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Sanzioni UE contro la Bielorussia — cosa rischia un'impresa per la violazione del Regolamento 765/2006

Il Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio è la base giuridica delle sanzioni UE contro la Bielorussia. Scopri cosa comprendono, chi riguardano e come verificare una controparte.

Pubblicato: · Sanqto Team · 18 min di lettura
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Mappa delle sanzioni UE contro la Bielorussia — base giuridica del Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio e obblighi per le imprese

Stato del diritto al: 2026-05-20.

Se la tua impresa commercia con la Bielorussia, si avvale di vettori bielorussi o tratta con controparti bielorusse — sei soggetto alle sanzioni UE esattamente come per le operazioni con la Russia. La base giuridica è il Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e dei soggetti collegati al regime.1 Non è una norma riservata alle banche — riguarda ogni impresa stabilita nell’UE.

Per la violazione delle sanzioni, in Italia, la legge prevede una sanzione amministrativa pecuniaria — da 5.000 a 500.000 euro ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per la violazione degli obblighi di congelamento dei fondi e delle risorse economiche.2 Di seguito trovi tutto ciò che devi sapere: il contesto giuridico, l’ambito delle sanzioni, il rischio di elusione tramite la Bielorussia e una checklist concreta per la verifica della controparte.

In breve — l’essenziale in 30 secondi

  • Base giuridica: Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006 — direttamente applicabile in Italia senza alcun recepimento.13
  • Le sanzioni UE contro la Bielorussia esistono dal 2006 (inizialmente connesse alla repressione politica) e sono state più volte estese — in particolare dopo il 2020 e dopo il 2022.
  • L’elenco comprende persone fisiche ed entità collegate al regime di Lukashenko, nonché divieti settoriali (esportazione, importazione, servizi finanziari).
  • La Bielorussia è attivamente utilizzata per eludere le sanzioni contro la Russia — il cosiddetto rischio di circumvention, che riguarda la tua impresa anche se non commerci direttamente con la Russia.
  • Le sanzioni colpiscono anche l’entità in cui un soggetto in elenco detiene oltre il 50% dei diritti di proprietà o esercita il controllo — la semplice assenza di un nome nel contratto non esonera dalla responsabilità.4
  • Sanzione in Italia: da 5.000 a 500.000 euro in via amministrativa (art. 13 d.lgs. 109/2007) per la violazione degli obblighi di congelamento.2
  • Dopo il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 la violazione comporta anche responsabilità penale — in Italia recepita con il d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, in vigore dal 24 gennaio 2026.5

Da dove nascono le sanzioni UE contro la Bielorussia

L’Unione europea ha introdotto le prime misure restrittive nei confronti della Bielorussia nel 2006 — in risposta alla repressione politica esercitata dal regime di Aleksandr Lukashenko contro l’opposizione democratica e i giornalisti. La base era un atto giuridico tuttora in vigore: il Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006.1

Negli anni successivi l’ambito delle sanzioni è rimasto limitato — riguardava principalmente il congelamento dei beni di alcuni funzionari e il divieto di viaggio. La situazione è cambiata radicalmente nel 2020, quando Lukashenko ha falsificato i risultati delle elezioni presidenziali e ha represso brutalmente le proteste di massa. L’UE ha risposto con ulteriori estensioni dell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. Un ulteriore impulso è venuto da episodi che violavano il diritto internazionale, tra cui l’atterraggio forzato a Minsk di un aereo passeggeri Ryanair nel 2021.

La svolta è arrivata nel febbraio 2022. La Bielorussia ha consentito alla Russia di utilizzare il proprio territorio per l’attacco all’Ucraina, e le truppe russe sono entrate in Ucraina dal territorio bielorusso. L’UE ha risposto con ulteriori e ben più ampi pacchetti di sanzioni nei confronti di Minsk — parallelamente alle sanzioni contro Mosca. Da quel momento le sanzioni bielorusse si sviluppano in un legame sempre più stretto con quelle russe. Questo collegamento — e il rischio che ne deriva per le imprese — è trattato in dettaglio nel seguito.

Base giuridica — il Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio

Il Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006 è un atto dell’Unione direttamente applicabile in ogni Stato membro — Italia compresa — senza alcuna necessità di recepimento nel diritto nazionale.3 Ciò significa che la tua impresa ne è vincolata in forza del diritto dell’Unione, non di quello nazionale.

Il Regolamento 765/2006 è stato più volte modificato — mediante successivi regolamenti del Consiglio e regolamenti di esecuzione della Commissione europea. Ogni modifica ha aggiunto nuove persone ed entità agli allegati oppure ha ampliato l’elenco delle categorie di beni e servizi vietati. Il testo consolidato vigente è disponibile su EUR-Lex con il numero CELEX 32006R0765.1

L’atto che lo accompagna è una decisione del Consiglio nell’ambito della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — analogamente alla struttura delle sanzioni russe, dove al regolamento si affianca una decisione PESC. Entrambi i livelli — il regolamento (direttamente applicabile) e la decisione (vincolante per gli Stati negli ambiti politici) — formano insieme il regime delle sanzioni UE contro la Bielorussia.

La lista consolidata delle entità soggette a sanzioni UE (comprese quelle bielorusse) è gestita dalla Commissione europea tramite la DG FISMA — la Direzione generale per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali.6 Una panoramica dei regimi sanzionatori è disponibile tramite la EU Sanctions Map.7

Cosa comprendono le sanzioni contro la Bielorussia

Le sanzioni UE contro la Bielorussia operano su due livelli principali: individuale (persone ed entità) e settoriale (divieti relativi a intere categorie di beni e servizi).

Sanzioni individuali — elenchi di persone ed entità

Il primo livello è il congelamento dei beni e il divieto di viaggio per specifiche persone ed entità — indicate nominativamente negli allegati al regolamento 765/2006. Riguardano persone responsabili di repressioni e violazioni dei diritti umani, nonché soggetti economici collegati al regime o che ne finanziano le attività.

Principio chiave: le sanzioni colpiscono non solo le entità iscritte in elenco, ma anche le società in cui una persona o un’entità in elenco detiene oltre il 50% dei diritti di proprietà o esercita il controllo (ownership/control rule).4 Se la tua controparte bielorussa appartiene — direttamente o indirettamente — per oltre la metà a una persona in elenco, l’operazione con essa è vietata, anche se il nome dell’impresa non compare in alcun punto della lista delle sanzioni.

Sanzioni settoriali — beni e servizi

Il secondo livello è costituito da divieti di natura settoriale: l’esportazione di determinati beni e tecnologie verso la Bielorussia, l’importazione dalla Bielorussia di determinate categorie di materie prime e prodotti e il divieto di prestare determinati servizi a soggetti bielorussi. I divieti settoriali contro la Bielorussia — in modo analogo al meccanismo russo dei pacchetti di sanzioni UE contro la Russia — si basano sui codici NC (Nomenclatura combinata) elencati negli allegati agli atti di esecuzione.

Se importi o esporti beni da/verso la Bielorussia, la verifica dei codici NC dei tuoi prodotti nel testo vigente del regolamento 765/2006 su EUR-Lex è un obbligo, non un’opzione.

Sanzioni bielorusse e russe — il rischio di elusione

È il punto più importante per le imprese che potrebbero non avere alcun rapporto diretto con la Bielorussia — e che ciononostante sono esposte al rischio sanzionatorio.

La Bielorussia come rotta di elusione delle sanzioni russe

Dopo il 2022 la Bielorussia è diventata una delle rotte chiave attraverso cui i beni soggetti a sanzioni contro la Russia raggiungono il mercato russo. Prodotti elettronici, macchinari, componenti dual use (a duplice uso) — civile e militare — esportati da imprese dell’UE verso destinatari bielorussi sono finiti in Ucraina come equipaggiamento militare russo. Il meccanismo è semplice: un’impresa europea vende il bene a un intermediario bielorusso, l’intermediario bielorusso lo riesporta in Russia.

L’UE reagisce a tutto ciò con l’estensione delle clausole anti-circumvention, ossia delle misure volte a impedire l’elusione delle sanzioni. Nel regime russo questo meccanismo comprende, tra l’altro, l’obbligo di inserire nei contratti con controparti di Paesi terzi una clausola scritta «No re-export to Russia» in relazione ai beni di determinati elenchi.8 Questo approccio è progressivamente esteso ai regimi sanzionatori collegati, compreso quello bielorusso.

Conseguenza pratica per la tua impresa: se esporti beni verso la Bielorussia, hai l’obbligo di due diligence sull’uso finale e sull’utilizzatore finale. Non basta accertare che la tua controparte diretta non sia in elenco — se esiste il rischio che il bene finisca in Russia, violi il regime sanzionatorio. Come riconoscere una simile catena, lo descriviamo nell’articolo sull’elusione delle sanzioni tramite Paesi terzi.

La struttura «a specchio» delle sanzioni

Un numero crescente di misure del regime bielorusso è costruito parallelamente alle misure russe. L’UE le adotta spesso nella stessa finestra temporale — un «pacchetto bielorusso» accompagna di frequente quello russo, pur avendo una numerazione distinta e una base giuridica autonoma. L’effetto: lo stesso bene può essere vietato sia come esportazione verso la Russia (reg. 833/2014), sia come esportazione verso la Bielorussia (reg. 765/2006).

Leggendo delle sanzioni UE contro la Russia — tieni presente che restrizioni analoghe riguardano spesso anche la Bielorussia, benché l’ambito e i dettagli possano differire. La verifica va condotta su entrambi i regimi in modo indipendente.

Quali imprese sono interessate

Le sanzioni UE contro la Bielorussia riguardano ogni impresa stabilita nell’UE — non solo le banche. Di seguito alcuni settori in cui il rischio di violazione è particolarmente concreto.

Commercio ed e-commerce. Se vendi in Bielorussia online, via e-mail o tramite un intermediario commerciale — verifica se i tuoi beni figurano negli elenchi delle esportazioni vietate. Controlla anche che il destinatario o il corriere non appartengano a una persona in elenco. Vale la stessa regola del 50% di proprietà del regime russo.4

Trasporti e logistica. La Bielorussia confina con l’Unione europea. I vettori europei utilizzano rotte di transito bielorusse, gli autocarri bielorussi operano sulle strade dell’UE. Ogni rapporto con un vettore o uno spedizioniere bielorusso richiede una verifica sulla lista delle sanzioni — l’impresa potrebbe essere gestita da un soggetto colpito da sanzioni.

Immobiliare. Le persone fisiche e le entità bielorusse soggette a sanzioni hanno beni congelati nell’UE — immobili compresi. Un’agenzia immobiliare che faccia da intermediario nella vendita o nella locazione a favore di un beneficiario in elenco commette una violazione, anche inconsapevolmente.

Turismo e OTA. Un’agenzia di viaggi che gestisce un gruppo proveniente dalla Bielorussia non ha l’obbligo di verificare ogni turista — ma ha l’obbligo di verificare i soggetti con cui conclude contratti, soprattutto nell’organizzazione di viaggi aziendali o eventi per soggetti bielorussi.

Servizi finanziari e assicurazioni. Il divieto di prestare servizi finanziari ai soggetti in elenco riguarda anche i broker e gli agenti assicurativi. Se assicuri un’impresa bielorussa o macchinari appartenenti a un’entità in elenco — violi le sanzioni.

L’elenco completo degli obblighi derivanti dalle sanzioni UE e il catalogo delle pene per la loro violazione sono trattati in articoli separati.

Checklist — come verificare una controparte bielorussa

Di seguito quattro passi concreti di verifica. Eseguili prima di ogni nuova operazione e dopo ogni aggiornamento delle liste delle sanzioni.

  1. Scarica la lista consolidata UE aggiornata. La Commissione europea (DG FISMA) gestisce la lista consolidata di tutte le persone ed entità soggette a sanzioni UE.6 È disponibile anche tramite la EU Sanctions Map (sanctionsmap.eu) — uno strumento interattivo per consultare i regimi sanzionatori.7 Scarica il file XML o CSV e cercavi i dati della tua controparte: ragione sociale, nome e cognome dei titolari, codici identificativi.

  2. Verifica la struttura proprietaria (titolare effettivo). La sola verifica della ragione sociale non basta. I regolamenti UE colpiscono le entità in cui un soggetto in elenco detiene oltre il 50% dei diritti di proprietà o esercita un controllo effettivo.4 Individua il titolare effettivo (Ultimate Beneficial Owner, UBO) della tua controparte bielorussa — e verificalo sulla lista. L’obbligo di verifica del titolare effettivo discende anche dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio.9

  3. Verifica la lista consolidata e gli organi italiani. In Italia non esiste una lista sanzionatoria nazionale autonoma: si applica la lista consolidata UE, gestita dalla Commissione europea, oltre alla lista ONU e — per i punti di contatto con gli USA — alla OFAC SDN List. Il coordinamento dell’attuazione delle misure di congelamento è affidato al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 3 d.lgs. 109/2007).10 Verifica le liste in modo sistematico, perché possono essere aggiornate con grande rapidità.

  4. Verifica il codice NC del bene. Se l’operazione riguarda beni — controlla il codice NC (Nomenclatura combinata) nel testo vigente del regolamento 765/2006 e nelle sue modifiche disponibili su EUR-Lex. La Nomenclatura NC è un codice a otto cifre — cerca le prime quattro o sei cifre negli allegati al regolamento.

  5. Documenta la verifica. Registra ogni controllo in un registro interno: data della verifica, nome e cognome o ragione sociale del soggetto, lista/fonte, esito (CLEAR / POSSIBLE / MATCH). La documentazione è prova dell’adeguata diligenza in caso di eventuale controllo da parte degli organi competenti (Guardia di Finanza, ADM, UIF).

Pene per la violazione delle sanzioni contro la Bielorussia

La violazione del regolamento 765/2006 o degli atti ad esso collegati è una violazione delle sanzioni UE — con conseguenze identiche a quelle della violazione delle sanzioni contro la Russia. In Italia la responsabilità è disciplinata anzitutto dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, che disciplina il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.2

Sanzione amministrativa. L’art. 13 del d.lgs. 109/2007 stabilisce che la violazione degli obblighi di congelamento di cui all’art. 5 (mancata applicazione del congelamento o messa a disposizione di fondi e risorse economiche ai soggetti designati) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato.2

Responsabilità penale. La direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione, impone agli Stati membri di introdurre la responsabilità penale per la violazione delle sanzioni.5 Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 20 maggio 2025. L’Italia ha completato il recepimento con il d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 (in vigore dal 24 gennaio 2026), che ha introdotto nel codice penale il Capo I-bis e, all’art. 275-bis c.p., la reclusione da due a sei anni e la multa da 25.000 a 250.000 euro per chiunque violi un divieto, obbligo o restrizione imposto da una misura restrittiva dell’Unione (con soglia di rilevanza di 10.000 euro).5 Per le persone giuridiche è prevista, in forza dell’art. 25-octies.2 del d.lgs. 231/2001, una sanzione pecuniaria parametrata al fatturato (fino al 5% del fatturato annuo mondiale, ovvero fino a 40 milioni di euro quando il fatturato non è determinabile).

Vale inoltre la pena ricordare che i regolamenti e le decisioni del Consiglio dell’UE che impongono misure restrittive hanno fondamento nei trattati dell’Unione — il che significa che il Consiglio UE può estendere il regime sanzionatorio rapidamente e senza consultazione pubblica, e le nuove norme entrano spesso in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

La descrizione completa delle conseguenze giuridiche e finanziarie è disponibile nell’articolo Quali sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive.

FAQ

In che cosa differisce il Regolamento 765/2006 dal Regolamento 269/2014?

Entrambi sono regolamenti del Consiglio UE che impongono sanzioni, ma riguardano Paesi diversi.1 Il Regolamento (CE) n. 765/2006 riguarda la Bielorussia — istituisce il regime di sanzioni contro le persone e le entità collegate al regime di Lukashenko. Il Regolamento (UE) n. 269/2014 riguarda la Russia — istituisce il regime di sanzioni contro le persone responsabili della violazione dell’integrità territoriale dell’Ucraina. La tua impresa può essere soggetta a entrambi contemporaneamente — ad esempio se collabora sia con controparti russe sia con controparti bielorusse.

Devo verificare la lista delle sanzioni 765/2006 se non commercio con la Bielorussia?

Non necessariamente in via diretta con la Bielorussia — ma se hai controparti in Paesi terzi attraverso cui possono transitare beni o servizi bielorussi, il rischio di elusione delle sanzioni (anti-circumvention) può riguardarti. Se la tua impresa non ha alcun rapporto con soggetti bielorussi e non esporta beni attraverso la Bielorussia, il rischio è minimo. Ciò nonostante, verificare — anche solo una volta — che nessuna delle tue controparti figuri in elenco è una buona prassi di compliance.

Cosa significa che le sanzioni hanno «efficacia diretta» in Italia?

I regolamenti UE — compreso il 765/2006 — sono direttamente applicabili in ogni Stato membro senza necessità di adottare un’apposita legge nazionale.3 Un’impresa italiana li viola in forza del diritto dell’Unione, anche se nessuna norma nazionale descrive espressamente quel determinato divieto. A differenza delle direttive, che richiedono il recepimento nel diritto nazionale, il regolamento si applica automaticamente dal giorno della sua entrata in vigore.

L’obbligo di sanction screening riguarda anche le piccole imprese?

Sì. La dimensione dell’impresa è irrilevante ai fini dell’obbligo di rispettare le sanzioni UE. Il regolamento 765/2006 vincola ogni soggetto dell’UE — un’impresa individuale, una società a responsabilità limitata, un’associazione — se conclude operazioni con persone o entità in elenco oppure commercia beni vietati. Per saperne di più su chi è soggetto all’obbligo di sanction screening, consulta l’articolo dedicato.

Con quale frequenza è aggiornata la lista delle sanzioni UE contro la Bielorussia?

La lista delle sanzioni UE è aggiornata regolarmente — mediante regolamenti di esecuzione del Consiglio che aggiungono nuove persone ed entità agli allegati. Gli aggiornamenti possono entrare in vigore molto rapidamente dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Consiglio pratico: non affidarti a una verifica una tantum — integra la verifica nel tuo processo di onboarding delle controparti e ripetila periodicamente.

Dove trovare la lista aggiornata delle sanzioni contro la Bielorussia?

Tre luoghi: (1) EUR-Lex — la versione consolidata del Regolamento (CE) n. 765/2006 con gli allegati (CELEX 32006R0765); (2) EU Sanctions Map (sanctionsmap.eu) — la mappa interattiva dei regimi sanzionatori dell’UE;7 (3) DG FISMA (finance.ec.europa.eu) — l’hub della Commissione europea con la lista consolidata di tutte le entità soggette a sanzioni.6

Come Sanqto può aiutarti

Sanqto è un software per il sanction screening installato on-premise — nell’infrastruttura della tua impresa, così che i dati delle tue controparti non lasciano la tua rete. Il sistema verifica le controparti secondo un modello a tre stati MATCH / POSSIBLE / CLEAR — non si limita a segnalare una corrispondenza, ma offre al tuo responsabile compliance uno spazio decisionale per i casi ambigui. Il tempo di risposta dichiarato è sub-30ms, il che significa che la verifica non blocca il processo di vendita né l’onboarding. Sanqto carica automaticamente le liste aggiornate — compreso il regime bielorusso del regolamento 765/2006, le liste della DG FISMA, la lista consolidata UE e gli elenchi OFAC e OFSI — quindi non devi seguire manualmente ogni aggiornamento della Gazzetta ufficiale dell’UE. Al software alleghiamo un pacchetto di documenti di implementazione pronto per un eventuale controllo della Guardia di Finanza, dell’ADM o dell’UIF.

Base giuridica

  • Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia — CELEX 32006R0765
  • Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014 — misure restrittive nei confronti della Russia (elenchi di persone ed entità) — CELEX 32014R0269
  • Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014 — misure restrittive nei confronti della Russia (divieti settoriali) — CELEX 32014R0833
  • Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 — criminalizzazione delle violazioni delle sanzioni UE — CELEX 32024L1226
  • Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 — misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale — art. 5 (obblighi di congelamento) e art. 13 (sanzione amministrativa da 5.000 a 500.000 euro) — normattiva
  • Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 — attuazione della direttiva (UE) 2024/1226; introduce nel codice penale il Capo I-bis (artt. 275-bis ss.) e l’art. 25-octies.2 del d.lgs. 231/2001; in vigore dal 24 gennaio 2026 — normattiva
  • Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 — normativa antiriciclaggio (AML); art. 3 (destinatari degli obblighi) e disciplina dell’UIF presso la Banca d’Italia — Banca d’Italia
  • Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), presso il MEF — coordinamento dell’attuazione delle misure di congelamento ONU/UE/nazionali — MEF/DT
  • EU Sanctions Map — sanctionsmap.eu
  • DG FISMA — hub delle sanzioni UE — finance.ec.europa.eu


Informazione, non consulenza legale. Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale. La valutazione giuridica del singolo caso va effettuata con un avvocato esperto in diritto delle sanzioni internazionali e del commercio estero. Stato del diritto: 2026-05-20.


  1. Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia, CELEX 32006R0765 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  2. Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, art. 13 — «Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro»; art. 5 — obblighi di congelamento dei fondi e delle risorse economiche e divieto di metterli a disposizione dei soggetti designati, normattiva art. 13 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  3. I regolamenti UE sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento (TFUE art. 288), EUR-Lex — regolamento, atto giuridico UE ↩︎ ↩︎ ↩︎

  4. Regola della proprietà e del controllo (ownership/control rule) — un’entità è soggetta a sanzioni se un soggetto in elenco ne detiene oltre il 50% dei diritti di proprietà o ne esercita il controllo effettivo; fonte: FAQ della Commissione europea DG FISMA, finance.ec.europa.eu ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

  5. Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione, termine di recepimento 20 maggio 2025, CELEX 32024L1226; in Italia recepita con il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 (art. 275-bis c.p.: reclusione da due a sei anni e multa da 25.000 a 250.000 euro; soglia di rilevanza 10.000 euro), in vigore dal 24 gennaio 2026, normattiva ↩︎ ↩︎ ↩︎

  6. DG FISMA (Direzione generale per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali) — organo della Commissione europea responsabile della politica delle sanzioni finanziarie dell’UE, hub: finance.ec.europa.eu ↩︎ ↩︎ ↩︎

  7. EU Sanctions Map — strumento interattivo per consultare i regimi sanzionatori dell’UE, sanctionsmap.eu ↩︎ ↩︎ ↩︎

  8. Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014 — regime delle misure restrittive settoriali nei confronti della Russia, comprese le clausole anti-circumvention (art. 12g «no re-export»), CELEX 32014R0833 ↩︎

  9. Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 — normativa antiriciclaggio; obbligo di identificazione del titolare effettivo (UBO); disciplina l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) presso la Banca d’Italia, Banca d’Italia ↩︎

  10. Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, art. 3 — istituisce presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), presieduto dal Direttore generale del Tesoro, per l’attuazione delle misure di congelamento adottate da ONU, Unione europea e a livello nazionale; in Italia non esiste una lista sanzionatoria nazionale autonoma e si applica la lista consolidata UE, normattiva, MEF/DT ↩︎