Verifica della controparte rispetto alle sanzioni — guida completa passo dopo passo
Come verificare una controparte rispetto alle liste sanzionatorie UE, ONU e OFAC? Processo pratico passo dopo passo — identificativi, regola del 50%, titolare effettivo, registro delle corrispondenze.

Stato del diritto al: 2026-05-20.
Prima di firmare un contratto con un nuovo fornitore, di accettare un incarico da un cliente estero o di disporre il pagamento di una fattura — hai l’obbligo di verificare se quel soggetto non figuri in una lista sanzionatoria dell’UE, dell’ONU o dell’OFAC. Non è una procedura riservata alle banche. Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 20141, e il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 20142, si applicano direttamente in tutti gli Stati membri3 — la tua azienda deve rispettarli indipendentemente dal settore e dalle dimensioni.
Di seguito trovi un processo concreto: quali liste consultare, come confrontare i dati identificativi, come applicare la regola della proprietà superiore al 50%, cosa fare in caso di corrispondenza e come documentare l’intera verifica.
In sintesi — i punti essenziali
- L’obbligo di verifica riguarda ogni impresa registrata o operante nell’UE, indipendentemente dal settore — art. 2 del reg. 269/20141.
- Verifichi almeno tre liste: la lista consolidata UE4, la lista ONU e la OFAC SDN List5 (se hai operazioni in USD o con soggetti collegati agli USA). In Italia non esiste una lista sanzionatoria nazionale autonoma: si applica la lista consolidata UE6.
- Esegui la verifica prima della conclusione del contratto e poi periodicamente per tutta la durata del rapporto.
- Regola della proprietà: un soggetto controllato per oltre il 50% da una persona in elenco è anch’esso colpito dalle sanzioni — anche se il soggetto stesso non è in lista7.
- In caso di corrispondenza non agisci di tua iniziativa — congeli i fondi e segnali senza indugio la questione all’autorità competente.
- Documenti l’intera verifica e la conservi per almeno 10 anni8.
Perché la verifica della controparte è un obbligo, non un’opzione
I regolamenti UE hanno carattere direttamente vincolante — entrano in vigore senza necessità di un recepimento separato da parte del legislatore italiano3. Ciò significa che il divieto di intrattenere rapporti con persone ed enti inseriti nelle liste sanzionatorie vincola la tua azienda in forza del diritto dell’UE, non per scelta. L’art. 2 del reg. 269/2014 impone di congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti ai soggetti elencati e vieta di mettere a loro disposizione qualsiasi fondo o risorsa — direttamente o indirettamente1.
La normativa nazionale rafforza questo obbligo. In Italia il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale9, disciplina il congelamento dei fondi e delle risorse economiche (art. 5) e prevede sanzioni amministrative per la sua violazione — una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro ai sensi dell’art. 1310. La responsabilità penale per le violazioni dolose delle misure restrittive UE è disciplinata dalla direttiva (UE) 2024/1226 del 24 aprile 202411, il cui termine di recepimento da parte degli Stati UE è scaduto il 20 maggio 202512 — per le violazioni più gravi la direttiva prevede una pena detentiva di durata massima di almeno 5 anni13. L’Italia ha recepito la direttiva con il d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, in vigore dal 24 gennaio 2026.
Se vuoi verificare se l’obbligo di screening riguardi proprio la tua azienda, leggi l’articolo La mia azienda deve fare sanction screening? Un quadro completo delle pene e degli organi di controllo lo trovi nell’articolo Quali sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive?
Quando occorre verificare una controparte
Prima della conclusione di ogni contratto
La verifica è obbligatoria prima di firmare un contratto, un incarico, un ordine o un accordo di collaborazione. Riguarda sia le nuove controparti sia quelle con cui lavori da anni — gli stati nelle liste sanzionatorie cambiano a ogni nuovo pacchetto di sanzioni. L’UE ha già adottato 20 pacchetti di misure nei confronti della Russia14 e nuove voci compaiono regolarmente.
Periodicamente nel corso del rapporto
Una verifica una tantum al momento della firma del contratto non basta. Un soggetto «pulito» sei mesi fa può essere stato inserito in lista nel frattempo. La frequenza raccomandata è la verifica a ogni operazione rilevante (ad esempio una nuova fattura, un nuovo incarico) o almeno una volta al trimestre per le controparti stabili di valore elevato.
In situazioni particolari
Esegui una verifica aggiuntiva quando: la controparte cambia assetto proprietario o struttura di governance; compare un nuovo titolare effettivo; l’operazione riguarda beni a duplice uso o è realizzata attraverso un Paese terzo con elevato rischio di elusione delle sanzioni.
Quali liste sanzionatorie consultare
La tua azienda deve consultare almeno queste fonti:
Lista consolidata UE
Gestita dalla Commissione europea (DG FISMA), disponibile all’indirizzo webgate.ec.europa.eu/fsd4. Contiene oltre 2.500 voci individuali (situazione dopo il 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia; il numero attuale, dopo il 20° pacchetto, è più alto)15. La lista comprende persone fisiche ed enti colpiti da sanzioni nell’ambito di numerosi regimi sanzionatori — nei confronti di Russia, Bielorussia, Siria, Corea del Nord e altri. È la tua prima e più importante fonte. Una panoramica completa dei regimi sanzionatori dell’UE è disponibile nella mappa interattiva EU Sanctions Map (sanctionsmap.eu)4.
Assenza di una lista nazionale italiana
In Italia non esiste una lista sanzionatoria nazionale autonoma: si applica la lista consolidata UE6. Il coordinamento dell’attuazione delle misure di congelamento adottate da ONU, UE e a livello nazionale spetta al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 3 d.lgs. 109/2007)6. A differenza di alcuni altri Stati membri, quindi, non devi consultare un registro nazionale separato — ma resta fondamentale verificare la lista consolidata UE a ogni suo aggiornamento.
Lista ONU
I Comitati per le sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite gestiscono proprie liste per i singoli regimi (tra cui Al-Qaeda, Corea del Nord, Iran). La lista UE è distinta dalla lista ONU — l’UE attua le decisioni dell’ONU attraverso propri regolamenti e le estende in modo autonomo16. Un soggetto presente nella lista ONU è di norma inserito anche nella lista UE, ma la verifica diretta della lista ONU elimina il rischio di ritardo tra la decisione del Consiglio di Sicurezza e la sua attuazione da parte dell’UE.
OFAC SDN List
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del U.S. Department of the Treasury5 gestisce la lista Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN)17. Ti riguarda se: realizzi operazioni in dollari statunitensi, hai controparti con collegamenti agli USA, esporti prodotti con componenti di origine statunitense o collabori con soggetti dotati di filiali negli Stati Uniti.
Lista UK OFSI (facoltativa)
Se operi sul mercato britannico o hai controparti nel Regno Unito, verifica la lista UK OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation, HM Treasury). Dopo la Brexit la lista UK è distinta da quella UE e può differire. La verifica di questa lista non è un obbligo derivante dal diritto dell’UE, ma è uno standard per le imprese con esposizione al mercato britannico.
Il processo di verifica passo dopo passo
Passo 1 — Raccogli gli identificativi della controparte
Prima di iniziare a interrogare le liste, raccogli un set completo di dati identificativi:
- Per la persona giuridica: ragione sociale completa, partita IVA, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese, Paese di registrazione, sede legale, forma giuridica.
- Per la persona fisica (titolare, rappresentante, titolare effettivo): nome e cognome, data di nascita, cittadinanza, codice fiscale (se persona fisica italiana), tipo e numero del documento di identità.
- Per i soggetti esteri: equivalenti della partita IVA (VAT number, EIN, Company Registration Number) e indirizzi di registrazione.
La completezza degli identificativi è la chiave per evitare falsi allarmi e falsi negativi. Più dati hai, più affidabile è l’esito.
Passo 2 — Controlla alias e traslitterazioni
Le persone e gli enti nelle liste sanzionatorie sono inseriti con molte varianti del nome. Ruslan e Rouslan, Lukashenko e Łukaszenka, Gazprom e Газпром — ciascuna di queste varianti può essere inserita separatamente o insieme. Nella verifica manuale controlla:
- Tutte le varianti di grafia note di nome e cognome (in particolare le traslitterazioni dal cirillico).
- Sigle e denominazioni precedenti delle società (ad esempio dopo fusioni o trasformazioni).
- I nomi nelle lingue originali (russo, arabo, cinese) — le liste contengono spesso le grafie nell’alfabeto originale accanto alle traslitterazioni.
Nella verifica manuale usa la funzione di ricerca fuzzy (approssimata) negli strumenti EU Sanctions Map o nel portale webgate.ec.europa.eu. Gli strumenti automatici (come i sistemi di screening software) gestiscono nativamente traslitterazioni e alias.
Passo 3 — Applica la regola della proprietà superiore al 50%
È l’elemento più importante e più spesso trascurato della verifica. Se un soggetto presente in una lista sanzionatoria detiene oltre il 50% delle quote (diritti di proprietà) in un altro soggetto — anche quest’ultimo è colpito dalle sanzioni, pur non figurando nella lista7.
Esempio: la società X non è iscritta nella lista UE, ma il suo socio al 60% è una persona che figura nell’allegato I al reg. 269/2014. La conclusione di un contratto con la società X costituisce una violazione delle sanzioni.
La verifica della regola della proprietà richiede l’esame della struttura proprietaria della controparte. Fonti: il Registro delle Imprese (per le società italiane), i registri commerciali del Paese di registrazione, il Registro dei titolari effettivi.
Passo 4 — Identifica il titolare effettivo
Stabilisci chi sia il titolare effettivo (Ultimate Beneficial Owner — UBO) della controparte. In Italia le imprese sono tenute a comunicare i dati sulla titolarità effettiva al Registro dei titolari effettivi tenuto presso il Registro delle Imprese. Per i soggetti esteri ricorri agli equivalenti registri del Paese di registrazione o alle banche dati di KYC (know your customer, «conosci il tuo cliente») / due diligence.
Verifica se il titolare effettivo o chiunque nella catena proprietaria (fino al livello di controllo) figuri nelle liste sanzionatorie. La regola del 50% si applica a ogni livello della struttura — anche il controllo indiretto attraverso una rete di società controllate può comportare l’assoggettamento alle sanzioni.
Passo 5 — Valuta l’esito: MATCH, POSSIBLE o CLEAR
Dopo aver interrogato le liste, valuta ogni corrispondenza:
| Esito | Significato | Cosa fai |
|---|---|---|
| MATCH | I dati coincidono pienamente con una voce in lista (nome, cognome/denominazione, data di nascita o numero identificativo) | Blocchi l’operazione, congeli i fondi, segnali senza indugio all’autorità competente |
| POSSIBLE | Coincidenza parziale — ad esempio nome simile, ma data di nascita diversa | Approfondisci la verifica, raccogli documenti aggiuntivi, consulti un avvocato |
| CLEAR | Nessuna corrispondenza o corrispondenze escluse da identificativi aggiuntivi | Documenti l’esito e prosegui l’operazione |
Passo 6 — Raccogli i documenti di supporto
A ogni verifica raccogli e conserva:
- La data e l’ora della verifica e la versione della lista (le liste sono aggiornate regolarmente — la data della verifica ha valore probatorio).
- Le schermate o l’esportazione dei risultati di ricerca da ciascuna lista consultata.
- I dati di input usati per la ricerca (quali identificativi hai utilizzato).
- La motivazione dell’esito POSSIBLE o CLEAR, in presenza di una corrispondenza preliminare.
Passo 7 — Registra l’esito nel registro delle corrispondenze
Ogni verifica, indipendentemente dall’esito, confluisce nel registro delle corrispondenze. I dettagli di questo documento sono descritti nella sezione «Come documentare la verifica» più avanti.
Cosa fare in caso di corrispondenza (MATCH, POSSIBLE, CLEAR)
Esito CLEAR
La verifica non ha evidenziato corrispondenze, oppure tutte le coincidenze preliminari sono state escluse da identificativi aggiuntivi. Registri l’esito con data, versione della lista e motivazione. Puoi eseguire l’operazione.
Esito POSSIBLE
Una coincidenza preliminare richiede un’analisi ulteriore. Non interrompere l’operazione automaticamente, ma non proseguirla fino al chiarimento. Raccogli dalla controparte documenti d’identità aggiuntivi, informazioni sulla struttura proprietaria o altri dati che permettano di confermare o escludere univocamente la corrispondenza. Consulta un avvocato o un consulente compliance. Documenta l’intero processo.
Esito MATCH
Hai una corrispondenza certa — i dati della controparte coincidono pienamente con una voce della lista sanzionatoria. Gli obblighi sono fissati dalla normativa:
- Sospendi immediatamente l’operazione e congeli tutti i fondi o le risorse economiche appartenenti al soggetto o sotto il suo controllo1.
- Segnali senza indugio il fatto al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) presso il MEF o all’autorità competente18.
- Non informi la controparte della corrispondenza (divieto di «tipping off» noto dalla normativa antiriciclaggio).
- Conservi e metti in sicurezza tutta la documentazione fino alla decisione dell’autorità.
Non agire di tua iniziativa — non svincolare i fondi né intraprendere alcuna azione sui beni congelati senza l’espressa autorizzazione dell’autorità competente.
Come documentare la verifica — il registro delle corrispondenze
Il registro delle corrispondenze è il documento che ti consente di dimostrare agli organi di controllo che la verifica è stata eseguita — quando, come e con quale esito. È un elemento chiave della procedura di compliance.
Contenuto minimo del registro
Ogni voce del registro dovrebbe contenere:
- Data e ora della verifica — con precisione al minuto (le versioni delle liste cambiano nell’arco della giornata).
- Dati identificativi della controparte — ragione sociale completa, partita IVA/codice di registrazione, nome e cognome delle persone fisiche.
- Identificativi usati per la ricerca — cosa hai inserito nel campo di ricerca di ciascuna lista.
- Liste consultate — UE, ONU, OFAC, altre — con URL preciso o nome dello strumento e versione/data della lista.
- Esito della verifica — MATCH, POSSIBLE o CLEAR.
- Motivazione — in caso di POSSIBLE: descrizione della corrispondenza preliminare e ragione dell’esclusione o dei passi successivi.
- Persona che ha eseguito la verifica — nome, cognome, ruolo.
Per quanto tempo conservarlo
Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, prevede all’art. 31 un periodo di conservazione della documentazione di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo8. Per la documentazione sulle sanzioni conviene adottare lo stesso standard — 10 anni è una soglia prudente in caso di controllo.
Formato del registro
Il registro può assumere la forma di un foglio di calcolo, di un sistema di ticketing o di un modulo dedicato di software di compliance. L’aspetto cruciale: deve essere disponibile su richiesta dell’organo di controllo e deve consentire di ricostruire rapidamente lo storico delle verifiche per ciascuna controparte.
Verifica manuale e verifica automatizzata
Verifica manuale
Consiste nel controllare autonomamente le controparti nelle banche dati ufficiali: il portale webgate.ec.europa.eu/fsd4, la OFAC SDN List17 e i portali dell’ONU. È a costo zero in termini di licenze, ma assorbe tempo ed è esposta all’errore umano — soprattutto con traslitterazioni, alias e verifica della struttura proprietaria. Con qualche controparte al mese può essere sufficiente. Con decine o centinaia — diventa rischiosa.
Verifica automatizzata
I sistemi di sanction screening software automatizzano l’interrogazione di più liste contemporaneamente, gestiscono alias e traslitterazioni, applicano algoritmi di matching fuzzy e generano automaticamente la documentazione e il registro delle corrispondenze. Eliminano il rischio di omettere una lista o di non rilevare una voce a causa di un refuso.
Nella scelta di un sistema presta attenzione a: quali liste sono gestite, con quale frequenza vengono aggiornate, se il sistema consente l’installazione nell’infrastruttura della tua azienda (on-premise) invece di inviare i dati delle controparti a server esterni, e come si presenta la traccia di audit per ciascuna verifica.
Come può aiutarti Sanqto
Sanqto è un software di sanction screening destinato alle imprese al di fuori del settore finanziario — come agenzie di viaggi, agenzie di intermediazione assicurativa, costruttori e agenti immobiliari. Il sistema opera in modalità on-premise, il che significa che i dati delle tue controparti non lasciano l’infrastruttura della tua azienda. L’esito della verifica è restituito in tre stati: MATCH, POSSIBLE o CLEAR, e la traccia di audit completa di ogni verifica è pronta da esibire su richiesta dell’organo di controllo. Maggiori informazioni sullo screening per il tuo settore: agenzie di viaggi e turismo, immobiliare, assicurazioni.
FAQ — domande frequenti
Devo verificare le controparti italiane o solo quelle estere?
Devi verificare tutte — sia le imprese e le persone fisiche italiane sia quelle estere. La lista consolidata UE comprende soggetti di tutti gli Stati. Il criterio di assoggettamento alle sanzioni è l’inserimento in lista, non il Paese di registrazione. In Italia non esiste una lista nazionale autonoma6, ma ciò non riduce l’obbligo di verificare le controparti italiane rispetto alla lista UE.
La regola della proprietà superiore al 50% riguarda anche le controllate italiane di soggetti esteri?
Sì. Se una società italiana è detenuta per oltre il 50% da un soggetto inserito in una lista sanzionatoria — quella società italiana è colpita dalle sanzioni7. Il Registro delle Imprese e il Registro dei titolari effettivi permettono di verificare la struttura proprietaria dei soggetti italiani.
Cosa fare se una controparte ha lo stesso nome e cognome di una persona in lista, ma è chiaramente un’altra persona?
Tratti l’esito come POSSIBLE, raccogli documenti che attestino la diversità dell’identità (ad esempio codice fiscale, data di nascita o Paese di residenza diversi), motivi nel registro perché la corrispondenza è stata esclusa. Questi «falsi allarmi» (falsi positivi) sono una parte normale del processo — l’importante è che siano correttamente documentati.
La lista ONU è automaticamente inclusa nella lista UE?
Non è automaticamente coincidente. L’UE attua le decisioni dell’ONU attraverso propri regolamenti e tiene una lista distinta e più ampia16. In pratica le persone della lista ONU finiscono di norma anche nella lista UE, ma può esistere uno sfasamento temporale. La verifica diretta della lista ONU dà certezza sullo status attuale.
Con quale frequenza si aggiornano le liste sanzionatorie?
La lista consolidata UE viene aggiornata a ogni nuovo pacchetto di sanzioni — l’UE ha già adottato 20 pacchetti nei confronti della Russia14, e altri vengono aggiunti in occasione di decisioni politiche. La OFAC SDN List può essere aggiornata più volte al mese. In Italia l’attuazione delle misure di congelamento è coordinata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria6. Per questo una verifica una tantum al momento della firma del contratto non basta — è necessaria una verifica ciclica.
Devo conservare la documentazione della verifica se l’esito è stato CLEAR?
Sì, assolutamente. La documentazione della verifica è la prova che la procedura è stata eseguita correttamente — indipendentemente dall’esito. L’assenza di documentazione, in sede di controllo, equivale all’assenza di verifica dal punto di vista dell’organo di controllo.
Base giuridica
Un quadro completo delle liste sanzionatorie e dei loro regimi lo trovi nell’articolo Liste sanzionatorie UE, ONU, OFAC — guida.
- Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina — CELEX 32014R0269
- Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — CELEX 32014R0833
- Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 — misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale — art. 5 (obblighi di congelamento), art. 13 (sanzione amministrativa da 5.000 a 500.000 euro) — normattiva
- Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione — CELEX 32024L1226
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 — normativa antiriciclaggio (AML); art. 31 (conservazione per 10 anni) — normattiva
- Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) presso il MEF — coordinamento dell’attuazione delle misure di congelamento — MEF/DT
- Lista consolidata UE (Financial Sanctions Files) — webgate.ec.europa.eu/fsd
- OFAC SDN List — ofac.treasury.gov
- EU Sanctions Map — sanctionsmap.eu
Footnotes
Informazione, non consulenza legale. Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale. La valutazione giuridica del singolo caso va effettuata con un avvocato esperto in diritto delle sanzioni internazionali e del commercio estero. Stato del diritto: 2026-05-20.
Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, art. 2, par. 1-2 — CELEX 32014R0269 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, art. 2, par. 1 — CELEX 32014R0833 ↩︎
EUR-Lex, definizione di regolamento UE: «Un regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.» (TFUE art. 288) — eur-lex.europa.eu ↩︎ ↩︎
DG FISMA, lista consolidata delle sanzioni finanziarie ed EU Sanctions Map — finance.ec.europa.eu ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
OFAC, Ukraine-/Russia-related Sanctions — «U.S. Department of the Treasury. Office of Foreign Assets Control.» — ofac.treasury.gov ↩︎ ↩︎
Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, art. 3: istituisce presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), presieduto dal Direttore generale del Tesoro, per l’attuazione delle misure di congelamento adottate da ONU, UE e a livello nazionale; l’Italia non tiene una lista sanzionatoria nazionale autonoma e applica la lista consolidata UE — normattiva, MEF/DT ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
DG FISMA FAQ, regola della proprietà: «An entity is considered as ‘owned’ by a sanctioned person if the latter owns more than 50% of its proprietary rights.» — finance.ec.europa.eu ↩︎ ↩︎ ↩︎
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, art. 31: i documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale — normattiva ↩︎ ↩︎
Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 — misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; atto cardine del congelamento di fondi e risorse economiche in Italia — normattiva ↩︎
Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, art. 13: «Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro» — normattiva art. 13 ↩︎
Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione, art. 3, par. 1 — CELEX 32024L1226 ↩︎
Direttiva (UE) 2024/1226, art. 20, par. 1: «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2025» — CELEX 32024L1226 ↩︎
Direttiva (UE) 2024/1226, art. 5, par. 3, lett. b): la reclusione di durata massima di almeno cinque anni per le violazioni relative a fondi o risorse economiche di valore pari o superiore a 100 000 EUR — CELEX 32024L1226 ↩︎
DG FISMA, “Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine”, pagina aggiornata il 23 aprile 2026 — finance.ec.europa.eu ↩︎ ↩︎
DG FISMA, annuncio del 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia (18 luglio 2025): «the number of individual listings exceeds 2500» — finance.ec.europa.eu ↩︎
Regolamento (UE) n. 269/2014, analisi del testo originario: la lista UE è distinta dalla lista ONU; l’UE attua le decisioni dell’ONU attraverso propri regolamenti e le estende in modo autonomo — CELEX 32014R0269 ↩︎ ↩︎
OFAC, Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) — ofac.treasury.gov ↩︎ ↩︎
Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, art. 3: il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) presso il MEF coordina l’attuazione in Italia delle misure di congelamento; gli operatori comunicano le misure applicate e le operazioni sospette alle autorità competenti — normattiva ↩︎