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Quali sanzioni vigono contro la Russia e cosa significano per la tua impresa?

Le sanzioni contro la Russia sono imposte da UE, USA e ONU. Scopri quali norme riguardano le imprese in Italia e come limitano commercio e servizi.

Pubblicato: · Sanqto Team · 27 min di lettura
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Mappa dell'Europa con l'indicazione dei regimi di sanzioni UE contro la Russia — infografica per le PMI

Le sanzioni contro la Russia rappresentano uno dei regimi di restrizioni economiche più ampi che l’Unione europea abbia mai adottato — e la tua impresa vi è soggetta in forza di legge, a prescindere dal fatto che tu commerci direttamente con un partner russo o che ti limiti a impiegare materie prime o servizi russi. Se ti è arrivata una domanda da un legale, da una banca o da uno spedizioniere, questo articolo spiega cosa contengono le sanzioni UE, USA e ONU contro la Russia, quali di esse riguardano le imprese in Italia e cosa concretamente devi fare.

La lista delle sanzioni UE contro la Russia cresce a ogni nuovo pacchetto. Conoscerne il contenuto ha smesso di essere dominio delle sole banche e delle grandi corporation: oggi riguarda anche agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, società di leasing e fornitori di software.


In breve — l’essenziale in 60 secondi

  • L’Unione europea ha finora adottato 20 pacchetti di sanzioni contro la Russia, l’ultimo nell’aprile 20261 — ogni impresa in Italia è soggetta direttamente a queste norme, senza alcuna eccezione per le PMI.2
  • Le sanzioni si dividono in due tipi: individuali (congelamento dei beni di specifiche persone ed entità presenti nella lista UE) e settoriali (embargo su determinate merci, servizi, energia e trasporti).
  • L’esportazione di molte categorie di merci verso la Russia è del tutto vietata o richiede una licenza specifica — il divieto riguarda non solo gli esportatori diretti, ma anche gli intermediari e gli spedizionieri.
  • Le imprese italiane che regolano operazioni in dollari o che hanno controparti negli USA devono inoltre tenere conto della lista SDN gestita dall’OFAC (Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury).3
  • La violazione delle misure restrittive comporta, in Italia, una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500.000 euro per la violazione degli obblighi di congelamento (art. 13 del d.lgs. 109/2007)4; dal 24 gennaio 2026, con il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226, è prevista anche la responsabilità penale.5
  • Per verificare gli obblighi della tua impresa bastano due passi: il controllo della controparte sulla lista consolidata UE e la verifica se la tua merce o il tuo servizio rientrano in un embargo.
  • A differenza della Polonia, l’Italia non tiene una lista sanzionatoria nazionale autonoma: si applica la lista consolidata UE, che il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) presso il MEF coordina a livello nazionale.6

Da dove nascono le sanzioni contro la Russia — un breve inquadramento

Le prime sanzioni UE contro la Russia sono comparse nella primavera del 2014, subito dopo l’annessione della Crimea. Il 17 marzo 2014 il Consiglio dell’UE ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014 — un insieme di sanzioni individuali rivolte a specifiche persone ed entità coinvolte in azioni che compromettono l’integrità territoriale dell’Ucraina.2 Quattro mesi dopo, il 31 luglio 2014, è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 833/2014 — questa volta sanzioni settoriali, riguardanti determinate categorie di merci e tecnologie.7

Il 24 febbraio 2022, dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, l’escalation delle sanzioni ha assunto un’ampiezza senza precedenti. I pacchetti successivi sono stati adottati con procedura accelerata — ciascuno ampliava le liste delle entità colpite o l’ambito dell’embargo. Fino a maggio 2026 l’UE ha adottato complessivamente 20 pacchetti di sanzioni, l’ultimo dei quali è entrato in vigore il 23 aprile 2026.1

In Italia le sanzioni UE si applicano direttamente, senza necessità di recepimento (TFUE art. 288). Il diritto nazionale italiano aggiunge l’apparato sanzionatorio e di coordinamento: il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 disciplina il congelamento dei beni e le relative sanzioni amministrative e istituisce, all’art. 3, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).8 Le sanzioni sono un sistema vivo e in espansione: l’impresa che ha verificato una controparte un anno fa deve verificarla di nuovo.


I tre regimi di sanzioni contro la Russia — un confronto

Non tutte le sanzioni contro la Russia sono la stessa cosa. Esistono tre sistemi distinti, che si differenziano per l’organo che impone le restrizioni, per la base giuridica e per l’ambito di applicazione alle imprese italiane. La tabella seguente mostra quale regime ti riguarda direttamente.

RegimeOrganoBase per l’impresa italianaRiguarda le imprese italianeDove verificare
UEConsiglio dell’UEReg. 269/2014, 833/2014 + pacchettiSempre, direttamente — applicazione diretta9EUR-Lex / DG FISMA10
ONUConsiglio di Sicurezza ONUTramite l’attuazione nel diritto UEIndirettamente — attraverso la lista UE11UN Sanctions
USA (OFAC)U.S. Department of the TreasuryNessuna base diretta — extraterritorialitàNelle operazioni in USD, con una US person o con US nexusOFAC SDN List12
IT (CSF/MEF)Comitato di Sicurezza Finanziaria presso il MEFD.lgs. 109/2007 (congelamento e sanzioni)8Sì — coordina l’attuazione della lista UE; non esiste una lista nazionale autonomaCommissione UE — lista consolidata13

L’impresa italiana applica anzitutto la lista UE — il regime più ampio e più importante. La lista ONU è attuata attraverso il diritto UE. L’OFAC compare a parte, quando la tua operazione ha un cosiddetto US nexus.

Sanzioni UE — cosa riguarda le imprese italiane

I regolamenti UE hanno applicazione diretta in ciascuno Stato membro — non richiedono recepimento nel diritto nazionale e vigono dal giorno dell’entrata in vigore.9 Per la tua impresa ciò significa una cosa: non puoi trincerarti dietro l’idea che “in Italia non è stata adottata una legge ad hoc”.

Le sanzioni UE contro la Russia poggiano su due pilastri. Il regolamento 269/2014 disciplina le sanzioni individuali: il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti alle entità elencate nell’Allegato I — divieto non solo di detenerli, ma anche di metterli a disposizione, direttamente o indirettamente.2 Il regolamento 833/2014 disciplina le sanzioni settoriali: embargo su merci e tecnologie a duplice uso, divieti nei servizi, restrizioni in materia di trasporti ed energia.7

La lista consolidata UE comprende oltre 2.500 voci individuali (dato successivo al 18° pacchetto, luglio 2025) — e i pacchetti successivi accrescono costantemente questo numero.14 Per questo una verifica una tantum non basta.

Una trattazione dettagliata dei singoli pacchetti e del loro impatto sulla tua impresa la trovi nell’articolo Quanti sono i pacchetti di sanzioni UE contro la Russia e cosa cambiano?. Cosa sia la lista delle sanzioni e come si presenti una voce — lo spiega l’articolo Cos’è una lista di sanzioni e perché riguarda la tua impresa.

Sanzioni USA (OFAC) — quando l’impresa italiana deve tenerne conto

L’OFAC è l’Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury3 — l’autorità che gestisce la SDN List (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) e fa applicare le sanzioni statunitensi. Non è né diritto UE né diritto italiano. Opera in base all’extraterritorialità: l’OFAC può chiamare a rispondere imprese al di fuori degli USA se una determinata operazione presenta un cosiddetto US nexus — regolamento in dollari, partecipazione di una US person (cittadino o residente statunitense, o società registrata negli USA) oppure merci con un componente di origine americana.

Per un’impresa italiana che non regola operazioni in USD e non ha controparti negli USA, il rischio OFAC è marginale. Le imprese con una catena di approvvigionamento globale o con operazioni in valuta in dollari dovrebbero però monitorare la SDN List indipendentemente dalla lista UE. Anche se la tua controparte diretta non figura nella lista OFAC, la banca corrispondente che regola l’operazione in USD può bloccare il pagamento per prudenza.

Lista delle sanzioni ONU — la gerarchia dei regimi

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU dispone di propri meccanismi sanzionatori (Security Council Sanctions Committees), che costituiscono la base per le sanzioni multilaterali. L’UE attua le decisioni del Consiglio di Sicurezza attraverso propri regolamenti e, al tempo stesso, gestisce una propria lista, più ampia — comprendente entità designate autonomamente dall’UE, non necessariamente presenti nella lista ONU.11

Il rilievo pratico per la tua impresa: la lista UE va oltre la lista ONU. Verificando la controparte sulla lista consolidata UE, includi automaticamente anche le persone soggette a sanzioni ONU. Non occorre consultare le due liste separatamente — a condizione di essere aggiornato sulla lista UE in vigore.


Sanzioni settoriali — embargo su merci e servizi

Oltre alle liste di entità esiste un secondo braccio delle sanzioni, altrettanto rilevante: i divieti e le restrizioni relativi a specifiche merci e servizi. Anche se la tua controparte non figura in alcuna lista di sanzioni, la stessa operazione può essere vietata. La base giuridica è anzitutto il regolamento 833/2014 e le sue successive modifiche, introdotte dai pacchetti successivi.7

Le merci soggette a embargo sono elencate per codice NC (Nomenclatura combinata) negli allegati ai regolamenti — un meccanismo tecnico preciso che consente di stabilire in modo univoco se un determinato prodotto è soggetto al divieto.15

Una trattazione dettagliata dell’elenco delle merci vietate la trovi nell’articolo Embargo sulla Russia — quali merci e servizi sono vietati.

Quali categorie di merci sono soggette a embargo

L’ambito dell’embargo è ampio e comprende alcune categorie ben definite. Il regolamento 833/2014 vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione — direttamente o indirettamente — di merci e tecnologie a duplice uso (dual use) che possono essere impiegate a fini militari o da un utilizzatore finale militare.7 Il divieto riguarda sia l’esportazione verso la Russia, sia la prestazione di servizi tecnici e finanziari connessi a tali merci.

I pacchetti successivi hanno ampliato l’embargo ad altre categorie:

  • Tecnologie avanzate — elettronica, componenti a semiconduttore, droni, elementi dei sistemi di navigazione
  • Beni di lusso — definiti per valore negli allegati al regolamento 833/2014; la soglia di valore specifica e il catalogo delle merci vanno verificati nel testo consolidato del regolamento su EUR-Lex
  • Tecnologie militari e materiale di difesa — divieto totale di esportazione
  • Materie prime energetiche — divieto di importazione nell’UE di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale dalla Russia (divieto di importazione, direzione opposta a quelle precedenti)
  • Acciaio e ferro — divieto di importazione nell’UE di prodotti metallurgici russi

Per verificare se la tua merce specifica è soggetta al divieto: individua il codice NC del prodotto e poi verificalo nella banca dati TARIC (lo strumento della Commissione europea disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp16) oppure nel testo consolidato del regolamento 833/2014 su EUR-Lex. L’elenco delle merci si amplia a ogni nuovo pacchetto di sanzioni — una verifica effettuata un anno fa può già essere superata.

I divieti nei servizi

L’embargo settoriale non riguarda solo le merci — le restrizioni interessano anche un’ampia gamma di servizi. L’articolo 5 quinquies del regolamento 833/2014 disciplina il divieto di prestare una serie di servizi a favore del Governo della Russia e delle entità stabilite in Russia.17

I divieti nei servizi comprendono, tra l’altro:

  • Trasporti: divieto di ingresso nel territorio dell’UE per gli autocarri e i rimorchi russi e divieto di accesso ai porti dell’UE per le navi russe18
  • Servizi di consulenza, gestionali e di PR: divieto di prestare servizi di consulenza aziendale, contabilità, public relations e simili a favore di entità russe17
  • IT e software: divieto di vendita e trasferimento di software per la gestione d’impresa e di software per la progettazione industriale17
  • Servizi legali: il divieto riguarda determinate categorie di servizi di consulenza legale — con eccezioni relative alla rappresentanza dinanzi ai giudici e all’accesso alla giustizia; i dettagli delle esclusioni sono indicati nelle FAQ della DG FISMA sull’art. 5 quinquies (finance.ec.europa.eu/publications/provision-services_en)17

Se gestisci un’agenzia di viaggi, ricorda che il divieto di operare con le compagnie aeree russe e la chiusura dello spazio aereo dell’UE ai vettori russi hanno un impatto diretto sulla tua attività. Maggiori dettagli sulle specificità del settore turistico nel contesto delle sanzioni: Sanction screening per le agenzie di viaggio.

La clausola “No re-export to Russia” — un nuovo obbligo per l’esportatore

Dall'11° pacchetto di sanzioni, adottato il 23 giugno 2023, gli esportatori dell’UE hanno un obbligo ulteriore: ottenere dall’acquirente una dichiarazione scritta che determinate merci non saranno riesportate verso la Russia o la Bielorussia. La base giuridica è l’art. 12 octies del regolamento 833/2014, introdotto dall'11° pacchetto come strumento anti-elusione.1920

L’obbligo riguarda l’esportazione di determinate merci — in particolare i beni a duplice uso e le voci dell’elenco Common High Priority Items — verso Paesi terzi.21

Rilievo pratico: se esporti verso Paesi che, per i loro legami commerciali con la Russia, presentano un rischio di elusione delle sanzioni, hai l’obbligo di ottenere e conservare tale dichiarazione. L’assenza della dichiarazione è una violazione di un obbligo procedurale — la responsabilità ricade sull’esportatore.

Maggiori dettagli sul rischio di transito e sui Paesi intermediari: Elusione delle sanzioni tramite Paesi terzi — il rischio per gli esportatori.


La lista consolidata UE e il ruolo del CSF in Italia

A differenza della Polonia — dove il Ministero dell’Interno (MSWiA) tiene una lista sanzionatoria nazionale autonoma — l’Italia non tiene una lista sanzionatoria nazionale autonoma. Si applicano la lista consolidata UE (reg. 269/2014, 833/2014, 765/2006), la lista ONU e, per i punti di contatto con gli USA, la OFAC SDN List.13

In Italia l’attuazione delle misure di congelamento è coordinata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), organo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) dall’art. 3 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e presieduto dal Direttore generale del Tesoro.86 Il CSF coordina l’attuazione in Italia delle misure di congelamento adottate da ONU, UE e a livello nazionale, ma non gestisce una lista “italiana” separata: la lista vincolante è quella consolidata UE.

In pratica, per la tua impresa questo semplifica le cose: c’è una sola lista da consultare — la lista consolidata UE — più, eventualmente, le liste ONU e OFAC quando ricorrono i rispettivi punti di contatto. La lista consolidata UE delle sanzioni finanziarie è disponibile sul portale della Commissione europea (webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf)10.

Un confronto di tutte le liste delle sanzioni (UE, ONU, OFAC) in un unico luogo lo trovi nell’articolo Liste delle sanzioni UE, ONU, OFAC — in cosa si differenziano e come verificarle.


Cosa deve fare concretamente la tua impresa — 5 passi

I passi descritti di seguito rappresentano l’ambito minimo di attività di compliance per un’impresa che commercia con soggetti al di fuori dell’UE o che tratta merci potenzialmente soggette a restrizioni. Eseguirli e documentarli riduce in misura significativa il rischio giuridico.

Passo 1 — Verifica se le tue controparti figurano nella lista delle sanzioni UE

Il file della lista consolidata UE delle sanzioni finanziarie è disponibile sul sito della DG FISMA della Commissione europea: https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files10. Puoi anche utilizzare la mappa interattiva delle sanzioni all’indirizzo sanctionsmap.eu.

Non limitarti a verificare il nome della controparte diretta — verifica anche i suoi proprietari. Se un’entità è detenuta per oltre il 50% da una persona o da una società presente nella lista delle sanzioni, l’entità stessa è automaticamente considerata soggetta a sanzioni.22 Questa regola riguarda anche i legami di proprietà indiretti.

Maggiori dettagli su come usare la lista delle sanzioni passo per passo: Cos’è una lista di sanzioni e perché riguarda la tua impresa.

Passo 2 — Verifica se le merci o i servizi sono soggetti a embargo

Individua il codice NC della tua merce e verifica se figura negli allegati al regolamento 833/2014 e alle sue modifiche. Lo strumento TARIC (Commissione europea)16 consente di verificare le restrizioni commerciali associate a un determinato codice doganale. Se presti servizi — verifica l’elenco delle categorie di servizi vietate ai sensi dell’art. 5 quinquies del regolamento 833/2014.17

Passo 3 — Se esporti verso Paesi terzi, verifica il rischio di elusione delle sanzioni

La Commissione europea segnala il rischio di elusione delle sanzioni attraverso Paesi terzi con un’esposizione persistente e particolarmente elevata al riesporto verso la Russia.23 Se esporti determinate merci verso tali Paesi, hai l’obbligo di ottenere la dichiarazione “No re-export to Russia” ai sensi dell’art. 12 octies del regolamento 833/2014.20 Conserva questa dichiarazione insieme alla documentazione dell’operazione.

Passo 4 — Adotta una procedura periodica di sanction screening

Una verifica una tantum non basta — le liste delle sanzioni sono aggiornate dopo ogni nuovo pacchetto, e i pacchetti sono entrati in vigore nel 2022-2026 anche più volte all’anno. Stabilisci una frequenza minima di verifica: a ogni nuova operazione e dopo ogni nuovo pacchetto di sanzioni. L’automazione di questo processo riduce in misura significativa il rischio di omissioni.

Se non sai se la tua impresa abbia in generale l’obbligo di effettuare il sanction screening, leggi: La mia impresa deve effettuare il sanction screening?

Passo 5 — Documenta la verifica e conserva un registro

La documentazione è la tua prova di diligenza dovuta in caso di controllo o di procedimento. Registra: la data della verifica, la fonte (nome e data della lista), l’esito (assenza di corrispondenza o corrispondenza), la persona responsabile della verifica e la decisione. La normativa antiriciclaggio italiana (d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231) prevede, per i destinatari degli obblighi AML, un periodo di conservazione della documentazione di 10 anni dalla cessazione del rapporto.24 Anche se la tua impresa non è un destinatario degli obblighi AML, mantenere un periodo di conservazione analogo è una prassi di compliance ragionevole.


Sanzioni per la violazione delle misure restrittive contro la Russia

La violazione delle misure restrittive non è soltanto un rischio reputazionale — sono conseguenze finanziarie concrete e, dal 2024-2026, responsabilità penale. La tabella seguente mostra i principali tipi di violazione e le relative sanzioni.

Tipo di violazioneBase giuridicaPossibile sanzione
Messa a disposizione di fondi a un soggetto in lista / violazione dell’obbligo di congelamento dei beniArt. 5 e art. 13 d.lgs. 109/20074Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro (salvo che il fatto costituisca reato)
Violazione dell’embargo (esportazione/importazione di merce vietata, dual use)Reg. 833/2014 + art. 18 d.lgs. 221/2017Reclusione fino a sei anni + multa da 25.000 a 250.000 euro
Violazione di una misura restrittiva UE (dal 24.01.2026)Art. 275-bis del codice penale (d.lgs. 211/2025)25Reclusione da due a sei anni + multa da 25.000 a 250.000 euro (soglia di rilevanza 10.000 euro)
Responsabilità dell’ente per i reati di violazione delle misure restrittive UEArt. 25-octies.2 d.lgs. 231/2001 (d.lgs. 211/2025)Sanzione pecuniaria parametrata al fatturato + sanzioni interdittive

La direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 20245 impone agli Stati UE l’obbligo di introdurre la responsabilità penale per le violazioni intenzionali delle misure restrittive. Il termine di recepimento è scaduto il 20 maggio 2025.26 L’Italia ha superato il termine e ha recepito la direttiva con il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, in vigore dal 24 gennaio 2026, sulla base della delega contenuta nella Legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024).27

Il d.lgs. 211/2025 ha introdotto nel codice penale un autonomo Capo I-bis “Dei delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”: l’art. 275-bis c.p. punisce la violazione di una misura restrittiva dell’UE con la reclusione da due a sei anni e la multa da 25.000 a 250.000 euro, con una soglia di rilevanza di 10.000 euro al di sotto della quale la condotta resta illecito amministrativo.25 La responsabilità penale riguarda le persone fisiche — e può quindi colpire direttamente amministratori o titolari d’impresa, se la violazione è derivata da una loro decisione od omissione. Lo stesso decreto ha introdotto l’art. 25-octies.2 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di violazione delle misure restrittive UE.28

Sul versante amministrativo del congelamento, l’organo che coordina l’attuazione è il Comitato di Sicurezza Finanziaria presso il MEF, mentre l’enforcement operativo è ripartito tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), la Guardia di Finanza, l’UAMA (per le autorizzazioni dual use) e l’UIF (per le segnalazioni di operazioni sospette).29

Un’analisi dettagliata delle sanzioni, compresa la responsabilità degli amministratori e il confronto tra i regimi penali nell’UE, la trovi nell’articolo Quali sanzioni si rischiano per la violazione delle misure restrittive?. Sullo stato di attuazione della direttiva 2024/1226 in nove Paesi UE leggi: Recepimento della direttiva 2024/1226 — 9 Paesi UE.


Le sanzioni contro la Russia sono efficaci?

È una domanda che molti lettori si pongono sullo sfondo — e vale la pena rispondere in breve. La valutazione dell’efficacia delle sanzioni è complessa e dipende dal criterio adottato. Nel breve periodo la Russia ha messo in atto svariati meccanismi di adattamento: commercio attraverso Paesi intermediari, catene di approvvigionamento alternative, shadow fleet (flotta ombra) nel trasporto marittimo. Nel lungo periodo l’isolamento tecnologico, l’accesso ostacolato ai componenti avanzati e le difficoltà di finanziamento producono conseguenze economiche reali.

Più rilevante, dal punto di vista della tua impresa, è però un’altra considerazione: l’efficacia del sistema delle sanzioni dipende, tra l’altro, dal fatto che le imprese lo rispettino. Ogni operazione con un soggetto colpito o con una merce vietata indebolisce il sistema e — aspetto cruciale dal punto di vista del tuo rischio — costituisce una violazione di legge a prescindere dalla valutazione politica sull’efficacia delle sanzioni. L’obbligo giuridico esiste indipendentemente da ciò che pensi dell’efficacia delle sanzioni come strumento di politica estera.


Come può aiutarti Sanqto

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Domande frequenti

Una piccola impresa deve rispettare le sanzioni contro la Russia?

Sì. I regolamenti UE non introducono alcuna soglia minima riferita alla dimensione dell’impresa o al valore dell’operazione — si applicano a tutti i soggetti nel territorio dell’UE.2 L’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento 269/2014 riguarda chiunque, nel territorio dell’UE, detenga, controlli o metta a disposizione fondi o risorse economiche a entità soggette a sanzioni.

Come verificare se la mia controparte è nella lista delle sanzioni?

Vai sul sito della DG FISMA della Commissione europea e scarica il file aggiornato della lista consolidata UE delle sanzioni finanziarie: https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files10. Puoi anche utilizzare il motore di ricerca della EU Sanctions Map (sanctionsmap.eu). Ricorda la regola della proprietà del 50% — se il proprietario di un’entità figura nella lista, anche l’entità è soggetta a sanzioni.22

Le sanzioni contro la Russia riguardano anche l’acquisto di software russo?

Sì. L’articolo 5 quinquies del regolamento 833/2014 introduce il divieto di vendita e trasferimento di software per la gestione d’impresa e di software per la progettazione industriale — il che riguarda sia l’esportazione, sia l’acquisto da entità russe.17

Cosa rischia un’impresa per una violazione non intenzionale delle sanzioni?

L’art. 13 del d.lgs. 109/2007 prevede sanzioni amministrative pecuniarie a prescindere dall’intenzionalità per la violazione degli obblighi di congelamento — decisiva è la diligenza dovuta (due diligence). Se l’impresa documenta di aver effettuato la verifica conformemente alle liste disponibili, il rischio di sanzione amministrativa è inferiore, benché non nullo. La direttiva 2024/1226, recepita in Italia con il d.lgs. 211/2025, distingue con chiarezza, ai fini della qualificazione penale, tra violazione intenzionale e violazione per colpa grave (art. 275-quinquies c.p. per i beni militari/dual use).5

Le sanzioni contro la Russia riguardano anche l’importazione dalla Russia?

Sì — il divieto riguarda entrambe le direzioni. Il regolamento 833/2014 vieta l’importazione nell’UE, tra l’altro, di petrolio greggio, prodotti petroliferi, acciaio e ferro dalla Russia.7 Le sanzioni non sono unidirezionali — comprendono sia l’esportazione verso la Russia, sia l’importazione dalla Russia.

Devo verificare le controparti ogni mese?

Non esiste un obbligo di legge di verifica mensile, ma le liste delle sanzioni sono aggiornate più volte all’anno. La prassi raccomandata è la verifica a ogni nuova operazione e senza indugio dopo l’entrata in vigore di ogni nuovo pacchetto di sanzioni. Un sanction screening automatico elimina la necessità di seguire manualmente gli aggiornamenti.

L’OFAC riguarda un’impresa italiana che non regola operazioni in USD?

In assenza di US nexus (nessuna operazione in USD, nessuna US person, nessuna merce con componente di origine statunitense) il rischio di applicazione diretta della normativa OFAC è marginale. Le imprese con una catena di approvvigionamento globale, operazioni in valuta o controparti collegate agli USA dovrebbero però monitorare la SDN List in modo autonomo.12


Base giuridica

Stato del diritto al: 2026-05-20.

  • Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina — CELEX 32014R0269

  • Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — CELEX 32014R0833

  • Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 — Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (atto cardine del congelamento dei beni; art. 13 sanzione amministrativa) — normattiva

  • Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 — disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di prodotti a duplice uso ed embarghi commerciali (art. 18 sanzioni penali) — Gazzetta Ufficiale

  • Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 — CELEX 32024L1226

  • Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 — Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 (criminalizzazione delle violazioni delle misure restrittive UE; introduce gli artt. 275-bis ss. c.p.; in vigore dal 24 gennaio 2026) — normattiva

  • Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 — normativa antiriciclaggio (AML) — istituisce l’UIF presso la Banca d’Italia; conservazione della documentazione — Banca d’Italia

  • DG FISMA — pagina sulle sanzioni contro la Russia: finance.ec.europa.eu — cronologia dei pacchetti, FAQ, file delle liste

  • OFAC SDN List: ofac.treasury.gov

  • Lista consolidata UE delle sanzioni finanziarie (FSD): webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf


Footnotes


Informazione, non consulenza legale. Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale. La valutazione giuridica del singolo caso va effettuata con un avvocato esperto in diritto delle sanzioni internazionali e del commercio estero. Stato del diritto: 2026-05-20.


  1. DG FISMA (Commissione europea), “Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine” — pagina aggiornata il 23 aprile 2026: “Latest update: 23 April 2026 - 20th package of sanctions against Russia […] This page was last updated on 23 April 2026.” URL: https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en ↩︎ ↩︎

  2. Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina — art. 2, par. 1-2: “Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti […] alle persone fisiche […] elencate nell’allegato I. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione […] delle persone fisiche […] elencate nell’allegato I.” CELEX 32014R0269: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0269 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  3. OFAC (U.S. Department of the Treasury), pagina dei programmi di sanzioni relativi a Ucraina/Russia: “U.S. Department of the Treasury. Office of Foreign Assets Control — A Part of Treasury’s Office of Terrorism and Financial Intelligence.” URL: https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions ↩︎ ↩︎

  4. Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, art. 13: “Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro.” normattiva art. 13: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-06-22;109~art13 ↩︎ ↩︎

  5. Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 — art. 3, par. 1 (la condotta intenzionale come elemento del reato). CELEX 32024L1226: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L1226 ↩︎ ↩︎ ↩︎

  6. Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, art. 3 — istituisce presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), composto da 15 membri e presieduto dal Direttore generale del Tesoro, per l’attuazione delle misure di congelamento adottate da ONU, Unione europea e a livello nazionale; l’Italia non tiene una lista sanzionatoria nazionale autonoma e applica la lista consolidata UE. normattiva: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-06-22;109; MEF/DT: https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/comitato_sicurezza_finanziaria/ ↩︎ ↩︎

  7. Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — art. 2, par. 1: “È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, prodotti e tecnologie a duplice uso […] a qualsiasi persona fisica o giuridica […] in Russia o per un uso in Russia, se tali prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare o a un utilizzatore finale militare.” CELEX 32014R0833: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0833 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  8. Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 — Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. Atto cardine del congelamento di fondi e risorse economiche in Italia; l’art. 3 istituisce presso il MEF il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), presieduto dal Direttore generale del Tesoro. normattiva: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-06-22;109 ↩︎ ↩︎ ↩︎

  9. EUR-Lex, definizione di regolamento UE: “A regulation is binding in its entirety and directly applicable in all Member States.” (art. 288 TFUE). URL: https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/regulation-eu-legal-act.html ↩︎ ↩︎

  10. DG FISMA (Commissione europea), lista consolidata UE delle sanzioni finanziarie — file XML/PDF disponibili all’indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files. Descrizione sulla pagina: https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  11. Regolamento (UE) n. 269/2014 (testo originario, versione inglese) — l’Allegato I conteneva 21 voci alla data del 17 marzo 2014; il regolamento non contiene rinvii diretti alle liste ONU. L’UE attua le decisioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU mediante propri atti di diritto derivato e gestisce una lista autonoma e più ampia. CELEX 32014R0269: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0269 ↩︎ ↩︎

  12. OFAC (U.S. Department of the Treasury), Specially Designated Nationals And Blocked Persons List — “OFAC publishes this list of individuals and companies owned or controlled by, or acting for or on behalf of, targeted countries.” URL: https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists ↩︎ ↩︎

  13. In Italia non esiste una lista sanzionatoria nazionale autonoma: si applicano la lista consolidata UE (reg. 269/2014, 833/2014, 765/2006), la lista ONU e, per i punti di contatto con gli USA, la OFAC SDN List; l’attuazione delle misure di congelamento è coordinata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) presso il MEF (art. 3 d.lgs. 109/2007). Commissione UE — lista consolidata: https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf; normattiva — d.lgs. 109/2007: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-06-22;109 ↩︎ ↩︎

  14. DG FISMA (Commissione europea), comunicato “EU adopts 18th package of sanctions against Russia” (18 luglio 2025): “With this package, the number of listed vessels in Russia’s shadow fleet reaches a total of 444 vessels, and the number of individual listings exceeds 2500.” I pacchetti 19 e 20 hanno ulteriormente accresciuto questo numero. URL: https://finance.ec.europa.eu/news/eu-adopts-18th-package-sanctions-against-russia-2025-07-18_en ↩︎

  15. Regolamento (UE) n. 833/2014, Allegato II — elenco delle tecnologie di cui all’art. 3, contenente i codici NC (tra cui 7304, 7305, 7306, 8207, 8413, 8430, 8705). I codici NC sono contenuti in più allegati al regolamento e alle sue modifiche — l’elenco completo è nel testo consolidato su EUR-Lex. CELEX 32014R0833: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0833 ↩︎

  16. TARIC Consultation (Commissione europea, DG TAXUD) — strumento per verificare le restrizioni commerciali associate ai codici NC. URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp ↩︎ ↩︎

  17. DG FISMA (Commissione europea), FAQ — “Provision of services: FAQs on sanctions against Russia and Belarus, with focus on Article 5n of Council Regulation (EU) No 833/2014.” URL: https://finance.ec.europa.eu/publications/provision-services_en ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  18. DG FISMA (Commissione europea), sezione Transport — “Prohibition on Russian freight operators and on the use of Russian trailers and semi-trailers. Prohibition to access EU ports and locks for Russian-flagged vessels and vessels which manipulate or turn-off navigation systems when transporting Russian oil.” URL: https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en ↩︎

  19. DG FISMA (Commissione europea), FAQ — “‘No re-export to Russia’ clause: FAQs on sanctions against Russia and Belarus, with focus on Article 12g of Council Regulation (EU) No 833/2014 (18 December 2024).” L’art. 12g è stato introdotto dall'11° pacchetto di sanzioni (23 giugno 2023). URL: https://finance.ec.europa.eu/publications/no-re-export-russia-clause_en ↩︎

  20. Regolamento (UE) n. 833/2014, art. 12g — base giuridica dell’obbligo della clausola “No re-export to Russia”. FAQ DG FISMA: https://finance.ec.europa.eu/publications/no-re-export-russia-clause_en ↩︎ ↩︎

  21. Regolamento (UE) n. 833/2014, art. 12g e allegati correlati — l’obbligo della clausola “No re-export to Russia” riguarda in particolare i beni a duplice uso e le voci dell’elenco Common High Priority Items esportate verso Paesi terzi. FAQ DG FISMA: https://finance.ec.europa.eu/publications/no-re-export-russia-clause_en ↩︎

  22. DG FISMA (Commissione europea), FAQ — regola della proprietà: “An entity is considered as ‘owned’ by a sanctioned person if the latter owns more than 50% of its proprietary rights.” URL: https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en ↩︎ ↩︎

  23. DG FISMA (Commissione europea) — pagina sulle sanzioni contro la Russia: indica gli strumenti anti-elusione (anti-circumvention tool, art. 12g) e i “third countries with continued and particularly high risk of circumvention” come categoria di Paesi soggetti a vigilanza rafforzata. URL: https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en ↩︎

  24. Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 — normativa antiriciclaggio (AML); art. 3 definisce i destinatari degli obblighi; istituisce/disciplina l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) presso la Banca d’Italia e prevede gli obblighi di conservazione della documentazione (di norma 10 anni dalla cessazione del rapporto). Banca d’Italia: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/decreto-leg-2312007/index.html; Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/14/007X0246/sg ↩︎

  25. Codice penale, art. 275-bis (introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211) — punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 25.000 a 250.000 euro chiunque, in violazione di un divieto, obbligo o restrizione imposto da una misura restrittiva dell’Unione europea, realizzi le condotte vietate; il d.lgs. 211/2025 fissa una soglia di rilevanza pari a 10.000 euro, al di sotto della quale la condotta resta illecito amministrativo. normattiva — d.lgs. 211/2025: https://www.normattiva.it/eli/id/2026/01/09/26G00003/ORIGINAL ↩︎ ↩︎

  26. Direttiva (UE) 2024/1226, art. 20, par. 1: “Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2025.” CELEX 32024L1226: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L1226 ↩︎

  27. Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 — Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione; pubblicato in GU Serie generale n. 6 del 9 gennaio 2026, in vigore dal 24 gennaio 2026; adottato sulla base della delega di cui alla Legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024). normattiva: https://www.normattiva.it/eli/id/2026/01/09/26G00003/ORIGINAL ↩︎

  28. Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-octies.2 (introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211) — responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di violazione delle misure restrittive UE; sanzioni pecuniarie parametrate al fatturato e sanzioni interdittive. normattiva — d.lgs. 231/2001: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231 ↩︎

  29. Organi di enforcement in Italia: l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) presso la Banca d’Italia riceve le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) dai destinatari degli obblighi AML (d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231) e non è l’organo di controllo per le violazioni delle sanzioni economiche commesse da soggetti al di fuori del settore finanziario; l’enforcement operativo è ripartito tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), Guardia di Finanza e UAMA (MAECI). uif.bancaditalia.it: https://uif.bancaditalia.it/; esteri.it/UAMA: https://www.esteri.it/it/ministero/struttura/uama/ ↩︎