Direttiva (UE) 2024/1226 — l’Italia ha introdotto nel codice penale un autonomo Capo I-bis «Dei delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea» (artt. 275-bis ss. c.p.), in vigore dal 24 gennaio 2026.12 L’art. 275-bis punisce la violazione di un divieto, obbligo o restrizione imposto da una misura restrittiva UE con la reclusione da due a sei anni e la multa da 25.000 a 250.000 euro; al di sotto di una soglia di 10.000 euro la condotta resta confinata all’illecito amministrativo.13 Lo stesso decreto introduce l’art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001, che estende la responsabilità amministrativa degli enti alle violazioni delle misure restrittive, con sanzioni pecuniarie parametrate al fatturato e sanzioni interdittive.14 Le imprese con un Modello Organizzativo 231 devono aggiornarlo includendo il rischio sanzioni.
Terzo, il rischio commerciale. La banca congela il tuo conto per gli accertamenti, il partner americano risolve il contratto, il cliente istituzionale italiano ti esclude da una gara d’appalto, l’assicuratore rifiuta la polizza. Tutto questo accade più in fretta di qualsiasi sanzione amministrativa e spesso fa più male.
In un articolo a parte affrontiamo nel dettaglio le sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive e i casi sanzionati nell’UE nel 2024–2026.
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Base giuridica
- Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014 — CELEX 32014R0269
- Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014 — CELEX 32014R0833
- Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006 (Bielorussia) — CELEX 32006R0765
- Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 — CELEX 32024L1226
- Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 — Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo (art. 3 istituisce il CSF; art. 13 disciplina le sanzioni amministrative) — normattiva
- Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 — Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 (introduce gli artt. 275-bis ss. c.p. e l’art. 25-octies.2 d.lgs. 231/2001) — normattiva
- Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) presso il MEF — dt.mef.gov.it
- EU Financial Sanctions Files — webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf
- OFAC SDN List — ofac.treasury.gov
- UN Security Council Consolidated List — un.org/securitycouncil
- UK Sanctions List (OFSI / HM Treasury) — gov.uk
Footnotes
Informazione, non consulenza legale. Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale. La valutazione giuridica del singolo caso va effettuata con un avvocato esperto in diritto delle sanzioni internazionali e del commercio estero. Stato del diritto: 2026-05-17.
Un regolamento UE è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (TFUE art. 288), senza necessità di recepimento nel diritto nazionale. Fonte: EUR-Lex — eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/regulation-eu-legal-act.html. Status: verified. ↩︎ ↩︎
Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina — congelamento di fondi e risorse economiche; divieto di metterli a disposizione (art. 2); elenco in Allegato I. Testo su EUR-Lex — CELEX 32014R0269. Status: verified. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — sanzioni settoriali e commerciali; dual use, clausola «no re-export» (art. 12g), tetto al prezzo del petrolio (art. 3n), appalti pubblici (art. 5k). EUR-Lex — CELEX 32014R0833. Status: verified. ↩︎ ↩︎
In Italia non esiste una lista sanzionatoria nazionale autonoma: si applicano la lista consolidata UE (reg. 269/2014, 833/2014, 765/2006), la lista ONU e, per i punti di contatto con gli USA, la OFAC SDN List. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) presso il MEF coordina l’attuazione delle misure di congelamento (art. 3 d.lgs. 109/2007). Lista consolidata ONU: un.org. CSF: dt.mef.gov.it. Status: verified. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List) — U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control. Sito ufficiale e motore di ricerca: ofac.treasury.gov; sanctionssearch.ofac.treas.gov. Status: verified. ↩︎ ↩︎
Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, art. 13: «Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro.» Atto cardine del congelamento di fondi e risorse economiche in Italia (art. 3 istituisce il Comitato di Sicurezza Finanziaria presso il MEF). Fonti: normattiva, art. 13, MEF/DT testo consolidato. Status: verified. ↩︎ ↩︎
EU Financial Sanctions Database / Financial Sanctions Files (FSF) gestita dalla DG FISMA, Commissione europea. Hub: finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures_en; endpoint FSF: webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf. Status: verified. ↩︎ ↩︎
Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia — analogo al reg. 269/2014 per la Russia. EUR-Lex — CELEX 32006R0765. Status: verified. ↩︎
EU Sanctions Map — strumento interattivo del Consiglio UE/SEAE per la consultazione dei regimi e dei destinatari delle sanzioni UE. URL: sanctionsmap.eu. Status: verified. ↩︎
UIF — Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, la Financial Intelligence Unit nazionale istituita presso la Banca d’Italia, che riceve le segnalazioni di operazioni sospette (SOS). Base: decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio). Fonti: uif.bancaditalia.it, Banca d’Italia. Status: verified. ↩︎ ↩︎
MAECI/UAMA (Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento) — autorità competente per il dual use e le autorizzazioni connesse alle misure restrittive UE: esteri.it/UAMA. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) — controlli alla frontiera ed enforcement degli embarghi: adm.gov.it. Guardia di Finanza — polizia economico-finanziaria, indagini su violazioni delle misure restrittive: gdf.gov.it. Status: verified. ↩︎ ↩︎
Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 — Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione. Introduce nel codice penale il Capo I-bis «Dei delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea» (artt. 275-bis – 275-decies c.p.). Pubblicato in GU Serie generale n. 6 del 9 gennaio 2026; in vigore dal 24 gennaio 2026. Delega: Legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024). Fonte: normattiva. Status: verified. ↩︎
Codice penale, art. 275-bis (introdotto dal d.lgs. 211/2025) — punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 25.000 a 250.000 euro la violazione di un divieto, obbligo o restrizione imposto da una misura restrittiva dell’Unione europea. Soglia di rilevanza pari a 10.000 euro: al di sotto di tale valore la condotta resta confinata all’illecito amministrativo. Fonte: normattiva. Status: verified. ↩︎
Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-octies.2 (introdotto dal d.lgs. 211/2025) — responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di violazione delle misure restrittive UE; sanzioni pecuniarie parametrate al fatturato e sanzioni interdittive. Fonte: normattiva — d.lgs. 231/2001. Nota: il dettaglio dei massimali (parametrazione al fatturato / valore alternativo) è confermato da fonti secondarie qualificate; il testo integrale dei commi è da verificare sul testo in GU del d.lgs. 211/2025. Status: needs-verification. ↩︎