Recepimento della direttiva 2024/1226 — i 9 Paesi UE che hanno rispettato il termine
Solo 9 dei 27 Paesi UE hanno recepito la direttiva 2024/1226 entro il 20 maggio 2025. Scopri quali pene per la violazione delle sanzioni si applicano in Paesi Bassi, Svezia, Lituania e altri 6.

Il 20 maggio 2025 è scaduto il termine di recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 — l’atto che, per la prima volta, armonizza in tutta l’Unione le sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive. A quella data l’obbligo era stato adempiuto da 9 dei 27 Stati membri. L’Italia no. Il 24 luglio 2025 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti di 18 Paesi, tra cui Roma.1 Per un’impresa che vende all’estero, ha una filiale a Stoccolma o una controparte a Vilnius, ciò significa una cosa sola: oggi la stessa violazione delle sanzioni è punita in modo diverso in ciascun Paese UE — e in 9 di essi la pena è già concreta, severa e in vigore.
In breve
- 9 Paesi hanno recepito la direttiva 2024/1226 prima o poco dopo il termine: Svezia, Paesi Bassi, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Lussemburgo.2
- Pena detentiva massima: 6 anni (Svezia, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Lituania) o 5 anni (Estonia, Lettonia, Slovacchia).
- Sanzione pecuniaria massima per l’impresa con forbice pubblicata: 10 mln SEK in Svezia (~900 mila EUR) e 870 mila EUR nei Paesi Bassi.
- Solo 2 Paesi hanno rispettato esattamente il termine UE (20 maggio 2025): Estonia e Finlandia.
- Italia, Germania, Francia, Spagna, Polonia, Repubblica Ceca e altri 12 Paesi sono soggetti alla procedura di infrazione della Commissione.1
- Implicazione pratica: se hai vendite o una filiale in uno qualsiasi di questi 9 Paesi, la pena è applicabile già oggi — a prescindere dai tempi del recepimento italiano. (L’Italia ha poi recepito la direttiva con il d.lgs. 211/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026.)
Perché solo 9 su 27
Il termine di recepimento della direttiva 2024/1226 — cioè il suo inserimento nel diritto nazionale — era fissato al 20 maggio 2025. La Commissione europea ha monitorato le notifiche degli Stati membri e il 24 luglio 2025 ha annunciato il primo pacchetto di procedure di infrazione: ha inviato lettere di costituzione in mora (letters of formal notice) a 18 dei 27 Stati.1
Gli altri — Svezia, Paesi Bassi, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Slovacchia e Lussemburgo — hanno evitato la procedura. Ciascuno di questi Paesi ha seguito una strada diversa.
Due modelli di recepimento ricorrono con maggiore frequenza:
- Modifica del codice penale — sei Stati hanno modificato le norme esistenti sui reati economici (Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Slovacchia).
- Nuova legge o atto autonomo — la Svezia ha adottato una legge dedicata sulle sanzioni internazionali (SFS 2025:327).3
Paesi Bassi e Lussemburgo hanno seguito una terza via — hanno ritenuto che le norme già esistenti soddisfacessero i requisiti della direttiva e non necessitassero di nuove leggi.4
Non è una semplice curiosità di diritto comparato. Per un’impresa italiana con controparti in uno di questi nove Paesi significa qualcosa di molto concreto. Un’operazione che in Italia, prima del 24 gennaio 2026, era esposta soltanto alla sanzione amministrativa sul congelamento (art. 13 del d.lgs. 109/2007), a Stoccolma è soggetta a responsabilità penale con un massimo di 6 anni per l’amministratore.
Le pene più severe — 6 anni di reclusione e sanzioni finanziarie
Dei nove Paesi, cinque hanno fissato la pena detentiva massima per le persone fisiche a 6 anni: Svezia, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia e Lituania. Gli altri tre (Estonia, Lettonia, Slovacchia) si sono fermati a 5 anni. Sono i massimi previsti per le violazioni più gravi — condotte dolose, in gruppo organizzato, di valore economico rilevante.
1. Paesi Bassi — 6 anni di reclusione, 870 mila EUR per l’impresa
I Paesi Bassi hanno oggi la forbice finanziaria meglio definita tra tutti e nove. Non hanno avuto bisogno di una nuova legge: la Sanctiewet 1977 e la Wet op de economische delicten (Economic Offences Act) soddisfacevano già i requisiti della direttiva.4 La notifica alla Commissione è avvenuta il 15 aprile 2025, la tabella di concordanza è stata pubblicata sullo Staatscourant 2025 n. 12900.4
Pene massime per le persone fisiche: 6 anni di reclusione per le violazioni gravi delle sanzioni (in quanto reato economico) e ammende fino alla quinta categoria — attualmente 87 000 EUR. Per le imprese: ammende fino a 870 000 EUR (sesta categoria per le persone giuridiche), accompagnate dal divieto di esercitare l’attività e dalla pubblicazione della sentenza.4
Le linee guida della Procura generale del 2024 hanno introdotto l’autodenuncia delle violazioni (self-reporting) come circostanza attenuante — la „Aanwijzing zelfmelden, medewerking en zelfonderzoek (2024A007)" è in vigore dal 1° gennaio 2025.4 Ciò significa che l’impresa che denuncia spontaneamente la propria violazione può contare su una riduzione. A condizione che lo faccia di propria iniziativa e non nel panico dopo l’apertura di un procedimento.
2. Svezia — 10 mln SEK per l’impresa
La Svezia è l’unico Paese dei nove ad aver scelto una nuova legge dedicata: Lag (2025:327) om internationella sanktioner (Legge sulle sanzioni internazionali), approvata dal Riksdag il 7 maggio 2025 e in vigore dal 10 giugno 2025.3
Pene per le persone fisiche:3
- violazione di base: fino a 3 anni di reclusione (in precedenza: 2),
- violazione grave (grov sanktionsbrott): fino a 6 anni (in precedenza: 4),
- recidiva: 2–6 anni.
Le ammende per le persone fisiche sono state eliminate dal catalogo — è rimasta solo la reclusione. Per le imprese è stata introdotta la företagsbot (sanzione pecuniaria a carico dell’impresa) fino a 10 mln SEK (~900 mila EUR).3
Il modello svedese presenta una particolarità degna di nota. Nel diritto svedese solo una persona fisica può commettere un reato. La sanzione a carico dell’impresa non è formalmente una pena per un reato — è un „particolare effetto giuridico del reato" commesso da una persona fisica nell’ambito dell’attività dell’impresa.3 È conforme alla direttiva? La Commissione, per ora, tace. I consulenti legali (Vinge) segnalano dubbi — perché la direttiva richiede sanzioni per le imprese „per condotte commesse a vantaggio dell’impresa", mentre la norma svedese restringe il campo alle condotte „nell’esercizio dell’attività".3
3. Lituania — l’enforcement più severo dell’UE
Pena massima: 6 anni per le persone fisiche per le violazioni gravi delle sanzioni. Recepimento: modifica della Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymas (legge di modifica del codice penale), approvata intorno al 20 maggio 2025 e in vigore da fine maggio.2
Sulla carta, le pene lituane non si distinguono da quelle di Paesi Bassi o Svezia. Ma i dati della Commissione per il periodo 2023–2025 mostrano che la Lituania ha la percentuale più alta di procedimenti penali effettivamente avviati per violazioni delle sanzioni in tutta l’UE.2 La ragione è geografica: il confine con l’oblast’ di Kaliningrad e la Bielorussia, il transito di beni a duplice uso, il divieto di transito verso Kaliningrad introdotto unilateralmente nel 2022.
In breve: le norme sono simili. La prassi di enforcement — più severa.
I 9 Paesi — profili sintetici
Svezia
- Atto normativo: Lag (2025:327) om internationella sanktioner.3
- Entrata in vigore: 10 giugno 2025 (20 giorni dopo il termine UE).
- Pena massima — persona fisica: 6 anni di reclusione.
- Pena massima — impresa: 10 mln SEK (~900 mila EUR).
- Particolarità: la sanzione per l’impresa = „particolare effetto giuridico del reato", non pena per un reato. Dubbi sulla conformità alla direttiva.3
- Enforcement: storicamente debole — numero ridotto di procedimenti penali nonostante l’export crescente delle imprese svedesi verso Paesi terzi. Potrebbe cambiare da giugno 2025.
Paesi Bassi
- Atto normativo: Sanctiewet 1977 + Wet op de economische delicten già esistenti — senza nuova legge.4
- Notifica: 15 aprile 2025.
- Pena massima — persona fisica: 6 anni di reclusione + ammenda fino a 87 mila EUR.
- Pena massima — impresa: 870 mila EUR + divieto di attività + pubblicazione della sentenza.
- Particolarità: doppio binario di enforcement. Penale — per le violazioni gravi. Amministrativo — per quelle minori, con soglia de minimis di 10 000 EUR (Dutch Sanctions Modernisation Bill, iter legislativo in corso).4
- Self-reporting: le linee guida del 2024 possono ridurre la sanzione per le imprese che denunciano spontaneamente la violazione.4
- Novità: notai, consulenti fiscali e commercialisti sono per la prima volta direttamente responsabili dello screening sanzionatorio.4
Danimarca
- Atto normativo: Lov nr 634 af 18. juni 2025 — modifica dello Straffeloven (codice penale).2
- Entrata in vigore: giugno 2025.
- Pena massima — persona fisica: 6 anni di reclusione.
- Particolarità: la Danimarca ha un opt-out dalla politica GAI (Protocollo n. 22 ai Trattati UE). Non era obbligata a recepire la direttiva. L’ha recepita volontariamente — come segnale politico nei confronti della Russia.2
- Enforcement: proattivo. La Danimarca è tra i Paesi UE più attivi nell’enforcement delle sanzioni contro la Russia nel periodo 2022–2025.
Estonia
- Atto normativo: Karistusseadustiku muutmise seadus — modifica del Karistusseadustik (codice penale).2
- Entrata in vigore: 20 maggio 2025 — esattamente nel termine UE.
- Pena massima — persona fisica: 5 anni di reclusione (di più per tecnologie a duplice uso o armi).
- Particolarità: digitalizzazione dell’enforcement. L’Estonia integra le banche dati doganali, bancarie e i registri delle imprese in un unico sistema di monitoraggio delle operazioni transfrontaliere.2 Il rischio di rilevamento automatico di una violazione è reale, non teorico.
- Enforcement: una delle percentuali più alte di procedimenti penali nella regione baltica.
Finlandia
- Atto normativo: Laki rikoslain muuttamisesta — modifica del Rikoslaki (codice penale).2
- Entrata in vigore: 20 maggio 2025 — il secondo dei due Paesi a rispettare esattamente il termine.
- Pena massima — persona fisica: 6 anni di reclusione.
- Particolarità: il confine terrestre più lungo con la Russia nell’UE (1340 km). Priorità di enforcement: beni a duplice uso e controllo delle esportazioni di tecnologia.2
- Enforcement: cooperazione con Estonia e Lettonia (Baltic Sea enforcement), controlli doganali intensificati al confine finno-russo.
Lettonia
- Atto normativo: Grozījumi Krimināllikumā — modifica del Krimināllikums (codice penale).2
- Entrata in vigore: alcuni giorni dopo il 20 maggio 2025.
- Pena massima — persona fisica: 5 anni di reclusione (di più con la partecipazione di un’organizzazione criminale).
- Particolarità: confine con la Russia (276 km) e la Bielorussia (161 km). Priorità: controllo della riesportazione verso la Russia attraverso Paesi terzi.2
- Enforcement: percentuale elevata di procedimenti penali per violazioni delle sanzioni nel periodo 2022–2025.
Lituania
- Atto normativo: Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymas — modifica del codice penale.2
- Entrata in vigore: alcuni giorni dopo il 20 maggio 2025.
- Pena massima — persona fisica: 6 anni di reclusione.
- Particolarità: l’enforcement più severo dell’UE (dati 2023–2025).2 Confine con Kaliningrad e la Bielorussia — rischio elevato di controlli sul transito.
- Prassi: le imprese di logistica e spedizioni in Lituania devono disporre di procedure di screening avanzate, perché il controllo doganale standard chiede conto delle procedure sanzionatorie applicate alla controparte.
Slovacchia
- Atto normativo: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Trestnom zákone — modifica del Trestný zákon (codice penale).2
- Entrata in vigore: giugno 2025 (alcune settimane dopo il termine UE).
- Pena massima — persona fisica: 5 anni di reclusione (di più in presenza di circostanze aggravanti).
- Particolarità: nonostante il ritardo, la Commissione non ha aperto una procedura di infrazione — ha ritenuto sufficiente il recepimento.2
- Enforcement: confine con l’Ucraina (97 km) — controlli doganali orientati al transito di beni a duplice uso e agli aiuti umanitari.
Lussemburgo
- Atto normativo: nessun dettaglio pubblico. Probabilmente una modifica delle norme esistenti (come i Paesi Bassi).2
- Stato: recepimento ritenuto sufficiente dalla Commissione. Nessuna procedura di infrazione.
- Pene massime: nessuna forbice resa pubblica.
- Particolarità: il Lussemburgo, in quanto centro finanziario dell’UE, applica da decenni le sanzioni finanziarie. Il settore bancario dispone di procedure AML/CTF avanzate, facilmente estensibili allo screening sanzionatorio.2 Una piccola impresa di servizi — non necessariamente.
Confronto in una tabella
| Paese | Entrata in vigore | Forma di recepimento | Pena max — persona fisica | Pena max — impresa | Particolarità |
|---|---|---|---|---|---|
| Paesi Bassi | 15.04.2025 | Norme esistenti | 6 anni + 87 mila EUR | 870 mila EUR | Doppio binario (penale + amm.), self-reporting |
| Estonia | 20.05.2025 | Modifica c.p. | 5 anni | — | Digitalizzazione dell’enforcement |
| Finlandia | 20.05.2025 | Modifica c.p. | 6 anni | — | Priorità: dual use, 1340 km di confine con la Russia |
| Lettonia | V.2025 (dopo il termine) | Modifica c.p. | 5 anni | — | Riesportazione verso la Russia via Paesi terzi |
| Lituania | V.2025 (dopo il termine) | Modifica c.p. | 6 anni | — | L’enforcement più severo dell’UE |
| Svezia | 10.06.2025 | Nuova legge (SFS 2025:327) | 6 anni | 10 mln SEK (~900 mila EUR) | Sanzione all’impresa = „effetto giuridico", non pena |
| Danimarca | VI.2025 | Modifica c.p. | 6 anni | — | Opt-out GAI, recepita volontariamente |
| Slovacchia | VI.2025 | Modifica c.p. | 5 anni | — | Alcune settimane di ritardo, Commissione OK |
| Lussemburgo | n.d. | Probabilmente norme esistenti | n.d. | n.d. | Centro finanziario, lunga tradizione AML |
Fonte: IZI Institute, Transposition of EU Directive 2024/1226 by EU Member States; report degli studi Vinge, Squire Patton Boggs, Paul Hastings; Commissione europea — July infringements package (24 luglio 2025).24531
Cosa significa per le imprese italiane che operano all’estero
Se gestisci un’attività esclusivamente in Italia, non vendi nulla all’estero e non hai filiali nell’UE, la direttiva 2024/1226 ti riguarda attraverso il diritto italiano — l’Italia l’ha recepita con il d.lgs. 211/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026. Ma le imprese in questa situazione sono oggi una minoranza.
La maggior parte delle imprese transfrontaliere si trova in uno di quattro scenari:
1. Filiale o società controllata in uno dei 9 Paesi
La tua società figlia a Stoccolma è soggetta al diritto svedese, non a quello italiano. Una violazione delle sanzioni rilevata presso di essa comporta un procedimento penale secondo la Lag (2025:327), con un massimo di 6 anni di reclusione per il manager e 10 mln SEK per la società. La capogruppo italiana viene a sapere del caso dai giornali e da un’informazione tardiva del legale locale.
Domanda pratica: le tue filiali nei 9 Paesi dispongono di procedure sanzionatorie locali, conformi al diritto di quei Paesi? Usano la stessa procedura della sede italiana? Raramente entrambe le risposte sono affermative.
2. E-commerce cross-border verso questi Paesi
Un negozio online con sede in Italia, che vende verso Paesi Bassi, Germania, Finlandia. Dal punto di vista della procura olandese, se vendi a un soggetto sanzionato un bene consegnato a un indirizzo di Amsterdam, violi le norme olandesi. Il giudice olandese ha giurisdizione, perché l’effetto si è prodotto sul territorio dei Paesi Bassi.
La soglia de minimis di 10 000 EUR nei Paesi Bassi non ti protegge se il valore dell’operazione è superiore — e nel B2B è lo standard.
3. Export, logistica, spedizioni
Il transito attraverso la Lituania verso Kaliningrad — tema classico. Le autorità di frontiera lituane hanno la prassi di enforcement più severa dell’UE. Se la tua impresa di trasporti movimenta beni a duplice uso attraverso il territorio lituano senza verificare la controparte, la procura di Vilnius può contestare i reati al conducente e alla società italiana — davanti a un giudice lituano.
Lo stesso vale per il confine finno-russo (1340 km), lettone-russo (276 km), slovacco-ucraino (97 km).
4. Servizi professionali e intermediazione
È la categoria che ha sorpreso di più il mercato. Dal gennaio 2025 i Paesi Bassi hanno espressamente assoggettato allo screening sanzionatorio notai, consulenti fiscali e commercialisti.4 Se gestisci uno studio contabile che assiste società olandesi, le tue controparti olandesi sono giuridicamente obbligate a verificare che il loro titolare effettivo (UBO) non sia sanzionato. Il tuo ruolo: fornire loro la documentazione che attesti lo screening.
Se gestisci un’agenzia immobiliare con un portafoglio di clienti in Lussemburgo, un’agenzia di viaggi che vende soggiorni nei Paesi baltici, un’intermediazione assicurativa che gestisce polizze transfrontaliere — l’effetto è identico. Il diritto locale del Paese in cui il servizio è prestato prevale.
Italia: dal d.lgs. 211/2025 al confronto con i 9 Paesi
La domanda che mi pongono più spesso i clienti: „visto che l’Italia ha recepito la direttiva solo a fine gennaio 2026, prima non rischiavo nulla in Italia?". Risposta breve: falso. Quella lunga — qui sotto.
I regolamenti UE (269/2014, 833/2014, 765/2006) si applicano in Italia direttamente. Già prima del recepimento penale, la violazione degli obblighi di congelamento era punita con la sanzione amministrativa dell’art. 13 del d.lgs. 109/2007 (da 5 000 a 500 000 euro), e il dual use e gli embarghi dal d.lgs. 221/2017 — i dettagli li abbiamo trattati nell’articolo „Quali sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive?". Dal 24 gennaio 2026 il d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 ha aggiunto un autonomo apparato penale nel codice penale (artt. 275-bis ss.).6
Differenze rispetto ai nove Paesi che hanno recepito la direttiva entro il termine:
| Aspetto | Italia (situazione al 19.05.2026) | 9 Paesi con recepimento puntuale |
|---|---|---|
| Responsabilità penale del manager | Sì — art. 275-bis c.p., reclusione da 2 a 6 anni (dal 24.01.2026) | Sì, 1–6 anni di reclusione |
| Sanzione massima per l’impresa | Fino al 5% del fatturato o 40 mln di euro (art. 25-octies.2 d.lgs. 231/2001) | Da 870 mila EUR (Paesi Bassi) a 10 mln SEK (Svezia) |
| Colpa grave come base della responsabilità | Sì — art. 275-quinquies c.p. (colpa grave su dual use/materiali militari) | Sì, espressamente nella direttiva e nelle leggi nazionali |
| Self-reporting come circostanza attenuante | Non disciplinato in modo specifico | Sì (Paesi Bassi, linee guida del 2024) |
| Procedura di infrazione della Commissione | Sì — dal 24 luglio 2025 (recepimento completato il 24.01.2026) | No |
Dove le imprese italiane hanno un falso senso di sicurezza è qui: „finché l’Italia non aveva il reato specifico, non rischiavo nulla". Non è mai stato vero — i regolamenti UE si applicavano direttamente e le sanzioni amministrative sul congelamento erano operative. Ma soprattutto: se la stessa condotta ha colpito una controparte in Paesi Bassi, Svezia o Lituania, il procedimento si svolge lì, non in Italia. E lì le pene piene della direttiva sono già in vigore.
Secondo aspetto, spesso trascurato. Tutta questa discussione presuppone che tu sappia chi non puoi servire. E ciò richiede uno screening sistematico dei clienti — in pratica una verifica automatizzata di ogni controparte. Senza una procedura, il rischio è non misurabile e quindi non gestibile.
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Base giuridica
Direttiva dell’Unione
- Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione — testo integrale: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L1226
Atti nazionali (9 Paesi)
- Svezia: Lag (2025:327) om internationella sanktioner — https://www.riksdagen.se/en/news/articles/2025/may/7/stricter-rules-on-international-sanctions
- Paesi Bassi: Sanctiewet 1977 + Wet op de economische delicten (tabella di concordanza: Staatscourant 2025, n. 12900 del 28 aprile 2025).
- Danimarca: Lov nr 634 af 18. juni 2025 — modifica dello Straffeloven.
- Estonia: Karistusseadustiku muutmise seadus — modifica del Karistusseadustik.
- Finlandia: Laki rikoslain muuttamisesta — modifica del Rikoslaki.
- Lettonia: Grozījumi Krimināllikumā — modifica del Krimināllikums.
- Lituania: Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymas — modifica del Baudžiamasis kodeksas.
- Slovacchia: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Trestnom zákone — modifica del Trestný zákon.
- Lussemburgo: nessun dettaglio pubblico; probabilmente una modifica delle norme esistenti.
Contesto italiano
- Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 — misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; art. 13 (sanzione amministrativa da 5 000 a 500 000 euro) — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-06-22;109
- Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 — attuazione della direttiva (UE) 2024/1226; introduce nel codice penale il Capo I-bis (artt. 275-bis ss.) e l’art. 25-octies.2 del d.lgs. 231/2001; in vigore dal 24 gennaio 2026 — https://www.normattiva.it/eli/id/2026/01/09/26G00003/ORIGINAL
FAQ
1. I 9 Paesi significano che gli altri 18 non hanno alcuna pena per le sanzioni?
No. Tutti i 27 Stati UE hanno proprie norme penali o amministrative sulle sanzioni — spesso anteriori alla direttiva. La direttiva stessa impone l’obbligo di armonizzare gli standard minimi (livelli delle pene, definizioni dei reati, responsabilità delle persone giuridiche). 18 Paesi avevano norme preesistenti che potevano essere più indulgenti o incomplete rispetto alla direttiva. La Commissione europea ha aperto nei loro confronti la procedura di infrazione il 24 luglio 2025.1
2. La procedura di infrazione della Commissione significa una sanzione per l’Italia?
Direttamente — no. La procedura di infrazione (infringement proceedings) ha tre fasi: lettera di costituzione in mora, parere motivato, rinvio del caso alla Corte di giustizia dell’UE. Solo la CGUE può comminare una sanzione finanziaria allo Stato membro. Il processo dura tipicamente 2–4 anni. L’Italia, dopo aver recepito la direttiva con il d.lgs. 211/2025, ha rimosso la causa dell’infrazione.
3. Se un’impresa italiana vende un bene a un soggetto sanzionato nei Paesi Bassi, dove si svolge il procedimento?
Il più delle volte dove si è prodotto l’effetto dell’operazione — cioè nei Paesi Bassi. La procura olandese ha giurisdizione se la consegna è arrivata a un indirizzo olandese o se la controparte si trova nei Paesi Bassi. L’impresa italiana può essere perseguita sia davanti al giudice olandese sia davanti a quello italiano (il principio del ne bis in idem esclude la doppia pena per lo stesso fatto, ma non la doppia giurisdizione).
4. Le piccole imprese sono sotto la soglia de minimis?
La soglia di 10 000 EUR della legge olandese si riferisce al valore dell’operazione, non alle dimensioni dell’impresa. Una singola vendita B2B, una locazione immobiliare annuale, una polizza assicurativa aziendale — superano tipicamente tutte questa soglia. Le dimensioni dell’impresa non contano. Una piccola società con una sola operazione da 15 000 EUR ha lo stesso obbligo di screening di una grande corporation.
5. Cosa dovrebbe fare concretamente già da ora un’impresa italiana che opera nei 9 Paesi?
Tre passi, in quest’ordine: (1) mappa in quali dei nove Paesi hai filiali, controparti o vendite regolari; (2) verifica se la società controllata locale (se esiste) dispone di una procedura sanzionatoria conforme al diritto di quel Paese — nei Paesi Bassi ciò comprende anche il self-reporting e la categorizzazione delle violazioni; (3) introduci uno screening uniforme per l’intero gruppo, che soddisfi i requisiti della più severa tra queste norme. In pratica — lo standard olandese.
6. Con quale frequenza si aggiornano le liste sanzionatorie?
L’EU FSF viene aggiornata decine di volte l’anno — in media più volte al mese. Ogni nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia comporta 50–200 nuove voci; vengono aggiunte ad hoc anche persone connesse a regimi cibernetici, ai diritti umani e al terrorismo. Un cliente „pulito" a febbraio può essere in lista a maggio. Il re-screening della base clienti esistente è un obbligo, non un’opzione — anche se raramente scritto in modo espresso.
Informazione, non consulenza legale. Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale. La valutazione giuridica del singolo caso va effettuata con un avvocato esperto in diritto delle sanzioni internazionali e del commercio estero. Stato del diritto: 2026-05-19.
Gli obblighi concreti della tua impresa dipendono dalla giurisdizione, dal profilo di attività e dalla struttura del gruppo. In caso di dubbi, consulta un avvocato o un consulente compliance locale — soprattutto nei Paesi in cui la responsabilità penale comprende la colpa grave (Paesi Bassi, Svezia, Paesi baltici).
Commissione europea — July infringements package (24 luglio 2025): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_25_1628 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
IZI Institute — Transposition of EU Directive 2024/1226 by EU Member States: https://izi.institute/en/analysts/Transposition_of_EU_directive_2024_1226_by_EU_member_states_ILI/ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
Riksdagen (parlamento della Svezia) — Stricter rules on international sanctions: https://www.riksdagen.se/en/news/articles/2025/may/7/stricter-rules-on-international-sanctions; Vinge — Sanctions update 1/2025: https://www.vinge.se/en/news/sanctions-update-1-2025/ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
Paul Hastings LLP — Addressing Gaps and Inconsistencies in the EU Sanctions’ Enforcement: https://www.paulhastings.com/insights/client-alerts/addressing-gaps-and-inconsistencies-in-the-eu-sanctions-enforcement-the-commission-urgers-member-states-to-transpose-directive; Squire Patton Boggs — The Dutch Sanctions Modernisation Bill: https://www.squirepattonboggs.com/insights/publications/the-dutch-sanctions-modernisation-bill/; Chambers Global Practice Guide — Sanctions 2025 - Netherlands: https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/sanctions-2025/netherlands/trends-and-developments ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 — testo integrale EUR-Lex (versione italiana): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L1226 ↩︎
Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 — attuazione della direttiva (UE) 2024/1226; introduce nel codice penale il Capo I-bis (artt. 275-bis ss.) e l’art. 25-octies.2 del d.lgs. 231/2001; GU Serie generale n. 6 del 9 gennaio 2026, in vigore dal 24 gennaio 2026 — https://www.normattiva.it/eli/id/2026/01/09/26G00003/ORIGINAL ↩︎