Sanzioni nell'e-commerce — cosa deve sapere un negozio online
Anche un negozio online deve verificare clienti e merci rispetto alle sanzioni UE. Scopri chi controllare, quali prodotti sono a rischio e come automatizzare lo screening.

Un negozio online sembra una zona sicura — transazioni con i consumatori, consegna rapida, nessun mercato esotico. È un’impressione fuorviante. I regolamenti UE in materia di sanzioni economiche si applicano direttamente a qualsiasi soggetto che operi nell’Unione, senza eccezioni per il settore o per il modello di vendita — compresi i negozi online e le piattaforme e-commerce.1 Se il tuo negozio serve clienti B2B, effettua spedizioni all’estero o commercia in elettronica, componenti o altri beni a duplice uso, hai un obbligo concreto di sanction screening.
Questo articolo spiega chi e quando devi verificare, quali merci sono soggette a embargo, cosa significa la clausola «no re-export to Russia» per un negozio che spedisce ordini all’estero e come organizzare la verifica senza paralizzare le operazioni.
Stato del diritto al: 2026-05-20.
TL;DR — l’essenziale in 60 secondi
- Il sanction screening nell’e-commerce non è un’opzione — i regolamenti UE si applicano direttamente, senza soglia di fatturato né limitazione settoriale.1
- I clienti B2B, i destinatari esteri e i fornitori sulle piattaforme marketplace vanno verificati rispetto alla lista consolidata UE e — per le transazioni in USD o con soggetti collegati agli Stati Uniti — alla lista OFAC SDN.2 In Italia non esiste una lista nazionale autonoma: si applica la lista consolidata UE.3
- Elettronica, componenti, pezzi di ricambio e beni a duplice uso (dual-use) rientrano nell’embargo UE verso la Russia ai sensi del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio4 — prima della spedizione verifica il codice NC della merce nella banca dati TARIC.5
- Dall'11º pacchetto di sanzioni (23 giugno 2023) l’esportatore UE deve ottenere dall’acquirente nel Paese terzo una dichiarazione scritta che la merce non finirà in Russia — la cosiddetta clausola «no re-export to Russia» di cui all’art. 12 octies (12g) del reg. 833/2014.67
- La violazione degli obblighi di congelamento è punita in Italia con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro; dal 24 gennaio 2026 le violazioni delle misure restrittive UE costituiscono reato (reclusione da 2 a 6 anni).8
- L’UE ha finora adottato 20 pacchetti di sanzioni contro la Russia (l’ultimo: 23 aprile 2026) — le liste di sanzioni si ampliano sistematicamente, perciò una verifica una tantum non basta.9
Un negozio online deve fare sanction screening?
Risposta breve: sì. La risposta più lunga spiega perché l’intuizione del «riguarda solo le banche» è errata.
I regolamenti del Consiglio UE sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri — entrano in vigore senza bisogno di un recepimento separato da parte del legislatore italiano.1 L’art. 2, par. 1 del Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 201410 vieta di mettere a disposizione — direttamente o indirettamente — qualsiasi fondo o risorsa economica alle persone ed entità inserite nella lista delle sanzioni. Questo divieto non distingue se metti a disposizione fondi tramite un bonifico bancario o tramite la spedizione di una merce acquistata in un negozio online.
Parallelamente opera l’embargo settoriale. Il Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 20144 vieta la vendita, la fornitura e l’esportazione di determinate categorie di beni e tecnologie — indipendentemente dal fatto che l’acquirente figuri o meno su una qualsiasi lista di sanzioni. Se il tuo prodotto rientra in una categoria vietata, la transazione è illegale a prescindere dall’identità dell’acquirente.
Sul piano nazionale, l’attuazione e l’enforcement degli obblighi di congelamento (congelamento di fondi e risorse economiche) sono disciplinati dal Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.11 L’art. 5 di tale decreto impone gli obblighi di congelamento e il divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche dei soggetti designati; il divieto grava su ogni persona fisica e giuridica — senza soglia di fatturato, senza eccezioni per l’e-commerce.
Se vuoi verificare in dettaglio se la tua impresa è soggetta a questo obbligo, leggi l’articolo La mia impresa deve fare sanction screening?
Chi verificare — clienti B2B, destinatari esteri, controparti
Non ogni ordine in un negozio online richiede la stessa profondità di verifica. In pratica il rischio si distribuisce in modo disomogeneo e si concentra in poche categorie di transazioni.
Clienti B2B e ordini aziendali
Quando un’impresa effettua un ordine — indicando la partita IVA, richiedendo una fattura intestata all’azienda o usando un account B2B — hai un soggetto economico preciso da verificare. Verifichi la denominazione completa dell’impresa, il numero identificativo (partita IVA, numero di registrazione) e il Paese di sede rispetto alla lista consolidata UE. In Italia non esiste una lista sanzionatoria nazionale autonoma: si applicano la lista consolidata UE, la lista ONU e — per i punti di contatto con gli USA — la OFAC SDN.3 È importante anche verificare la struttura proprietaria: un soggetto controllato per oltre il 50% da una persona presente nella lista delle sanzioni è soggetto alle sanzioni esattamente come essa — anche se il soggetto stesso non figura nella lista.12 Questa regola, detta regola della proprietà, deriva direttamente dalle FAQ della DG FISMA della Commissione europea.
Destinatari esteri
Ogni spedizione all’estero — soprattutto verso Paesi al di fuori dell’area Schengen o dell’UE — richiede un’attenzione separata. Verifichi il destinatario (sia persona fisica sia impresa, negli ordini B2B) rispetto alle liste di sanzioni prima dell’evasione dell’ordine. Per le transazioni in dollari statunitensi o con soggetti collegati agli Stati Uniti conviene controllare anche la lista OFAC SDN — Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury.13 La lista OFAC SDN è pubblicata ufficialmente dal Department of the Treasury.2
Fornitori, piattaforme e partner logistici
La verifica non si esaurisce con il cliente. I fornitori dai quali acquisti la merce destinata alla rivendita e i partner logistici che gestiscono le spedizioni estere sono ulteriori punti in cui il tuo negozio può — inconsapevolmente — entrare in contatto con un soggetto sanzionato. La procedura di verifica dettagliata passo dopo passo — compresa la gestione dei risultati MATCH e POSSIBLE — la trovi nell’articolo Verifica della controparte rispetto alle sanzioni.
Quali merci nell’e-commerce sono a rischio
Due categorie di rischio si sovrappongono: il rischio di controparte (chi compra) e il rischio di prodotto (cosa vendi). Quest’ultima categoria è facile da trascurare, perché l’embargo merceologico opera indipendentemente dall’identità dell’acquirente.
Beni a duplice uso (dual-use)
I beni e le tecnologie dual-use sono prodotti con applicazione sia civile sia militare. Il regolamento 833/2014 ne vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione — diretti o indiretti — verso la Russia o a suo favore.4 Nell’e-commerce rientrano spesso in questa categoria: componenti elettronici (circuiti integrati, processori, moduli di comunicazione), apparecchiature per il posizionamento di precisione, componentistica aeronautica, software per la gestione di infrastrutture critiche, nonché strumenti industriali specializzati. I codici NC delle merci soggette al divieto sono indicati negli allegati al reg. 833/2014 — l’elenco completo lo verifichi nella banca dati TARIC della Commissione europea.5 Informazioni dettagliate su come leggere i codici NC e usare TARIC sono contenute nell’articolo Embargo verso la Russia — guida pratica per le imprese.
Elettronica di consumo e pezzi di ricambio
L’elettronica di consumo può sembrare innocua — smartphone, laptop, router — ma gli stessi dispositivi possono essere impiegati per scopi militari o di comunicazione. Nei pacchetti di sanzioni successivi l’UE ha ampliato l’elenco delle categorie vietate, includendo un numero crescente di prodotti elettronici. Prima di spedire qualsiasi apparecchiatura elettronica a un destinatario fuori dall’UE, verifica il codice NC in TARIC.5
Beni di lusso
Il regolamento 833/2014 vieta l’esportazione di beni di lusso verso la Russia al di sopra della soglia di valore definita negli allegati al regolamento.4 La categoria comprende, tra l’altro, veicoli di lusso, orologi, articoli di gioielleria, opere d’arte. Se gestisci un negozio in questa nicchia con spedizioni internazionali, il tema ti riguarda direttamente.
Spedizioni internazionali e sanzioni
La vendita online con consegna all’estero è l’area in cui il rischio sanzionatorio è più elevato e più difficile da controllare. Alcuni aspetti richiedono la tua particolare attenzione.
Divieto di forniture verso Russia e Bielorussia
Le merci soggette a embargo non possono essere spedite in Russia — né direttamente, né tramite intermediari in Paesi terzi. Il divieto riguarda la vendita, la fornitura, il trasferimento e l’esportazione — la formula comprende deliberatamente diverse forme di trasferimento, non solo l’esportazione classica.4 In pratica ciò significa che, anche se formalmente spedisci la merce nel Paese X mentre il destinatario finale è un soggetto in Russia, la transazione è illegale.
Clausola «no re-export to Russia» — art. 12 octies
Dall'11º pacchetto di sanzioni UE (23 giugno 2023) gli esportatori UE hanno l’obbligo di ottenere dagli acquirenti nei Paesi terzi una dichiarazione scritta che la merce non sarà riesportata verso la Russia.6 Tale obbligo deriva dall’art. 12 octies (12g) del Regolamento 833/20147 e riguarda determinate merci elencate negli allegati al regolamento, in particolare i beni dual-use e le merci dell’elenco Common High Priority.
In pratica: se spedisci una merce soggetta a questa disposizione a un acquirente in Kazakhstan, Georgia, Turchia o altri Paesi terzi, hai bisogno da lui di una dichiarazione di non riesportazione verso la Russia — e devi conservarla nella documentazione. La Commissione europea qualifica questi Paesi come aree ad elevato rischio di elusione delle sanzioni, usando l’espressione «third countries with continued and particularly high risk of circumvention».14 Il meccanismo della riesportazione e i segnali d’allarme li descriviamo più ampiamente nell’articolo Elusione delle sanzioni verso la Russia attraverso Paesi terzi.
Divieto di ricorrere a vettori russi
Dai pacchetti di sanzioni successivi le imprese di trasporto russe e i veicoli immatricolati in Russia non possono entrare nel territorio dell’UE.15 Se il tuo negozio si avvale di imprese logistiche, assicurati di non stipulare contratti con vettori soggetti a questo divieto.
Dropshipping e marketplace — rischi aggiuntivi
I modelli di business basati su dropshipping e marketplace complicano sensibilmente il quadro giuridico. Nel dropshipping classico il negozio riceve l’ordine, ma la merce è spedita direttamente dal fornitore — spesso da un altro Paese. Su un marketplace che aggrega molti venditori ciascuno di essi risponde delle proprie transazioni, ma l’operatore della piattaforma può incorrere in una responsabilità aggiuntiva per aver consentito transazioni che violano le sanzioni.
Se sei un operatore di dropshipping, rispondi della verifica sia dei tuoi fornitori (chi produce e spedisce la merce) sia dei destinatari finali (chi ordina). Non puoi scaricare questa responsabilità sul fornitore — sei parte della transazione commerciale e sei tu a finalizzare la vendita. Una logica analoga vale per gli operatori di marketplace: consentire a un venditore soggetto a sanzioni di utilizzare la tua piattaforma può costituire una violazione dell’art. 2 del reg. 269/2014, che vieta di mettere a disposizione risorse economiche ai soggetti della lista — direttamente o indirettamente.10
In pratica ciò comporta la necessità di implementare un processo di onboarding dei venditori (marketplace) o dei fornitori (dropshipping) che includa la verifica rispetto alle liste di sanzioni — non solo una volta al momento della firma del contratto, ma ciclicamente, perché le liste vengono aggiornate con regolarità.
Come automatizzare la verifica con un alto volume di ordini
Un negozio online che elabora centinaia o migliaia di ordini al giorno non può effettuare una verifica manuale di ogni cliente — non sarebbe né efficiente né completa. Allo stesso tempo l’assenza di verifica è un rischio giuridico concreto. La soluzione è un processo strutturato basato su alcuni elementi.
Segmentazione del rischio
Non ogni ordine richiede la stessa profondità di verifica. Stabilisci profili di rischio: gli ordini nazionali B2C di basso valore e senza merci sensibili sono a basso rischio; gli ordini B2B, gli ordini esteri e gli ordini che comprendono merci dell’elenco dual-use sono ad alto rischio e richiedono uno screening completo. Questa suddivisione permette di concentrare le risorse dove il rischio è maggiore, senza rallentare l’intera operazione.
Screening automatico alla registrazione e all’ordine
Alla registrazione di un account B2B, a ogni ordine estero e a ogni transazione superiore a una soglia di valore prestabilita conviene integrare un controllo automatico dei dati della controparte rispetto alle liste di sanzioni. Lo strumento di screening scarica le liste aggiornate e confronta i dati — nome, cognome o denominazione dell’impresa, Paese, identificativo — restituendo un risultato MATCH, POSSIBLE o CLEAR. Il risultato CLEAR finisce nel registro e non blocca l’ordine. Il risultato POSSIBLE richiede una verifica manuale. Il risultato MATCH blocca la transazione fino al chiarimento.
Verifica delle merci rispetto a TARIC
Oltre allo screening soggettivo, il negozio dovrebbe disporre di una mappa di prodotto aggiornata — un prospetto dei codici NC delle merci principali con l’indicazione se il codice è soggetto a embargo. La banca dati TARIC della Commissione europea la puoi consultare direttamente all’indirizzo ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric.5
Documentazione e registro delle corrispondenze
Ogni verifica andrebbe documentata: data del controllo, soggetto verificato, lista, risultato, persona che ha effettuato la verifica. Per i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio ai sensi del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 il termine di conservazione della documentazione è di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.16 Anche se il tuo negozio non è formalmente un «destinatario» degli obblighi AML ai sensi di tale decreto, documentare le verifiche è una buona prassi e potenzialmente una prova chiave in caso di controllo.
Sanqto come strumento per i negozi online
Sanqto è un software di sanction screening installato nella tua infrastruttura — i dati dei clienti non escono dai tuoi server (modello on-premise). Il sistema confronta i dati delle controparti rispetto alle liste consolidate di sanzioni e restituisce un risultato in tre stati: MATCH, POSSIBLE o CLEAR, il che aiuta a smistare rapidamente gli ordini che richiedono attenzione da quelli che si possono evadere. L’automazione dello screening aiuta a ridurre il rischio di non rilevare corrispondenze sanzionatorie con un alto volume di transazioni quotidiane — senza dover controllare manualmente ogni ordine.
Per maggiori dettagli su come riconoscere se l’obbligo di screening riguarda il tuo negozio, leggi l’articolo La mia impresa deve fare sanction screening?
Sanzioni per la violazione delle misure restrittive nell’e-commerce
La violazione delle sanzioni non è solo un rischio reputazionale — è una responsabilità giuridica, amministrativa e penale concreta.
Sanzione amministrativa pecuniaria
Sul piano amministrativo, la violazione degli obblighi di congelamento di cui all’art. 5 del Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 10911 è punita, ai sensi dell’art. 13 dello stesso decreto, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro (salvo che il fatto costituisca reato).8 La sanzione è irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, su istruttoria del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF).17
Responsabilità penale
La Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione18 obbliga gli Stati UE a criminalizzare le violazioni intenzionali delle sanzioni. Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 20 maggio 2025.19 Per le violazioni più gravi la direttiva prevede una pena detentiva di durata massima non inferiore a cinque anni.20
L’Italia ha recepito la direttiva con il Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, in vigore dal 24 gennaio 2026, che introduce nel codice penale un nuovo Capo I-bis «Dei delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea» (artt. 275-bis ss. c.p.).8 L’art. 275-bis c.p. punisce la violazione delle misure restrittive UE con la reclusione da due a sei anni e la multa da 25.000 a 250.000 euro; al di sotto della soglia di rilevanza di 10.000 euro la condotta resta confinata all’illecito amministrativo. Per le persone giuridiche è stata introdotta una specifica responsabilità ex art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001.
Assenza di una soglia minima per l’obbligo
Vale la pena sottolineare: le norme UE non prevedono una soglia di valore dell’ordine né una soglia di fatturato dell’impresa al di sotto della quale l’obbligo sanzionatorio non si applichi. L’art. 2, par. 1 del reg. 269/2014 si applica a «qualsiasi fondo e risorsa economica» — senza limiti di importo.10 La soglia di 10.000 euro del d.lgs. 211/2025 incide soltanto sulla qualificazione (penale o amministrativa) della violazione, non sull’esistenza dell’obbligo.
FAQ — le domande più frequenti dei negozi online
Devo verificare tutti i clienti B2C?
L’obbligo riguarda ogni transazione — in teoria, anche i clienti privati. In pratica il rischio degli ordini nazionali B2C su merci di consumo standard è basso e un approccio basato sulla segmentazione del rischio è giustificato. Per gli ordini esteri, per le merci potenzialmente soggette a embargo e per ogni ordine B2B la verifica dovrebbe essere obbligatoria.
Cosa fare se lo screening restituisce un risultato POSSIBLE?
Il risultato POSSIBLE significa che l’algoritmo ha trovato dati simili a una voce della lista, ma non si tratta di una corrispondenza certa. Sospendi l’evasione dell’ordine ed effettui una verifica manuale: confronti i dati identificativi esatti del cliente (nome e cognome completi, data di nascita, Paese, numeri identificativi) con i dati della voce nella lista. Se i dati non corrispondono — documenti il risultato e sblocchi l’ordine. Se corrispondono — lo tratti come un MATCH e contatti un avvocato o l’autorità competente.
L’embargo riguarda la mia merce se spedisco in un Paese UE?
In linea di principio l’embargo vieta l’esportazione delle merci vietate verso la Russia, non verso altri Paesi UE. Tuttavia, se la merce viene poi riesportata verso la Russia, la transazione può violare le sanzioni — per questo esiste la clausola «no re-export to Russia» di cui all’art. 12 octies (12g) del reg. 833/2014.67 All’interno dell’UE il rischio è minore, ma non nullo.
Come verificare se la mia merce ha un codice NC soggetto a embargo?
Accedi al sito TARIC della Commissione europea ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric5 e inserisci il codice NC del tuo prodotto o la sua descrizione. Il sistema mostra le misure commerciali attive, compresi i divieti di esportazione. Se non conosci il codice NC, puoi individuarlo usando la nomenclatura combinata NC disponibile nello stesso strumento.
Come operatore di marketplace rispondo dei venditori sulla mia piattaforma?
Sì. Consentire a un soggetto soggetto a sanzioni di utilizzare la tua piattaforma e mettere a disposizione la sua infrastruttura come risorsa economica può violare l’art. 2 del reg. 269/2014.10 Dovresti avere un processo di verifica dei venditori al loro onboarding e una procedura di riesame ciclico.
Quanto spesso devo ripetere la verifica?
Una verifica una tantum — alla registrazione o al primo ordine — non basta. Le liste di sanzioni vengono aggiornate con regolarità: l’UE ha adottato 20 pacchetti di sanzioni contro la Russia, l’ultimo nell’aprile 2026.9 In presenza di rapporti commerciali attivi dovresti ripetere la verifica ciclicamente o integrare uno screening automatico che utilizzi le versioni aggiornate delle liste.
Cosa fare in concreto — elenco dei passi
Identifica i prodotti a rischio. Esamina l’assortimento del negozio e contrassegna le merci che possono essere soggette a embargo (elettronica, componenti, strumenti di precisione). Verifica i loro codici NC nella banca dati TARIC.5
Definisci una procedura di segmentazione degli ordini. Stabilisci quali ordini richiedono uno screening completo (B2B, ordini esteri, merci dual-use) e quali possono essere trattati come a basso rischio.
Scegli uno strumento di screening. La verifica manuale, con un alto volume di ordini, è poco pratica e soggetta a errori. Integra uno strumento di screening con il sistema di gestione ordini oppure effettua verifiche in batch all’onboarding dei nuovi clienti B2B.
Implementa la clausola «no re-export to Russia». Se spedisci merci soggette all’art. 12 octies (12g) del reg. 833/2014 verso Paesi fuori dall’UE, predisponi un modello di dichiarazione per gli acquirenti e raccogli i documenti firmati prima dell’evasione dell’ordine.67
Configura il registro delle corrispondenze. Documenta ogni verifica — data, soggetto, lista, risultato, persona che ha effettuato la verifica. Conserva la documentazione per almeno 10 anni.16
Designa un responsabile della compliance. Anche un piccolo negozio dovrebbe avere qualcuno che conosca le procedure e sappia cosa fare in caso di risultato MATCH o POSSIBLE.
Definisci una procedura di onboarding per marketplace e dropshipping. Se lavori con fornitori o venditori, verificali rispetto alle liste di sanzioni prima della firma del contratto e ciclicamente nel corso della collaborazione.
Effettua riesami ciclici. Le liste di sanzioni cambiano. Imposta un calendario regolare di riesami o un monitoraggio automatico delle variazioni.
Base giuridica
- Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina — CELEX 32014R0269
- Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — CELEX 32014R0833
- Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 — Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (congelamento di fondi e risorse economiche; art. 5 obblighi, art. 13 sanzioni) — normattiva
- Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 — Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 (artt. 275-bis ss. c.p.; in vigore dal 24 gennaio 2026) — normattiva
- Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione — CELEX 32024L1226
- TARIC — banca dati della Commissione europea con i codici NC e le misure commerciali — ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric
- Lista consolidata UE (Financial Sanctions Files) — webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf
- Lista OFAC SDN — Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury — ofac.treasury.gov
- FAQ DG FISMA — Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine — finance.ec.europa.eu
- FAQ DG FISMA — clausola «No re-export to Russia», art. 12g — finance.ec.europa.eu/publications/no-re-export-russia-clause_en
Note
Informazione, non consulenza legale. Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale. La valutazione giuridica del singolo caso va effettuata con un avvocato esperto in diritto delle sanzioni internazionali e del commercio estero. Stato del diritto: 20 maggio 2026.
EUR-Lex — «Un regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri» (art. 288 TFUE), eur-lex.europa.eu ↩︎ ↩︎ ↩︎
OFAC SDN List, Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury, ofac.treasury.gov ↩︎ ↩︎
In Italia non esiste una lista sanzionatoria nazionale autonoma: si applicano la lista consolidata UE (reg. 269/2014, 833/2014, 765/2006), la lista ONU e, per i punti di contatto con gli USA, la OFAC SDN. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF, art. 3 d.lgs. 109/2007) coordina l’attuazione. Commissione UE — lista consolidata, MEF/DT — CSF ↩︎ ↩︎
Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, art. 2, par. 1, CELEX 32014R0833 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
TARIC Consultation, Commissione europea — ultimo aggiornamento TARIC: 19-05-2026, ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
DG FISMA FAQ — clausola «No re-export to Russia», art. 12g reg. 833/2014, 11º pacchetto di sanzioni (23 giugno 2023), finance.ec.europa.eu/publications/no-re-export-russia-clause_en ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, art. 12g, CELEX 32014R0833 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, art. 13 — sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro per la violazione degli obblighi di congelamento di cui all’art. 5 (salvo che il fatto costituisca reato); per le violazioni penali delle misure restrittive UE, dal 24 gennaio 2026, art. 275-bis c.p. (reclusione da 2 a 6 anni e multa da 25.000 a 250.000 euro), introdotto dal Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211. normattiva — d.lgs. 109/2007 art. 13, normattiva — d.lgs. 211/2025 ↩︎ ↩︎ ↩︎
DG FISMA, Commissione europea, «Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine — 20th package, 23 April 2026», finance.ec.europa.eu (consultato: 2026-05-17) ↩︎ ↩︎
Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, art. 2, parr. 1–2, CELEX 32014R0269 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 — Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; art. 5 (obblighi di congelamento e divieto di messa a disposizione), normattiva ↩︎ ↩︎
DG FISMA FAQ — regola della proprietà: «An entity is considered as ‘owned’ by a sanctioned person if the latter owns more than 50% of its proprietary rights.», finance.ec.europa.eu ↩︎
OFAC — Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury, Ukraine-/Russia-related Sanctions, ofac.treasury.gov ↩︎
DG FISMA — «third countries with continued and particularly high risk of circumvention» — caratterizzazione dei Paesi a rischio nel contesto dell’art. 12g reg. 833/2014, finance.ec.europa.eu ↩︎
DG FISMA — «Prohibition on Russian freight operators and on the use of Russian trailers and semi-trailers. Prohibition to access EU ports and locks for Russian-flagged vessels», sezione Transport, finance.ec.europa.eu ↩︎
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (antiriciclaggio), art. 31 — conservazione della documentazione e delle informazioni per 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale, Banca d’Italia ↩︎ ↩︎
Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, art. 13 — sanzione irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) cura l’istruttoria e la coordinazione delle misure di congelamento, normattiva ↩︎
Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, art. 3, par. 1, CELEX 32024L1226 ↩︎
Direttiva (UE) 2024/1226, art. 20, par. 1, CELEX 32024L1226 ↩︎
Direttiva (UE) 2024/1226, art. 5, par. 3, lett. b, CELEX 32024L1226 ↩︎